DECRETO LEGISLATIVO 547 / 1955


TITOLO I
Disposizioni generali Capo I - Campo di applicazione.

1. Attivita' soggette. _ Le norme  del  presente  decreto  si
applicano  a  tutte  le  attivita'  alle  quali   siano   addetti
lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai  sensi  dell'art.
3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni,  dalle
Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di
istruzione e di beneficenza.
 
 
 
2. Attivita' escluse. _ Le norme del presente decreto non si
applicano, in quanto la materia e' regolata o  sara'  regolata  da
opposti provvedimenti:
    a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere ;
    b) ai servizi  ed  impianti  gestiti  dalle  Ferrovie  dello
Stato;
    c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle  poste
e delle telecomunicazioni;
    d) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;
    e)  all'esercizio  della  navigazione  marittima,  aerea  ed
interna.
 
 
3. Definizione di lavoratore subordinato. _ Agli effetti
dell'art. 1, per lavoratore subordinato  si  intende  colui  che
fuori del  proprio  domicilio  presta  il  proprio  lavoro  alle
dipendenze  e  sotto  la   direzione   altrui,   con   o   senza
retribuzione, anche al solo scopo  di  apprendere  un  mestiere,
un'arte o una professione.
  Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai  lavoratori
subordinati:
    a) i soci di societa' e di enti in genere cooperativi,  anche
di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle  societa'
e degli enti stessi;
    b)  gli  allievi  degli  istituti   di   istruzione   e   di
laboratori-scuola  nei  quali  si  faccia   uso   di   macchine,
attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.
 
Capo II - Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori.
 
4. Obblighi dei  datori  di  lavoro,  dei  dirigenti  e  dei
preposti. _ I datori di lavoro, i dirigenti ed  i  preposti  che
eserciscono, dirigono o sovraintendono  alle  attivita'  indicate
all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni  e
competenze:
    a) attuare le misure  di  sicurezza  previste  dal  presente
decreto;
    b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono
esposti e portare a  loro  conoscenza  le  norme  essenziali  di
prevenzione mediante affissione, negli ambienti  di  lavoro,  di
estratti delle presenti  norme  o,  nei  casi  in  cui  non  sia
possibile l'affissione, con altri mezzi;
    c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le
norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi  a  loro
disposizione.
 
 
 
5. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti
a rendere edotti i  lavoratori  autonomi  dei  rischi  specifici
esistenti nell'ambiente  di  lavoro  in  cui  siano  chiamati  a
prestare la loro opera.
  L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai  rischi
dell'attivita' professionale o del  mestiere  che  il  lavoratore
autonomo e' incaricato di prestare.
  Nel caso in cui dal datore di lavoro  siano  concessi  in  uso
macchine o attrezzi di sua proprieta' per l'esecuzione dei lavori
di cui al precedente comma, dette  macchine  o  attrezzi  devono
essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dal presente
decreto.
 
 
 
6. Doveri dei lavoratori. _ I lavoratori devono:
    a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure
disposte  dal  datore  di  lavoro  ai   fini   della   sicurezza
individuale e collettiva;
    b) usare con cura i dispositivi di  sicurezza  e  gli  altri
mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
    c)  segnalare  immediatamente  al  datore  di   lavoro,   al
dirigente o ai preposti le  deficienze  dei  dispositivi  e  dei
mezzi di sicurezza e di protezione, nonch  le  altre  eventuali
condizioni  di  pericolo  di   cui   venissero   a   conoscenza,
adoperandosi direttamente, in  caso  di  urgenza  e  nell'ambito
delle loro competenze e possibilita',  per  eliminare  o  ridurre
dette deficienze o pericoli;
    d) non rimuovere o modificare  i  dispositivi  e  gli  altri
mezzi  di  sicurezza  e  di  protezione  senza  averne  ottenuta
l'autorizzazione;
    e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre
che non siano di loro competenza e che possano compromettere  la
sicurezza propria o di altre persone.
 
Capo III - Obblighi dei costruttori e dei commercianti.
 
7. Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno.  _
Sono vietate dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione
in uso di macchine, di parti di macchine,  di  attrezzature,  di
utensili  e  di  apparecchi  in  genere,  destinati  al  mercato
interno, nonch la installazione  di  impianti,  che  non  siano
rispondenti alle norme del decreto stesso.
  Ai  fini  del  comma  precedente  il  contratto  di  locazione
finanziaria  avente  ad  oggetto  i  beni   ivi   indicati   non
costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.
  Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati  a
qualsiasi forma di omologazione  obbligatoria  e'  tenuto  a  che
detti beni siano accompagnati dalle  previste  certificazioni  o
dagli altri documenti richiesti  dalla  legge.  La  inosservanza
dell'obbligo e' punita  ai  sensi  del  successivo  articolo  390.
 
TITOLO II
Ambienti, posti di lavoro e di passaggio Capo I - Disposizioni di carattere generale.
 
8.  Vie  di  circolazione,  zone  di  pericolo,  pavimenti   e
passaggi. _ 1. Le vie di  circolazione,  comprese  scale,  scale
fisse e banchine e rampe di  carico,  devono  essere  situate  e
calcolate in  modo  tale  che  i  pedoni  o  i  veicoli  possano
utilizzarle facilmente in piena sicurezza e  conformemente  alla
loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di
queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
  2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di  circolazione  per
persone ovvero merci dovra' basarsi sul numero  potenziale  degli
utenti e sul tipo di impresa.
  3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di
trasporto, dovra' essere prevista per i pedoni  una  distanza  di
sicurezza sufficiente.
  4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono  passare
ad una distanza sufficiente  da  porte,  portoni,  passaggi  per
pedoni, corridoi e scale.
  5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura  dei  locali  lo
esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato
delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
  6. Se i luoghi  di  lavoro  comportano  zone  di  pericolo  in
funzione della natura del lavoro e presentano rischi  di  cadute
dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi  devono
essere dotati di dispositivi per impedire che i  lavoratori  non
autorizzati possano accedere a dette zone.
  7. Devono essere prese misure  appropriate  per  proteggere  i
lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
  8. Le  zone  di  pericolo  devono  essere  segnalate  in  modo
chiaramente visibile.
  9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati
al passaggio non devono presentare buche o sporgenze  pericolose
e  devono  essere  in  condizioni  tali  da  rendere  sicuro  il
movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
  10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati  da
materiali che ostacolano la normale circolazione.
  11. Quando  per  evidenti  ragioni  tecniche  non  si  possono
completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi  o
mobili che costituiscono  un  pericolo  per  i  lavoratori  o  i
veicoli che tali zone devono  percorrere,  gli  ostacoli  devono
essere adeguatamente segnalati .
 
 
 
9. Solai. _ I locali destinati a deposito devono avere, su una
parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione  del
carico massimo del solaio  espresso  in  chilogrammi  per  metro
quadrato di superficie.
  I carichi non devono superare tale  massimo  e  devono  essere
distribuiti razionalmente ai fini della stabilita' del solaio.
 
 
 
10. Aperture nel suolo e nelle pareti. _ Le aperture
esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli  ambienti
di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i  pozzi,  devono
essere provviste di solide coperture  o  di  parapetti  normali,
atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette  misure  non
siano attuabili, le aperture devono essere  munite  di  apposite
segnalazioni di pericolo.
  Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio  di  una
persona e che  presentano  pericolo  di  caduta  per  dislivelli
superiori  ad  un  metro,  devono  essere  provviste  di  solida
barriera o munite di parapetto normale.
  Per le finestre  sono  consentiti  parapetti  di  altezza  non
minore di cm. 90 quando, in relazione  al  lavoro  eseguito  nel
locale, non vi siano condizioni di pericolo.
 
 
 
11. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro
esterni. _ 1. I posti di lavoro e  di  passaggio  devono  essere
idoneamente  difesi  contro  la  caduta  o   l'investimento   di
materiali in dipendenza dell'attivita' lavorativa.
  2. Ove non e' possibile la difesa  con  mezzi  tecnici,  devono
essere adottate altre misure o cautele adeguate.
  3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi  o
impianti  all'aperto  utilizzati  od  occupati  dai   lavoratori
durante le loro attivita' devono essere concepiti  in  modo  tale
che la circolazione dei pedoni e dei  veicoli  pu  avvenire  in
modo sicuro.
  4. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4,  5,
6,  7 e 8,  sono altresi' applicabili alle vie  di  circolazione
principali  sul terreno dell'impresa, alle vie  di  circolazione
che  portano a posti di lavoro fissi, alle vie  di  circolazione
utilizzate  per  la  regolare manutenzione e sorveglianza  degli
impianti dell'impresa, nonche' alle banchine di carico.
  5.  Le  disposizioni  sulle vie di circolazione  e  zone  di
pericolo di cui  all'art.  8,  commi  1,  2,  3, 4, 5, 6, 7 e 8,
si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
  6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere  opportunamente
illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non  e'
sufficiente.
  7. Quando i lavoratori occupano posti  di  lavoro  all'aperto,
questi  devono  essere  strutturati,  per  quanto   tecnicamente
possibile, in modo tale che i lavoratori:
    a)  sono  protetti  contro  gli  agenti  atmosferici  e,  se
necessario, contro la caduta di oggetti;
    b) non sono esposti a livelli  sonori  nocivi  o  ad  agenti
esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
    c) possono abbandonare rapidamente il  posto  di  lavoro  in
caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
    d) non possono scivolare o cadere .
 
 
 
12. Schermi paraschegge. _ Nelle operazioni di
scalpellatura, sbavatura, taglio  di  chiodi  e  in  genere  nei
lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono
dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di  materiali,
si devono predisporre schermi o adottare altre  misure  atte  ad
evitare che le materie proiettate abbiano a  recare  danno  alle
persone.
 
 
 
13. Vie e uscite di emergenza. _ 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
    a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che
consente alle persone che occupano un edificio o  un  locale  di
raggiungere un luogo sicuro;
    b) uscita di emergenza: passaggio che immette  in  un  luogo
sicuro;
    c)  luogo  sicuro:  luogo  nel  quale  le  persone  sono  da
considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o
altre situazioni di emergenza.
    "c-bis)   larghezza  di  una  porta  o  luce  netta  di  una
porta: larghezza di passaggio al netto  dell'ingombro  dell'anta
mobile   in  posizione  di massima apertura  se  scorrevole,  in
posizione  di  apertura a 90 gradi  se  incernierata  (larghezza
utile di passaggio)."
  2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere  sgombre  e
consentire di raggiungere il pi rapidamente possibile un  luogo
sicuro.
  3. In caso di pericolo tutti i posti di  lavoro  devono  poter
essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza  da  parte  dei
lavoratori.
  4. Il numero, la distribuzione e le  dimensioni  delle  vie  e
delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni
dei  luoghi  di  lavoro,  alla  loro   ubicazione,   alla   loro
destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonch
al numero massimo di persone  che  possono  essere  presenti  in
detti luoghi.
  5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima
di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa  vigente  in
materia antincendio.
  6. Qualora le uscite  di  emergenza  siano  dotate  di  porte,
queste devono essere apribili nel verso  dell'esodo  e,  qualora
siano  chiuse,  devono  poter  essere   aperte   facilmente   ed
immediatamente da parte di qualsiasi persona che  abbia  bisogno
di utilizzarle in caso di emergenza.
  "L'apertura   della  porte  delle  uscite  di  emergenza   nel
verso  dell'esodo  non e' richiesta quando   possa   determinare
pericoli  per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta  salva
l'adozione  di  altri accorgimenti    adeguati    specificamente
autorizzati    dal   Comando provinciale dei  vigili  del  fuoco
competente per territorio."
  7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse
a  chiave,   se   non   in   casi   specificamente   autorizzati
dall'autorita' competente.
  8. Nei locali di lavoro e in quelli  destinati  a  deposito  e'
vietato adibire, quali  porte  delle  uscite  di  emergenza,  le
saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle
girevoli su asse centrale.
  9. Le  vie  e  le  uscite  di  emergenza,  nonch  le  vie  di
circolazione e le porte che vi danno accesso non  devono  essere
ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate  in  ogni
momento senza impedimenti.
  10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere  evidenziate
da apposita segnaletica,  conforme  alle  disposizioni  vigenti,
durevole e collocata in luoghi appropriati.
  11.  Le  vie  e  le  uscite  di   emergenza   che   richiedono
un'illuminazione devono essere  dotate  di  un'illuminazione  di
sicurezza di intensita' sufficiente, che  entri  in  funzione  in
caso di guasto dell'impianto elettrico.
  12. Gli edifici che sono costruiti o adattati  interamente
per  le  lavorazioni  che presentano pericoli  di  esplosioni  o
specifici   rischi di  incendio alle quali sono adibiti piu'  di
cinque  lavoratori  devono avere almeno due  scale  distinte  di
facile   accesso   o  rispondere  a  quanto   prescritto   dalla
specifica    normativa   antincendio.  Per  gli   edifici   gia'
costruiti si dovra' provvedere  in  conformita',  quando non  ne
esista la impossibilita' accertata dall'organo di vigilanza:  in
quest'ultimo  caso  sono disposte le misure e  cautele  ritenute
piu' efficienti.  Le  deroghe  gia'  concesse mantengono la loro
validita'    salvo   diverso   provvedimento   dell'organo    di
vigilanza.
  13. Per i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1x gennaio
1993 non si applica la disposizione contenuta nel  comma  4,  ma
gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed  uscite
di emergenza .
 
 
 
14. Porte e portoni. _ 1. Le porte dei locali di lavoro
devono,  per  numero,  dimensioni,  posizione,  e  materiali  di
realizzazione, consentire una rapida  uscita  delle  persone  ed
essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
  2.  Quando  in  un  locale  le  lavorazioni  ed  i   materiali
comportino  "pericoli  di  esplosione  o  specifici  rischi  di
incendio"   e  siano   adibiti alle attivita' che  si   svolgono
nel   locale  stesso  piu'  di  5 lavoratori, almeno  una   porta
ogni  5  lavoratori  deve  essere apribile nel verso  dell'esodo
ed avere  larghezza  minima  di  m 1,20.
  3. Quando in un locale  si  svolgono  lavorazioni  diverse  da
quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte e' la
seguente:
    a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente  ivi
occupati siano fino a 25, il locale deve essere  dotato  di  una
porta avente larghezza minima di "m 0,80";
    b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente  ivi
occupati siano in numero compreso tra 26 e 50,  il  locale  deve
essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che
si apra nel verso dell'esodo;
    c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente  ivi
occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il  locale  deve
essere dotato di una porta avente larghezza minima di m  1,20  e
di una porta avente larghezza minima di m "0,80", che si  aprano
entrambe nel verso dell'esodo;
    d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente  ivi
occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte
previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di  almeno
1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima
di m 1,20 per ogni 50  lavoratori  normalmente  ivi  occupati  o
frazione  compresa  tra  10  e   50,   calcolati   limitatamente
all'eccedenza rispetto a 100.
  4. Il numero complessivo delle porte di cui  al  comma  3  pu
anche essere minore, purch la loro  larghezza  complessiva  non
risulti inferiore.
  5. Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima  di
m 1,20 e' applicabile una tolleranza in meno del 5%  (cinque  per
cento).
"Alle   porte   per   le  quali   e'   prevista   una  larghezza
minima  di m. 0,80 e applicabile una tolleranza in meno  del  2%
(due per cento)."
  6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui
all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.
  7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a  magazzino  non
sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche  a  rullo,  le
porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte
apribili verso l'esterno del locale.
  8. Immediatamente accanto ai portoni destinati  essenzialmente
alla circolazione dei veicoli devono esistere,  a  meno  che  il
passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la  circolazione  dei
pedoni che devono essere segnalate in modo  visibile  ed  essere
sgombre in permanenza.
  9. Le porte e i portoni apribili nei due versi  devono  essere
trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
  10. Sulle porte  trasparenti  deve  essere  apposto  un  segno
indicativo all'altezza degli occhi.
  11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei
portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e  c'e'  il
rischio che i lavoratori possano  rimanere  feriti  in  caso  di
rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro
lo sfondamento.
  12. Le porte scorrevoli  devono  disporre  di  un  sistema  di
sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
  13. Le porte ed i portoni che si aprono  verso  l'alto  devono
disporre di un  sistema  di  sicurezza  che  impedisca  loro  di
ricadere.
  14. Le porte ed i  portoni  ad  azionamento  meccanico  devono
funzionare senza rischi di  infortuni  per  i  lavoratori.  Essi
devono essere muniti di  dispositivi  di  arresto  di  emergenza
facilmente identificabili ed accessibili e poter  essere  aperti
anche manualmente, salvo che la  loro  apertura  possa  avvenire
automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
  15. Le porte situate  sul  percorso  delle  vie  di  emergenza
devono  essere  contrassegnate  in   maniera   appropriata   con
segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente.  Esse
devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno  senza
aiuto speciale.
  16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati  le  porte  devono
poter essere aperte.
  17. I luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1   gennaio
1993 devono  essere  provvisti  di  porte  di  uscita  che,  per
numero  ed  ubicazione,  consentono  la  rapida  uscita    delle
persone  e  che  sono agevolmente  apribili dall'interno durante
il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati  quanto
meno  alle  disposizioni di cui ai precedenti commi  9   e   10.
Per  i  luoghi  di  lavoro  costruiti o utilizzati   prima   del
27   novembre   1994  non  si  applicano   le  disposizioni  dei
commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la larghezza  delle porte.   In
ogni  caso  la  larghezza  delle porte di uscita di detti luoghi
di   lavoro  deve  essere  conforme  a  quanto  previsto   dalla
concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilita'.
 
 
 
15. Spazio destinato al lavoratore. _ Lo spazio destinato al
lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il
normale movimento  della  persona  in  relazione  al  lavoro  da
compiere.
 
Capo II - Scale fisse.
 
16. Scale fisse a gradini.  _  Le  scale  fisse  a  gradini,
destinate al normale accesso agli  ambienti  di  lavoro,  devono
essere costruite e mantenute in modo  da  resistere  ai  carichi
massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I
gradini devono avere  pedata  e  alzata  dimensionate  a  regola
d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
  Dette  scale  ed  i  relativi   pianerottoli   devono   essere
provvisti, sui lati aperti, di  parapetto  normale  o  di  altra
difesa equivalente. Le rampe delimitate  da  due  pareti  devono
essere munite di almeno un corrimano.
 
 
 
17. Scale fisse a pioli. _ Le scale a pioli di altezza
superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o
aventi una inclinazione superiore  a  75  gradi,  devono  essere
provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai  ripiani,
di una solida gabbia metallica di  protezione  avente  maglie  o
aperture di ampiezza tale  da  impedire  la  caduta  accidentale
della persona verso l'esterno.
  La parete della gabbia opposta al piano  dei  pioli  non  deve
distare da questi pi di cm. 60.
  I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete  alla
quale sono applicati o alla quale la scala e' fissata.
  Quando l'applicazione  della  gabbia  alle  scale  costituisca
intralcio   all'esercizio   o   presenti   notevoli   difficolta'
costruttive, devono essere  adottate,  in  luogo  della  gabbia,
altre misure di  sicurezza  atte  ad  evitare  la  caduta  delle
persone per un tratto superiore ad un metro.
 
Capo III - Scale e ponti sospesi.
 
18. Scale semplici portatili. _ Le scale semplici  portatili
(a mano) devono  essere  costruite  con  materiale  adatto  alle
condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti
nell'insieme e nei singoli elementi e  devono  avere  dimensioni
appropriate al loro uso.
  Dette scale, se di legno, devono  avere  i  pioli  fissati  ai
montanti mediante incastro.
  Esse devono inoltre essere provviste di:
    a) dispositivi antisdrucciolevoli alle  estremita'  inferiori
dei due montanti;
    b) lanci di trattenuta  o  appoggi  antisdrucciolevoli  alle
estremita' superiori, quando sia  necessario  per  assicurare  la
stabilita' della scala.
  Per le scale provviste alle estremita' superiori di dispositivi
di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste  le
misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b).
 
 
19. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre
cause, comporti pericolo  di  sbandamento,  esse  devono  essere
adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
 
 
 
20. Scala ad elementi innestati. _ Per l'uso delle scale
portatili  composte  di  due  o  pi  elementi  innestati  (tipo
all'italiana o simili), oltre quanto e' prescritto nel  punto  a)
dell'art. 18, si devono osservare le seguenti disposizioni:
    a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i  15
metri, salvo particolari esigenze, nel quale caso  le  estremita'
superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
    b) le scale in opera lunghe pi di  8  metri  devono  essere
munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
    c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se  ne
effettua lo spostamento laterale;
    d)  durante  l'esecuzione  dei  lavori,  una  persona   deve
esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
 
 
 
21. Scale doppie. _ Le scale doppie non devono superare
l'altezza di m.  5  e  devono  essere  provviste  di  catena  di
adeguata resistenza o di  altro  dispositivo  che  impedisca  la
apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
 
 
 
22. Scale aeree e ponti mobili sviluppabili. _ Le scale aeree
ad inclinazione variabile, montate su carro e comunque azionate,
devono essere munite di dispositivi indicatori per  la  messa  a
livello del carro e per la elevazione  massima  e  minima  della
volata,  nonch  di  calzatoie  o  di  altri   dispositivi   per
assicurare in ogni caso la stabilita' del carro.
  Dette scale devono essere provviste di targa indicante il nome
del costruttore, il luogo e l'anno di costruzione e  la  portata
massima.
 
 
 
23. Ponti e sedie sospesi. _ I ponti sospesi ed i sostegni a
sedia devono, sia per le caratteristiche costruttive che per  le
modalita' di montaggio e di uso, presentare sufficienti  garanzie
di resistenza.
  Qualora  trattisi  di  ponti  e  sedie  mobili  meccanici,  il
movimento  verticale  deve  essere   effettuato   esclusivamente
mediante argani a discesa autofrenante.
  I ponti devono essere provvisti di parapetto normale  completo
di fermo al piede, ed i sostegni a sedia devono  essere  sospesi
in modo che ne sia assicurata la stabilita' ed  essere  provvisti
di cinghie o di altri mezzi di  trattenuta  che  impediscano  la
caduta del lavoratore.
 
 
 
24. Utensili a mano. _ Durante il lavoro su scale o in
luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo  in  cui  non  sono
adoperati,  devono  essere  tenuti  entro  apposite   guaine   o
assicurati in modo da impedirne la caduta.
 
 
 
25. Verifiche. _ Le scale aeree ad inclinazione variabile, i
ponti sviluppabili su carro e i ponti sospesi muniti  di  argano
devono essere collaudati e sottoposti a  verifiche  annuali  per
accertarne lo stato di efficienza in  relazione  alla  sicurezza
 
                      Capo IV - Parapetti.
 
26. Parapetto normale. _ Agli effetti del presente decreto e'
considerato .normale/ un parapetto che  soddisfi  alle  seguenti
condizioni:
    a) sia costruito con materiale rigido e resistente in  buono
stato di conservazione;
    b) abbia un'altezza utile di almeno un metro;
    c) sia costituito da almeno  due  correnti,  di  cui  quello
intermedio posto a circa meta' distanza fra quello  superiore  ed
il pavimento;
    d) sia costruito e  fissato  in  modo  da  poter  resistere,
nell'insieme ed in ogni sua parte, al  massimo  sforzo  cui  pu
essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali  e
della sua specifica funzione.
  E' considerato .parapetto normale con  arresto  al  piede/  il
parapetto definito al comma precedente,  completato  con  fascia
continua poggiante sul piano di  calpestio  ed  alta  almeno  15
centimetri.
  E' considerata equivalente  ai  parapetti  definiti  ai  commi
precedenti,  qualsiasi  protezione,   quale   muro,   balaustra,
ringhiera e simili, realizzante condizioni di  sicurezza  contro
la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate
dai parapetti stessi.
 
 
 
27. Protezione delle impalcature, delle passerelle e dei
ripiani. _ Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di
accesso,  i  balconi  ed  i  posti  di  lavoro  o  di  passaggio
sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di
parapetti normali con arresto al piede o di difesa  equivalenti.
Tale protezione non e' richiesta per i piani  di  caricamento  di
altezza inferiore a m. 1,50.
  Nei parapetti esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono ammesse fasce  di  arresto  al  piede  di
altezza inferiore a quella normale, purch siano atte ad evitare
cadute di persone o materiali verso l'esterno.
 
Capo V - Illuminazione.
 
28. Illuminazione generale. _ Gli ambienti, i posti di  lavoro
ed i passaggi devono  essere  illuminati  con  luce  naturale  o
artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilita'.
 
 
 
29. Illuminazione particolare. _ Le zone di azione delle
macchine operatrici e quelle dei  lavori  manuali,  i  campi  di
lettura o di osservazione degli  organi  e  degli  strumenti  di
controllo, di misure o indicatori in  genere  e  ogni  luogo  od
elemento che presenti un particolare pericolo  di  infortunio  o
che  necessiti  di  una  speciale  sorveglianza,  devono  essere
illuminati in modo diretto con mezzi particolari.
 
 
 
30. Deroghe per esigenze tecniche. _ Nei casi in cui, per le
esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non
sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed
i posti indicati negli articoli 28  e  29,  si  devono  adottare
adeguate misure dirette ad eliminare i  rischi  derivanti  dalla
mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.
 
 
 
31. Illuminazione sussidiaria. _ Negli stabilimenti e negli
altri luoghi di lavoro devono esistere  mezzi  di  illuminazione
sussidiaria da impiegare in caso di necessita'.
  Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti  al  personale,
conservati  in  costante  efficienza  ed  essere  adeguati  alle
condizioni ed alle necessita' del loro impiego.
  Quando siano presenti pi di 100 lavoratori e la  loro  uscita
all'aperto in condizioni di oscurita' non sia sicura ed  agevole;
quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo  delle
macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la  sicurezza
delle persone o degli  impianti;  quando  si  lavorino  o  siano
depositate materie esplodenti o infiammabili,  la  illuminazione
sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza  atti  ad
entrare immediatamente in funzione in  caso  di  necessita'  e  a
garantire una illuminazione sufficiente per  intensita',  durata,
per numero e distribuzione delle sorgenti luminose,  nei  luoghi
nei quali la mancanza di illuminazione  costituirebbe  pericolo.
Se  detti  mezzi  non  sono  costruiti  in   modo   da   entrare
automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione  devono
essere a facile portata di mano e  le  istruzioni  sull'uso  dei
mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale  mediante
appositi avvisi.
  L'abbandono dei posti di  lavoro  e  l'uscita  all'aperto  del
personale deve, qualora sia necessario ai fini della  sicurezza,
essere  disposto  prima  dell'esaurimento  delle   fonti   della
illuminazione sussidiaria.
 
 
 
32. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in
mancanza  della  illuminazione   artificiale   normale,   quella
sussidiaria deve essere fornita da  un  impianto  fisso  atto  a
consentire  la  prosecuzione  del  lavoro   in   condizioni   di
sufficiente visibilita'.
 
Capo VI - Difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche.
 
33. Difesa contro gli incendi.  _  In  tutte  le  aziende  o
lavorazioni soggette al presente decreto devono essere  adottate
idonee misure per  prevenire  gli  incendi  e  per  tutelare  la
incolumita' dei lavoratori in caso di incendio.
 
 
 
34. Divieti - Mezzi di estinzione - Allontanamento dei
lavoratori. _  Nelle  aziende  o  lavorazioni  in  cui  esistono
pericoli specifici di incendio:
    a) e' vietato fumare;
    b) e' vietato usare apparecchi a fiamma libera  e  manipolare
materiali incandescenti, a meno che non  siano  adottate  idonee
misure di sicurezza;
    c) devono essere predisposti mezzi di estinzione  idonei  in
rapporto alle  particolari  condizioni  in  cui  possono  essere
usati, in essi compresi gli apparecchi  estintori  portatili  di
primo  intervento.  Detti  mezzi  devono  essere  mantenuti   in
efficienza e controllati almeno  una  volta  ogni  sei  mesi  da
personale esperto;
    d) deve essere assicurato, in caso di necessita', l'agevole e
rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.
 
 
 
35. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di
incendi, quando le materie con  le  quali  verrebbe  a  contatto
possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura
o da svolgere gas infiammabili o nocivi.
  Parimenti  l'acqua,  a  meno  che  non  si  tratti  di   acqua
nebulizzata, e le altre sostanze conduttrici non  devono  essere
usate  in  prossimita'  di  conduttori,  macchine  e   apparecchi
elettrici sotto tensione.
  I divieti di cui al presente articolo devono essere resi  noti
al personale mediante avvisi.
 
 
 
36. Lavorazioni pericolose e controllo dei Vigili del fuoco.
_ Le aziende e le lavorazioni:
    a) nelle quali si producono, si impiegano, si  sviluppano  o
si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;
    b)  che,  per  dimensioni,  ubicazione  ed   altre   ragioni
presentano in caso di incendio gravi pericoli per la  incolumita'
dei lavoratori; sono soggette, ai fini della  prevenzione  degli
incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco
competente per territorio.
  La determinazione  delle  aziende  e  lavorazioni  di  cui  al
precedente comma e' fatta con decreto presidenziale, su  proposta
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di  concerto
con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno.
 
 
 
37. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al
precedente articolo o di modifiche di quelli esistenti alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  devono  essere
sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei  vigili
del fuoco, al quale dovra' essere richiesta la visita di collaudo
ad impianto o costruzione,  ultimati,  prima  dell'inizio  delle
lavorazioni.
  Per gli impianti e le costruzioni  esistenti,  la  visita  del
Comando dei vigili del fuoco deve essere richiesta dal datore di
lavoro non  oltre  sei  mesi  dalla  pubblicazione  del  decreto
presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
 
 
 
38. Scariche atmosferiche. _ Devono essere protetti contro le
scariche atmosferiche con mezzi idonei:
    a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed  alle
lavorazioni, di cui all'art. 36;
    b) i camini industriali, che, in relazione all'ubicazione  e
all'altezza, possano costituire pericolo.
 
 
 
39. Le strutture metalliche degli edifici e delle opere
provvisionali, i  recipienti  e  gli  apparecchi  metallici,  di
notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o
mediante conduttore e spandenti  appositi,  risultare  collegati
elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle
scariche atmosferiche.
 
 
 
40. Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro
le   scariche   atmosferiche   devono   essere    periodicamente
controllati e comunque almeno  una  volta  ogni  due  anni,  per
accertarne lo stato di efficienza.
 
TITOLO III Norme generali di protezione delle macchine. Capo I - Disposizioni di carattere generale.
 
41. Protezione e sicurezza delle macchine.  _  Gli  elementi
delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono  essere
protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.
 
 
42. Parti salienti degli organi delle macchine. _ Gli organi
di collegamento, di fissaggio o  di  altro  genere,  come  viti,
bulloni, biette e simili esistenti sugli alberi, sulle  pulegge,
sui mozzi, sui giunti, sugli innesti  o  su  altri  elementi  in
movimento delle macchine non devono  presentare  parti  salienti
dalle superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati,
ma  essere  limitati  in  corrispondenza  a  dette  superfici  o
allogati in apposite convenienti incavature oppure  coperti  con
manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce.
 
 
 
43. Manovellismi. _ Gli organi per la trasformazione del
movimento rotativo in alternativo o viceversa, quali  i  corsoi,
le bielle, gli eccentrici, le manovelle e simili  devono  essere
adeguatamente protetti.
  La protezione pu omettersi nei  telai  per  il  taglio  delle
pietre,  marmo  e  simili e  salvo, che  sussistano  particolari
condizioni di  pericolo,  quando  gli  organi  di  movimento  si
trovino in posizione inaccessibile o la forza  motrice  non  sia
superiore ad un cavallo-vapore o la velocita' non  sia  superiore
ai 60 giri al minuto primo.
 
 
44. Tratti terminali sporgenti degli alberi. _ I tratti degli
alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti  per  pi  di  un
quarto del loro diametro  devono  essere  ridotti  sino  a  tale
limite oppure protetti con custodia fissata a parti non soggette
a movimento.
 
 
 
45. Protezione in caso di rottura di macchine. _ Le macchine
che, in relazione alla velocita' dei loro organi  o  alla  natura
dei materiali di cui questi sono costituiti o in relazione  alle
particolari condizioni di lavoro, presentano fondati pericoli di
rottura,  con  conseguenti  proiezioni  violente  di  parti   di
macchina o di materiali in lavorazione, devono essere  provviste
di involucri o di schermi protettivi atti a resistere all'urto o
a trattenere gli elementi o i materiali proiettati, a  meno  che
non siano adattate altre idonee misure di sicurezza.
  Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa  comune  o  di
alluminio non sono ammessi.
 
 
 
46. Scuotimenti e vibrazioni delle macchine. _ Le macchine
devono essere costruite,  installate  e  mantenute  in  modo  da
evitare scuotimenti o vibrazioni  che  possano  pregiudicare  la
loro stabilita', la resistenza dei loro elementi e  la  stabilita'
degli edifici.
  Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti  ad  una
specifica funzione tecnologica della macchina, devono  adottarsi
le  necessarie  misure  o  cautele  affinch  ci  non  sia   di
pregiudizio alla stabilita' degli edifici od arrechi  danno  alle
persone.
 
 
 
47. Rimozione temporanea delle protezioni e dei dispositivi di
sicurezza. _ Le protezioni ed i dispositivi di  sicurezza  delle
macchine non devono essere  rimossi  se  non  per  necessita'  di
lavoro.
  Qualora  essi   debbano   essere   rimossi   dovranno   essere
immediatamente adottate misure atte a mettere in  evidenza  e  a
ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva.
  La rimessa in posto della  protezione  o  del  dispositivo  di
sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni  che
hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.
 
 
 
48. Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto. _
E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi  e  gli
elementi in  moto  delle  macchine,  a  meno  che  ci  non  sia
richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso  deve
essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.
  Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi
edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
 
 
 
49. Divieto di operazioni di riparazione o registrazione su
organi in  moto.  _  E'  vietato  compiere  su  organi  in  moto
qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
  Qualora sia necessario eseguire  tali  operazioni  durante  il
moto,  si  devono  adottare  adeguate  cautele  a  difesa  della
incolumita' del lavoratore.
  Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti
i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
 
Capo II - Motori.
 
50. Segregazione dei motori. _ Quando un motore,  per  le  sue
caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per  chi
lo avvicina, deve essere  o  installato  in  apposito  locale  o
recintato o comunque protetto.
  Anche quando i motori siano installati in  appositi  locali  o
recinti,  i  relativi  organi  di  trasmissione,  quali  alberi,
pulegge, cinghie e simili devono essere protetti  in  conformita'
delle disposizioni del Capo III del presente Titolo.
  L'accesso ai locali  o  ai  recinti  dei  motori  deve  essere
vietato a coloro che non vi sono  addetti  ed  il  divieto  deve
essere richiamato mediante apposito avviso.
 
 
 
51. Regolatore automatico di velocita'. _ I motori soggetti a
variazioni di velocita' le quali possono costituire  un  pericolo
devono essere provvisti di regolatore  automatico  di  velocita',
tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti.
  Il regolatore deve essere munito  di  un  dispositivo  che  ne
segnali il mancato funzionamento.
 
 
 
52. Messa in moto e arresto dei motori. _ Gli organi o
apparecchi di messa in moto e  di  arresto  dei  motori  debbono
essere facilmente manovrabili dal personale addetto alle manovre
e disposti in modo da non poter essere azionati accidentalmente.
  Per l'avviamento  dei  motori  a  combustione  interna  devono
adottarsi dispositivi che impediscano  al  lavoratore  di  agire
direttamente sul volano.  Le  manovelle  di  avviamento  diretto
devono essere  costruite  in  maniera  da  potersi  disinnestare
automaticamente per evitare il contraccolpo.
  Se  ci  e'  appropriato  e  funzionale  rispetto  ai  pericoli
dell'attrezzatura di lavoro e  del  tempo  di  arresto  normale,
un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di  un  dispositivo
di arresto di emergenza .
 
 
 
53. Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di
trasmissioni o di macchine e vi siano particolari condizioni  di
pericolosita',    devono    essere    predisposti     dispositivi
supplementari, facilmente  accessibili  per  poterne  conseguire
l'arresto.
  Possono  essere  impiegati  mezzi  acustici,   associati,   se
necessario, a mezzi ottici, per la  trasmissione,  al  personale
addetto alla manovra, di segnalazioni convenute di  arresto  dei
motori non azionati da energia elettrica.
  In ogni caso, gli  organi  di  comando  dell'arresto  o  della
segnalazione devono essere  chiaramente  individuabili  mediante
avvisi indicatori.
  Qualora  i  mezzi di cui al "secondo comma" svolgano  anche  la
funzione  di  allarme  essi devono  essere  ben  visibili  ovvero
comprensibili senza possibilita' di errore .
 
 
 
54. Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori devono
essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente
percettibile nei luoghi dove vi  sono  trasmissioni  e  macchine
dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico.
  Un cartello indicatore  richiamante  l'obbligo  stabilito  dal
presente articolo e le relative modalita',  deve  essere  esposto
presso gli organi di comando della messa in moto del motore.
 
Capo III - Trasmissioni e ingranaggi.
 
55. Organi ed elementi per la trasmissione del moto.  _  Gli
alberi,  le  pulegge,  le  cinghie,  le  funi,  le   catene   di
trasmissione, i cilindri e i coni di frizione, gli ingranaggi  e
tutti gli altri organi o elementi di trasmissione devono  essere
protetti ogni qualvolta possono costituire un pericolo.
 
 
 
56. Alberi, cinghie e funi di trasmissione. _ Gli alberi, i
contralberi, le cinghie e le funi  di  trasmissione,  nonch  le
relative pulegge motrici e mosse, che si trovano in tutto  o  in
parte ad altezza non superiore a  m  2  dal  pavimento  o  dalla
piattaforma del posto di lavoro, a meno che  non  siano  gia'  in
posizione inaccessibile,  devono  essere  protetti  sin  a  tale
altezza.
  La protezione di tali organi  ed  elementi  pu  essere  anche
costituita da una  barriera  distanziatrice,  della  altezza  di
almeno un metro, purch:
    a) disti, in senso orizzontale, almeno m  0,50  dalle  parti
pi  sporgenti  degli  organi  ed  elementi   di   trasmissione,
riducibili a m 0,30 se gli organi in movimento da proteggere non
superano l'altezza della barriera;
    b) sia costruita in maniera da  rendere  impossibile,  senza
speciali manovre, l'accesso nello spazio compreso fra il  riparo
e gli organi ed elementi in moto.
  Per le cinghie di trasmissione azionate da motore  di  potenza
non superiore a  2  cavalli-vapore  o  che  abbiano  meno  di  8
centimetri di larghezza o una velocita' inferiore ai 2  metri  al
minuto secondo, l'obbligo della protezione sussiste solo  quando
la cinghia, in relazione alle condizioni di impianto e  di  uso,
pu costituire pericolo.
  Per gli alberi e i contralberi, la  protezione  pu  omettersi
quando, in relazione alla velocita' ed alla loro coppia  motrice,
sia da escludersi ogni pericolo.
 
 
 
57. Le cinghie e le funi di trasmissione esistenti sopra
passaggi o  posti  di  lavoro  devono  avere,  sotto  il  tratto
inferiore, una protezione atta a trattenerle in caso di rottura.
  Tale protezione pu essere omessa  quando  il  prodotto  della
larghezza della cinghia in centimetri per  la  sua  velocita'  in
metri al minuto secondo sia minore di 80.
 
 
 
58. Quando le cinghie o le funi di trasmissione aventi
notevoli dimensioni o velocita', sovrastino  o  sono  prossime  o
adiacenti a posti di lavoro o passaggi,  le  protezioni  di  cui
agli articoli 56  e  57  devono  essere  costruite  in  modo  da
resistere alla violenta proiezione della cinghia o della fune in
caso di rottura,  oppure  essere  integrate  da  schermi  aventi
forma, dimensioni e resistenza  tali  da  conseguire  lo  stesso
scopo.
 
 
 
59. Ingranaggi. _ Gli ingranaggi, le ruote e gli altri
elementi dentati mobili devono  essere  racchiusi  completamente
entro involucri metallici, oppure, nel caso di  ruote  ad  anima
piena, protetti con schermi ricoprenti le  sole  dentature  sino
alla loro base.
  Possono, tuttavia, essere tollerate protezioni  limitate  alla
sola  zona  di  imbocco,  quando,  in  relazione  a  particolari
caratteristiche della macchina o della installazione,  quali  la
ridottissima velocita' degli  ingranaggi  o  la  loro  ubicazione
fuori  portata   delle   persone,   dette   protezioni   offrano
sufficiente garanzia di sicurezza.
  In ogni caso le protezioni di cui al precedente  comma  devono
estendersi, lateralmente,  sino  alla  base  della  dentatura  e
devono avere le estremita' periferiche libere foggiate in modo da
evitare il pericolo di tranciamento fra il riparo  e  la  corona
dentata.
 
 
 
60. Coni e cilindri di frizione. _ Le coppie di coni e
cilindri di frizione che si trovano ad altezza non  superiore  a
m. 2 dal pavimento o  dalla  piattaforma  del  posto  di  lavoro
devono avere la zona di imbocco protetta, a meno che  non  siano
in posizione inaccessibile.
 
 
 
61. Catene di trasmissione. _ Le catene di trasmissione e le
relative  ruote  dentate  devono,  quando  non  si  trovino   in
posizione  inaccessibile,  essere  protette  mediante   custodia
completa.
  Qualora trattisi di  catene  molto  lunghe,  la  custodia  pu
essere limitata alle ruote dentate con  appendice  adeguatamente
estesa oltre le zone di avvolgimento, fermo  restando  l'obbligo
di proteggere i tratti di catena scoperta  nei  casi  e  con  le
modalita' stabilite dall'art. 56 nei  riguardi  delle  cinghie  e
delle funi di trasmissione.
 
 
 
62. Montaggio e smontaggio delle cinghie. _ Le operazioni
relative al montaggio ed allo smontaggio  delle  cinghie  devono
essere affidate a personale esperto.
  E' consentito eseguire tali operazioni con la trasmissione  in
moto solo quando si disponga e si faccia uso di idonei  attrezzi
o dispositivi montacinghie.
  L'adozione di un dispositivo montacinghie fisso e' obbligatoria
quando il prodotto della larghezza della cinghia  in  centimetri
per la sua velocita' in metri al secondo sia non minore di 80.
 
 
 
63. Ganci portacinghie. _ Le cinghie tenute anche
momentaneamente   inattive   e   quelle   fuori   servizio   per
riparazioni, giunzioni o altri  motivi,  non  devono  appoggiare
sugli  alberi  di  trasmissione,  n  trovarsi  a  contatto  con
elementi in moto, ma devono essere appese a  ganci  portacinghie
predisposti in prossimita' delle pulegge.
 
 
 
64. Giunzione delle cinghie. _ Le giunzioni delle cinghie di
trasmissione devono essere  fatte  in  modo  da  non  presentare
sporgenze o elementi salienti,  a  meno  che  questi  non  siano
raccordati alla cinghia con smussi a lievissima  inclinazione  o
che la cinghia non sia completamente protetta.
 
 
 
65. Coppie di pulegge fissa e folle. _ Le coppie di pulegge
fissa e folle devono essere costruite e mantenute in modo che:
    a) la puleggia folle non possa, per attrito o per contatto o
per altra causa, trasmettere  il  movimento  a  quella  fissa  o
trascinare in moto l'a'lbero su cui e' montata;
    b) il passaggio della cinghia dalla puleggia folle a  quella
fissa  e  viceversa  sia  eseguito   per   mezzo   di   apposito
spostacinghia meccanico, munito di  dispositivo  di  fermo,  che
assicuri  la  posizione  di  disinnesto   del   sistema   contro
spostamenti accidentali della  cinghia.  Tale  dispositivo  deve
sempre trovarsi nella posizione di folle quando la  trasmissione
o la macchina comandata sono ferme.
 
 
 
66. Disinnesti di sezionamento delle trasmissioni estese. _
Non sono ammesse trasmissioni di forza motrice mediante un unico
albero esteso a pi  ambienti,  a  meno  che  l'albero  non  sia
sezionabile in tronchi corrispondenti a  ciascuri  ambiente  per
mezzo di giunti  di  disinnesto  di  facile  e  rapida  manovra,
provvisti di dispositivo di fermo,  per  impedire  l'accidentale
trasmissione del moto dall'uno all'altro tronco.
  Analoghi  giunti  di  disinnesto  devono  predisporsi  per  il
sezionamento degli alberi che, anche nell'ambito di  uno  stesso
locale,  muovono  masse  rotanti  di  entita'  tale  da   rendere
difficile il loro rapido arresto.
 
 
 
67. Preavviso di avviamento di trasmissioni. _ Ogni inizio ed
ogni ripresa  di  movimento  di  trasmissioni  inseribili  senza
arrestare il  motore  che  comanda  la  trasmissione  principale
devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto.
 
Capo IV - Macchine operatrici e varie.
 
68. Protezione degli  organi  lavoratori  e  delle  zone  di
operazione  delle  macchine.  _  Gli  organi  lavoratori   delle
macchine e  le  relative  zone  di  operazione,  quando  possono
costituire un pericolo per  i  lavoratori,  devono,  per  quanto
possibile, essere  protetti  o  segregati  oppure  provvisti  di
dispositivo di sicurezza.
 
 
 
69. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione,
non  sia  possibile  conseguire  una   efficace   protezione   o
segregazione degli organi lavoratori e delle zone di  operazione
pericolose delle macchine, si devono adottare altre  misure  per
eliminare  o  ridurre  il  pericolo,  quali   idonei   attrezzi,
alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto
della macchina e congegni di messa in marcia a comando  multiplo
simultaneo.
 
 
 
70. Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia
possibile proteggere o segregare in  modo  completo  gli  organi
lavoratori e le zone di operazione pericolose delle macchine, la
parte di organo lavoratore o di zona di operazione non  protetti
deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da  tali
esigenze e devono adottarsi misure  per  ridurre  al  minimo  il
pericolo.
 
 
 
71. Nei casi previsti negli articoli 69 e 70, quando gli
organi lavoratori non  protetti  o  non  completamente  protetti
possono afferrare, trascinare o schiacciare  e  sono  dotati  di
notevole inerzia, il  dispositivo  di  arresto  della  macchina,
oltre ad avere l'organo di comando  a  immediata  portata  delle
mani o di altre parti del corpo del lavoratore deve  comprendere
anche un efficace sistema di frenatura  che  consenta  l'arresto
nel pi breve tempo possibile.
 
 
 
72. Blocco degli apparecchi di protezione. _ Gli apparecchi
di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle  zone  di
operazione e  degli  altri  organi  pericolosi  delle  macchine,
quando sia tecnicamente possibile e si tratti  di  eliminare  un
rischio  grave  e  specifico,  devono  essere  provvisti  di  un
dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in  moto
e di movimento della macchina tale che:
    a) impedisca di rimuovere o di aprire il  riparo  quando  la
macchina e' in moto, o provochi l'arresto della macchina all'atto
della rimozione o dell'apertura del riparo;
    b) non consenta l'avviamento della macchina se il riparo non
e' nella posizione di chiusura.
 
 
 
73. Aperture di alimentazione e di scarico delle macchine. _
Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine  devono
essere provviste di idonei ripari costituiti,  a  secondo  delle
varie esigenze tecniche,  da  parapetti,  griglie,  tramoggie  e
coperture atti per forma, dimensioni e  resistenza,  ad  evitare
che il lavoratore od altre persone possano  venire  in  contatto
con  tutto  o  parte  del  corpo  con  gli  organi   lavoratori,
introduttori o scaricatori pericolosi.
  La disposizione del presente articolo  deve  essere  osservata
anche  quando  la  macchina  e'  provvista  di   dispositivi   di
alimentazione e di scarico automatici ogni qualvolta gli  organi
lavoratori,  introduttori  o  scaricatori  pericolosi  risultino
ugualmente accessibili durante il lavoro.
 
 
 
74. Fissaggio degli organi lavoratori a velocita' elevate. _
Gli organi lavoratori che  operano  a  velocita'  elevate  devono
essere fissati agli alberi o altri elementi da cui  ricevono  il
movimento,  in  modo  o  con   dispositivi   tali   da   evitare
l'allentamento dei loro mezzi il fissaggio e, in ogni  caso,  la
loro proiezione o la loro fuoruscita.
 
 
 
75. Protezione contro le proiezioni di materiali. _ Le
macchine che  durante  il  funzionamento  possono  dar  luogo  a
proiezioni di materiali  o  particelle  di  qualsiasi  natura  o
dimensione devono, per quanto  possibile,  essere  provviste  di
chiusura, schermi o  altri  mezzi  di  intercettazione  atti  ad
evitare che i lavoratori siano colpiti.
 
 
 
76. Organi di comando per la messa in moto delle macchine. _
Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la  messa  in
moto e l'arresto  ben  riconoscibili  e  a  facile  portata  del
lavoratore.
  Qualora, per effettive ragioni tecniche, l'organo  di  comando
della messa in moto sia fuori portata  del  lavoratore  e  possa
essere manovrato da altri, devono adottarsi le necessarie misure
per evitare che gli addetti alla macchina possano essere lesi in
seguito ad un tempestivo movimento di questa.
 
 
 
77. I comandi di messa in moto delle macchine devono essere
collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali  o
essere provvisti di dispositivi  atti  a  conseguire  lo  stesso
scopo.
 
 
 
78. Comando a pedale delle macchine. _ I pedali di comando
generale o particolare delle macchine, esclusi  quelli  di  solo
arresto, devono essere protetti, al di sopra ed ai lati, da  una
custodia, oppure essere muniti di altro  dispositivo,  che,  pur
consentendo una  agevole  manovra,  eviti  ogni  possibilita'  di
azionamento accidentale del pedale.
 
 
 
79. Innesto e disinnesto delle macchine comandate da
trasmissione. _ Le macchine che  non  sono  azionate  da  propri
motori, ma  da  trasmissioni  principali  o  secondarie,  devono
essere provviste di  dispositivi  di  innesto,  spostacinghie  o
simili, che consentano di azionare e di  arrestare  la  macchina
indipendentemente dalla trasmissione e dalle altre  macchine  da
questa azionate.
  Pu derogarsi dalla osservanza della disposizione  di  cui  al
comma precedente per i gruppi di macchine situate in uno  stesso
locale, purch l'arresto dell'intero  gruppo  possa  effettuarsi
dal posto di lavoro di ciascuna macchina e la messa in moto  del
medesimo sia eseguibile da un punto situato  in  posizione  tale
che chi compie la manovra possa vedere  distintamente  tutte  le
macchine.
 
 
 
80. Preavviso di avviamento di macchine complesse. _ Ogni
avviamento di macchine complesse, alle quali  sono  addetti  pi
lavoratori  dislocati  in  posti  diversi  e  non  perfettamente
visibili da colui che ha  il  compito  di  mettere  in  moto  la
macchina,  deve  essere  preceduto  da   un   segnale   acustico
convenuto.
 
 
 
81. Comando con dispositivo di blocco multiplo. _ Quando la
condotta   delle   macchine   comprese   fra   quelle   indicate
nell'articolo   precedente   richieda    o    implichi,    anche
saltuariamente, che i lavoratori introducano  le  mani  o  altre
parti del corpo fra organi che con l'avviamento  della  macchina
entrano in movimento, le macchine stesse devono essere provviste
di un sistema di comando con dispositivo di blocco multiplo, che
ne consenta la messa in moto solo dopo  che  ciascun  lavoratore
addetto alla macchina abbia disinserito il  proprio  dispositivo
di blocco particolare.
 
 
 
82. Blocco della posizione di fermo della macchina. _ Le
macchine che per le operazioni  di  caricamento,  registrazione,
cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono
che il lavoratore si introduca in esse o  sporga  qualche  parte
del corpo fra organi che possono entrare  in  movimento,  devono
essere provviste di dispositivi, che assicurino in modo assoluto
la posizione di fermo della macchina e dei suoi  organi  durante
la esecuzione di dette operazioni. Devono altresi'  adottarsi  le
necessarie misure e cautele affinch la macchina o le sue  parti
non siano messe in moto da altri.
 
 
 
83. Spazio libero oltre i limiti di corsa degli organi a
movimento alternativo. _ Le macchine operatrici  e  le  macchine
varie aventi parti od  organi  a  movimento  alternativo  devono
essere installate in modo che fra  l'estremita'  di  corsa  delle
stesse  parti  od  organi  mobili,  tenuto  conto  anche   della
eventuale sporgenza del materiale su di  essi  esistente,  e  le
pareti o altri ostacoli, esista uno spazio libero di almeno  cm.
50 nel senso del movimento alternativo.
  Qualora  sia  minore  di  cm.  50,  esso  deve   essere   reso
inaccessibile mediante chiusura.
 
TITOLO IV Norme particolari di protezione per determinate macchine Capo I - Mole abrasive .
 
84. ......................................................
 
 Articolo abrogato dall'art.  58,  D.P.R.  19  marzo
1956, n. 302.
 
 
85. ...................................................
Abrogato dall'art. 8, L. 5 novembre 1990, n. 320,
 
 
86. Sulla incastellatura o in prossimita' delle macchine
molatrici  deve  essere  esposto,  a  cura   dell'utente   della
macchina, un cartello indicante il diametro massimo  della  mola
che pu essere montata in relazione al tipo  di  impasto  ed  al
numero dei giri del relativo albero.
 
 
 
87. Molatrici a pi velocita'. _ Le macchine molatrici a
velocita' variabile devono essere provviste  di  un  dispositivo,
che impedisca  l'azionamento  della  macchina  ad  una  velocita'
superiore a quella prestabilita in rapporto  al  diametro  della
mola montata.
 
 
 
88. Flange ed altri mezzi di fissaggio delle mole. _ Le mole a
disco normale devono essere montate sul mandrino  per  mezzo  di
flange di fissaggio, di acciaio o di altro  materiale  metallico
non fragile e di caratteristiche adatte, aventi diametro  uguale
fra loro e non inferiore ad 1/3 del diametro della  mola,  salvo
quanto  disposto  dall'art.   90.   L'aggiustaggio   tra   dette
flange  e  la  mola  deve  avvenire  secondo  una  zona  anulare
periferica di adeguata larghezza e  mediante  interposizione  di
una guarnizione di materiale comprimibile quale cuoio,  cartone,
feltro.
  Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome
speciali in  genere,  devono  essere  montate  mediante  flange,
piastre, ghiere o altri idonei mezzi, in modo da  conseguire  la
maggiore possibile sicurezza contro i pericoli di spostamento  e
di rottura della mola in moto.
 
 
 
89. Cuffie di protezione. _ Le mole abrasive artificiali
devono  essere  protette  da  robuste  cuffie  metalliche,   che
circondino la massima parte  periferica  della  mola,  lasciando
scoperto  solo  il  tratto  strettamente   necessario   per   la
lavorazione. La cuffia deve estendersi  anche  sulle  due  facce
laterali della mola ed  essere  il  pi  vicino  possibile  alle
superfici di questa.
  Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale  di  cui  e'
costituita, ed i suoi attacchi alle parti fisse  della  macchina
devono essere tali da resistere all'urto dei frammenti  di  mola
in caso di rottura.
  In deroga a quanto disposto a secondo comma dell'art.  45,  le
cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per  mole
di diametro non superiore  a  25  centimetri,  che  non  abbiano
velocita' periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo, e
purch lo spessore della cuffia stessa non sia  inferiore  a  12
millimetri.
 
 
 
90. La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali,
prescritta  nell'articolo  precedente,  pu,   per   particolari
esigenze di carattere tecnico, essere limitata alla  sola  parte
periferica oppure essere omessa, a condizione che  la  mola  sia
fissata con flange di diametro tale che essa non ne  sporga  pi
di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole fino al diametro
di 30 centimetri; di centimetri 5 per mole fino al  diametro  di
50 centimetri; di 8 centimetri per mole di diametro maggiore.
  Nel caso di mole a sagoma speciale o di  lavorazioni  speciali
gli .sporti/ della mola dai dischi  possono  superare  i  limiti
previsti dal  comma  precedente,  purch  siano  adottate  altre
idonee misure di sicurezza contro  i  pericoli  derivanti  dalla
rottura della mola.
 
 
 
91. Poggiapezzi. _ Le macchine molatrici devono essere munite
di adatto poggiapezzi. Questo deve avere superficie di  appoggio
piana di dimensione appropriata al genere di lavoro da eseguire,
deve essere registrabile ed il suo lato interno deve distare non
pi di 2 millimetri  dalla  mola,  a  meno  che  la  natura  del
materiale   in   lavorazione   (materiali   sfaldabili)   e   la
particolarita' di questa non richiedano, ai fini della sicurezza,
una maggiore distanza.
 
 
 
92. Protezione contro le schegge. _ Le mole abrasive
artificiali che sono usate promiscuamente da pi lavoratori  per
operazioni di breve durata, devono essere munite di uno  schermo
trasparente paraschegge infrangibile e regolabile,  a  meno  che
tutti i lavoratori che le usano non siano  provvisti  di  adatti
occhiali di protezione in dotazione personale.
 
 
 
93. Mole naturali. _ Le mole naturali azionate meccanicamente
devono essere montate tra flange di fissaggio aventi un diametro
non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad un massimo di
m. 1,  e  non  devono  funzionare  ad  una  velocita'  periferica
superiore a 13 metri al minuto secondo.
  Quando  dette  mole  sono  montate  con  flange  di   diametro
inferiore ai 5/10 di quello della  mola  e  quando  la  velocita'
periferica supera i 10 metri  al  minuto  secondo,  esse  devono
essere provviste di solide  protezioni  metalliche,  esclusa  la
ghisa comune, atte a trattenere i pezzi della mola  in  caso  di
rottura.
 
 
 
94. Pulitrici e levigatrici. _ Le macchine pulitrici o
levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli a disco,  operanti  con
smeriglio o  altre  polveri  abrasive,  devono  avere  la  parte
abrasiva non utilizzata nella  operazione,  protetta  contro  il
contatto accidentale.
 
Capo II - Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili.
 
95.  Bottali  e  macchine  simili.  _  Le   macchine   rotanti
costituite da botti, cilindri o recipienti di altra  forma  che,
in relazione alla esistenza di elementi sporgenti delle parti in
movimento  o  per  altre  cause,  presentino  pericoli   per   i
lavoratori, devono essere segregate, durante  il  funzionamento,
mediante barriere atte ad evitare il  contatto  accidentale  con
dette parti in movimento.
 
 
 
96. I bottali da concia e le altre macchine che possono
ruotare  accidentalmente  durante  le  operazioni  di  carico  e
scarico, debbono essere  provviste  di  un  dispositivo  che  ne
assicuri la posizione di fermo.
 
 
 
97. Impastatrici, gramolatrici e simili. _ Le macchine
impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale
atto ad evitare che  il  lavoratore  possa  comunque  venire  in
contatto con gli organi lavoratori in moto.
  Le  protezioni  di  cui  al  comma  precedente  devono  essere
provviste del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
  Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le
protezioni e i dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono
adottare  altre  idonee  misure  per  eliminare  o  ridurre   il
pericolo.
 
 
 
98. Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere
protetti:
    a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante
vasca girevole, mediante una griglia disposta  anteriormente  al
cono stesso, a meno che questo non sia preceduto da  dispositivo
volta pasta;
    b) il tratto compreso tra la testata del cono  ed  il  bordo
superiore della vasca contro  il  pericolo  di  trascinamento  e
cesoiamento delle mani;
    c) lo spazio compreso tra il cono e  la  traversa  superiore
posteriormente all'imbocco, quando  la  distanza  tra  la  parte
mobile e quella fissa e' inferiore a 6 centimetri.
 
Capo III - Macchine di fucinatura e stampaggio per urto.
 
  99.  Blocco  della  testa  portastampo.  _  Le   macchine   di
fucinatura e di  stampaggio  per  urto,  quali  magli,  berte  e
simili, devono essere provviste di un dispositivo di blocco atto
ad assicurare la posizione di  fermo  della  testa  portastampo,
durante  il  cambio  e  la  sistemazione  degli  stampi  e   dei
controstampi.
 
 
 
100. Schermi di difesa. _ Gli schermi di difesa contro le
proiezioni di materiali devono, per le macchine di fucinatura  e
di  stampaggio,  essere  applicati  almeno  posteriormente  alla
macchina e quando non  ostino  esigenze  di  lavoro,  anche  sul
davanti ed ai lati.
Gli   schermi  possono  omettersi  quando,  in  relazione   alla
ubicazione  della macchina od al particolare sistema  di  lavoro
sia  da escludersi la   possibilita'  che  i  lavoratori    siano
colpiti   da   dette proiezioni.
 
Capo IV _ macchine utensili per metalli.
 
101. Torni. _ Nei torni, le viti di  fissaggio  del  pezzo  al
mandrino devono risultare incassate oppure protette con apposito
manicotto  contornante  il  mandrino,  onde   non   abbiano   ad
impigliare gli indumenti del lavoratore  durante  la  rotazione.
Analoga protezione deve  essere  adottata  quando  il  pezzo  da
lavorare e' montato mediante  briglia  che  presenta  gli  stessi
pericoli.
  Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra,  la  parte
sporgente di  questa  deve  essere  protetta  mediante  sostegno
tubolare.
 
 
 
102. I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale
girevole,  sulla  quale  i   lavoratori   possono   salire   per
sorvegliare lo  svolgimento  della  lavorazione,  devono  essere
provvisti  di  un  dispositivo  di   arresto   della   macchina,
azionabile anche dal posto di osservazione sulla piattaforma.
 
 
 
103. Piallatrici. _ I vani esistenti nella parte superiore del
bancale fisso delle piallatrici debbono essere chiusi allo scopo
di  evitare  possibili  cesoiamenti  di  parti  del  corpo   del
lavoratore tra le traverse del  bancale  e  le  estremita'  della
piattaforma scorrevole portapezzi.
 
 
 
104. Trapani. _ I pezzi da forare al trapano, che possono
essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile, devono
essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati.
 
 
 
105. Seghe per metalli. _ Le seghe a nastro per metalli devono
essere protette conformemente a quanto disposto nell'art. 108.
 
 
 
106. Le seghe circolari a caldo devono essere munite di cuffia
di protezione in lamiera dello spessore di almeno  3  millimetri
per arrestare le proiezioni di parti incandescenti.
 
Capo V - Macchine utensili per legno e materiali affini.
 
107. Seghe alternative. _ Le  seghe  alternative  a  movimento
orizzontale devono essere munite di una solida protezione  della
biella atta a trattenerne i pezzi in caso di rottura, nonch  di
un robusto  paracolpi  verticale  per  trattenere,  dalla  parte
opposta, il telaio sfuggente.
  Le seghe  alternative  a  movimento  verticale  devono  essere
munite di un  dispositivo  che  assicuri  in  modo  assoluto  il
cilindro superiore di avanzamento nella sua posizione pi alta.
 
 
 
108. Seghe a nastro. _ Le seghe a nastro devono avere i volani
di rinvio del nastro completamente protetti. La protezione  deve
estendersi anche alle corone dei volani in modo da trattenere il
nastro in caso di rottura.
  Il nastro deve essere protetto contro il contatto  accidentale
in  tutto  il  suo  percorso  che  non  risulta  compreso  nelle
protezioni di cui  al  primo  comma,  ad  eccezione  del  tratto
strettamente necessario per la lavorazione.
 
 
 
109. Seghe circolari. _ Le seghe circolari fisse devono
essere provviste:
    a) di una solida  cuffia  registrabile  atta  a  evitare  il
contatto  accidentale  del  lavoratore  con   la   lama   e   ad
intercettare le schegge;
    b) di coltello divisore in acciaio,  quando  la  macchina  e'
usata per segare tavolame  in  lungo,  applicato  posteriormente
alla lama a distanza di non pi di 3 millimetri dalla  dentatura
per mantenere aperto il taglio;
    c) di schermi messi ai  due  lati  della  lama  nella  parte
sporgente sotto la tavola di lavoro  in  modo  da  impedirne  il
contatto.
  Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del
dispositivo di cui  alla  lettera  a),  si  deve  applicare  uno
schermo paraschegge di dimensioni appropriate.
 
 
 
110. Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili
devono essere provviste di cuffie di  protezione  conformate  in
modo che durante orazione rimanga scoperto il solo tratto attivo
del disco.
  Le seghe circolari a pendolo e simili  devono  essere  inoltre
provviste di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che la
lama possa uscire fuori dal banco dalla parte del lavoratore  in
caso di rottura dell'organo tirante.
 
 
 
111. Pialle a filo. _ Le pialle a filo devono avere il
portalame di forma cilindrica  e  provvisto  di  scanalature  di
larghezza non superiore a 12 millimetri per la eliminazione  dei
trucioli.
  La distanza fra i bordi dell'apertura del banco di lavoro e il
filo  tagliente  delle  lame  deve  essere  limitata  al  minimo
indispensabile rispetto alle esigenze della lavorazione.
  Le pialle a filo devono inoltre essere provviste di un  riparo
registrabile a  mano  o  di  altro  idoneo  dispositivo  per  la
copertura del portalame o almeno del tratto di questo  eccedente
la zona di lavorazione in  relazione  alle  dimensioni  ed  alla
forma del materiale da piallare.
 
 
 
112. Pialle a spessore. _ Le pialle a spessore devono essere
munite di un dispositivo atto ad impedire il rifiuto del pezzo o
dei pezzi in lavorazione.
 
 
 
113. Fresatrici da legno. _ Le fresatrici da legno devono
essere proviste di mezzi di protezione atti ad  evitare  che  le
mani del lavoratore possano venire accidentalmente  in  contatto
con l'utensile. Tali mezzi debbono essere  adatti  alle  singole
lavorazioni ed applicati sia nei lavori con guida che in  quelli
senza guida.
 
 
 
114. Lavorazioni di piccoli pezzi. _ La lavorazione di pezzi
di piccole dimensioni alle macchine da  legno,  ancorch  queste
siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve  essere
effetuata facendo uso di idonee attrezzature  quali  portapezzi,
spingitoi e simili.
 
                   Capo VI - Presse e cesoie.
 
115. Dispositivi per le presse in genere _ Le presse, le
trance e le macchine simili debbono essere munite  di  ripari  o
dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del  corpo
dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili
lavoratori.
  Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o
delle esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da:
    a) schermi fissi che permettono il passaggio  dei  materiali
nella zona di lavoro pericolosa, ma non quello  delle  mani  del
lavoratore;
    b)  schermi  mobili  di  completa  protezione   della   zona
pericolosa, che non consentano il movimento del punzone  se  non
quando sono nella posizione di chiusura;
    c) apparecchi  scansamano  comandati  automaticamente  dagli
organi mobili della macchina;
    d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando
le mani o altre parti del corpo dei  lavoratori  si  trovino  in
posizione di pericolo.
  I dispositivi di sicurezza consistenti nel  comando  obbligato
della  macchina  per  mezzo  di   due   organi   da   manovrarsi
contemporaneamente con ambo le  mani,  possono  essere  ritenuti
sufficienti soltanto nel caso che alla macchina sia  addetto  un
solo lavoratore.
  I suddetti ripari e dispositivi di  sicurezza  possono  essere
omessi quando la macchina sia provvista di apparecchi automatici
o semi-automatici di alimentazione.
 
 
 
116. Nei lavori di meccanica minuta con macchine di piccole
dimensioni,  qualora  l'applicazione  di  uno  dei   dispositivi
indicati nell'articolo precedente  o  di  altri  dispositivi  di
sicurezza non risulti praticamente possibile, i lavoratori,  per
le operazioni di collocamento e ritiro dei pezzi in lavorazione,
debbono  essere  forniti  e  fare  uso  di  adatti  attrezzi  di
lunghezza sufficiente a mantenere le mani fuori  della  zona  di
pericolo.
 
 
 
117. L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, in
conformita' a quanto stabilisce l'articolo 115, pu essere omessa
per le presse o macchine simili mosse direttamente dalla persona
che le usa, senza  intervento  diretto  o  indiretto  di  motori
nonch per le presse comunque azionate a movimento lento, purch
le eventuali condizioni di  pericolo  siano  eliminate  mediante
altri dispositivi o accorgimenti.
 
 
 
118. Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere
munite di dispositivo antiripetitore del colpo.
 
 
 
119. Presse a bilanciere azionate a mano. _ Le presse a
bilanciere azionate  a  mano,  quando  il  volano  in  movimento
rappresenti un pericolo per  il  lavoratore,  debbono  avere  le
masse rotanti protette mediante schermo circolare fisso o anello
di guardia solidale con le masse stesse.
 
 
 
120. Cesoie a ghigliottina. _ Le cesoie a ghigliottina mosse
da motore  debbono  essere  provviste  di  dispositivo  atto  ad
impedire che le mani o altre  parti  del  corpo  dei  lavoratori
addetti possano comunque essere offesi dalla lama,  a  meno  che
non siano munite di alimentatore automatico o meccanico che  non
richieda l'introduzione delle mani o altre parti del corpo nella
zona di pericolo.
 
 
 
121. Grandi cesoie a ghigliottina. _ Le grandi cesoie a
ghigliottina cui  sono  addetti  contemporaneamente  due  o  pi
lavoratori debbono essere provviste di  dispositivi  di  comando
che impegnino ambo le mani degli  stessi  per  tutta  la  durata
della discesa della lama, a meno che non  siano  adottati  altri
efficaci mezzi di sicurezza.
 
 
 
122. Cesoie a coltelli circolari. _ Le cesoie a coltelli
circolari, quando questi ultimi sono accessibili  e  pericolosi,
debbono essere provviste di cuffia o di schermi o di altri mezzi
idonei  di  protezione  applicati   alla   parte   di   coltello
soprastante il banco di lavoro ed estendentesi quanto pi vicino
possibile alla superficie del materiale in lavorazione. Anche le
parti dei coltelli sottostanti il banco debbono essere protette.
 
 
 
123. Cesoie a tamburo portacoltelli e simili. _ Le cesoie a
tamburo portacoltelli e simili debbono essere provviste di mezzi
di protezione, che impediscano ai lavoratori di raggiungere  con
le mani i coltelli in moto.
 
Capo VII - Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori.
 
124.  Protezione  degli  organi  lavoratori.  _   Gli   organi
lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, dei polverizzatori e
delle macchine simili, i quali non  siano  completamente  chiusi
nell'involucro esterno fisso della  macchina  e  che  presentino
pericolo, debbono essere protetti mediante  idonei  ripari,  che
possono essere costituiti anche da robusti parapetti collocati a
sufficiente distanza dagli organi da proteggere.
 
 
 
125. Molini a palle e macchine simili. _ I molini a palle e le
macchine simili debbono essere  segregati  mediante  barriere  o
parapetti posti a conveniente distanza, ogni  qualvolta  i  loro
elementi sporgenti vengano a trovarsi, durante  la  rotazione  a
meno di metri due di altezza dal pavimento.
 
 
 
126. Frantoi, disintegratori e macchine simili. _ Qualora per
esigenze tecniche le aperture di alimentazione dei frantoi,  dei
disintegratori e  delle  macchine  simili,  non  possano  essere
provviste di protezioni fisse complete in  conformita'  a  quanto
stabilito  nell'art.  73,  possono  essere  adottate  protezioni
rimovibili o spostabili, le quali debbono essere rimesse al loro
posto o in  posizione  di  difesa  non  appena  sia  cessata  la
esigenza che ne ha richiesto la rimozione.
  In ogni caso il posto di lavoro o di  manovra  dei  lavoratori
deve essere sistemato o protetto in modo da evitare cadute entro
l'apertura di alimentazione o offese da parte  degli  organi  in
moto.
 
 
 
127. Molazze. _ Le molazze e le macchine simili debbono essere
circondate da un riparo atto ad evitare possibili  offese  dagli
organi ratori in moto.
  Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite  o
protette in modo da impedire che le mani dei lavoratori  possano
venire in contatto con gli organi mobili della macchina.
 
 
 
128. Berte a caduta libera. _ Le berte a caduta libera per la
frantumazione della ghisa, dei  rottami  metallici  o  di  altri
materiali debbono essere  completamente  circondate  da  robuste
pareti atte ad impedire la proiezione all'esterno  di  frammenti
di materiale.
  Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato  in  modo
da rispondere allo stesso scopo.
  La  manovra  di  sganciamento  della  mazza   deve   eseguirsi
dall'esterno  del  recinto  o  comunque  da  posto   idoneamente
protetto.
 
        Capo VIII - Macchine per centrifugare e simili.
 
129. Limiti di velocita' e di carico. _ Le macchine per
centrifugare e simili debbono essere usate  entro  i  limiti  di
velocita' e di carico  stabiliti  dal  costruttore.  Tali  limiti
debbono risultare da apposita targa ben visibile applicata sulla
macchina  e  debbono  essere  riportati  su  cartello   con   le
istruzioni per l'uso, affisso presso la macchina.
 
 
 
130. Coperchio e freno. _ Le macchine per centrifugare in
genere,  quali  gli  idroestrattori  e  i  separatori  a   forza
centrifuga, debbono essere munite di solido coperchio dotato del
dispositivo di blocco previsto nell'art. 72 e di freno adatto ed
efficace.
  Qualora, in relazione al particolare uso della  macchina,  non
sia tecnicamente possibile  applicare  il  coperchio,  il  bordo
dell'involucro esterno deve sporgere di  almeno  tre  centimetri
verso l'interno rispetto a quello del paniere.
 
 
 
131. Verifiche periodiche. _ Gli idroestrattori a forza
centrifuga debbono essere sottoposti a verifica almeno una volta
all'anno  per  accertarne  lo  stato  di  conservazione   e   di
funzionamento,  quando  il  diametro  esterno  del  paniere  sia
superiore a 50 centimetri.
 
Capo IX - Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri.
 
132. Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri in genere. _
Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati
e sovrapposti, o a  cilindro  contrapposto  a  superficie  piana
fissa o mobile, quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini  a
cilindri,  raffinatrici,  macchine  tipografiche  a  cilindri  e
simili, la zona di imbocco, qualora non sia inaccessibile,  deve
essere efficacemente protetta per tutta la sua  estensione,  con
riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani o  di
altre parti del corpo del lavoratore.
  Qualora per  esigenze  della  lavorazione  non  sia  possibile
proteggere la zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma
debbono essere provviste di  un  dispositivo  che,  in  caso  di
pericolo, permetta, mediante agevole manovra, di  conseguire  il
rapido arresto dei cilindri.
  Inoltre, per quanto  necessario  ai  fini  della  sicurezza  e
tecnicamente possibile, il lavoratore deve essere fornito e fare
uso di appropriati attrezzi che gli consentano  di  eseguire  le
operazioni senza avvicinare le mani alla zona pericolosa.
  Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  nei
casi in cui, in relazione  alla  potenza,  alla  velocita',  alle
caratteristiche  ed  alle  dimensioni  delle  macchine,  sia  da
escludersi il pericolo previsto dal primo comma.
 
 
 
133. Disposizioni speciali per laminatoi e calandre molto
pericolosi. _ I laminatoi e le calandre che, in  relazione  alle
loro  dimensioni,  potenza,   velocita'   o   altre   condizioni,
presentano pericoli specifici  particolarmente  gravi,  quali  i
laminatoi (mescolatori) per gomma, le  calandre  per  foglie  di
gomma e simili, debbono essere provvisti di un  dispositivo  per
l'arresto immediato dei  cilindri  avente  l'organo  di  comando
conformato  e  disposto  in  modo  che  l'arresto  possa  essere
conseguito anche mediante semplice e leggera  pressione  di  una
qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che questi venga
preso con le mani dai cilindri in moto.
  Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre  al
freno deve comprendere anche un  sistema  per  la  contemporanea
inversione  del  moto  dei  cilindri  prima  del  loro   arresto
definitivo.
 
 
 
134. Laminatoi siderurgici e simili. _ Negli impianti di
laminazione in cui  si  ha  uscita  violenta  del  materiale  in
lavorazione, quali i  laminatoi  siderurgici  e  simili,  devono
essere predisposte difese per evitare che il materiale investa i
lavoratori.
  Quando per esigenze tecnologiche o per particolari  condizioni
di impianto non sia possibile predisporre una efficiente  difesa
diretta, dovranno essere adottate altre  idonee  misure  per  la
sicurezza del lavoro.
 
Capo X - Apritoi, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili.
 
135.  Protezione  degli  organi  lavoratori   dal   contatto
accidentale.  _  Gli  organi  lavoratori  degli   apritoi,   dei
battitoi, delle carde, delle sfilacciatrici, delle  pettinatrici
e delle altre macchine pericolose usate per la prima lavorazione
delle fibre e delle materie tessili, quali catene a punta, aspi,
rulli, tamburi a denti o con guarnizioni a  punta  e  coppie  di
cilindri, devono essere protetti mediante custodie conformate  e
disposte in modo da rendere impossibile  il  contatto  con  essi
delle mani e delle altre del parti del corpo dei lavoratori.
  Tali custodie,  qualora  non  siano  costituite  dallo  stesso
involucro esterno fisso della macchina, devono, salvo  quanto  e'
disposto nell'articolo seguente, essere fissate  mediante  viti,
bulloni o altro idoneo mezzo.
 
 
 
136. Le custodie degli organi lavoratori delle macchine
indicate all'articolo precedente e le loro parti,  che,  durante
il lavoro, richiedono di essere aperte o spostate, devono essere
provviste del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
  Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai  portelli
delle aperture di  visita,  di  pulitura  e  di  estrazione  dei
rifiuti di lavorazione, qualora gli  organi  lavoratori  interni
possano essere inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.
 
 
 
137. Aperture di carico e scarico. _ Le aperture di carico e
scarico delle macchine indicate al  primo  comma  dell'art.  135
devono avere una forma tale ed essere disposte  in  modo  che  i
lavoratori  non  possano,  anche  accidentalmente,   venire   in
contatto con le mani o con altre parti del corpo con gli  organi
lavoratori o di movimento interni della macchina.
 
 
 
138. Zona di imbocco dei cilindri alimentatori. _ La zona di
imbocco dei cilindri alimentatori  delle  macchine  indicate  al
primo comma dell'art. 135, escluse le carde e  le  pettinatrici,
deve essere  resa  inaccessibile  mediante  griglia  o  custodia
chiusa anche lateralmente, estendentesi  fino  a  metri  uno  di
distanza dall'imbocco dei cilindri, o protetta con  rullo  folle
che eviti il pericolo di presa delle mani o di altre  parti  del
corpo fra i cilindri, o munita di altro  idoneo  dispositivo  di
sicurezza.
  Se la griglia  o  custodia  non  e'  fissa,  essa  deve  essere
provvista del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
 
Capo XI - Macchine per filare e simili.
 
139. Ingranaggi delle macchine per  filare  in  genere.  _  Le
custodie mobili degli  ingranaggi,  delle  cremagliere  e  degli
altri organi di movimento pericolosi degli stiratoi dei banchi a
fusi, dei filatoi, dei binatoi, dei  ritorcitoi  e  delle  altre
macchine tessili simili, nonch gli sportelli delle aperture  di
accesso agli stessi organi eventualmente ricavate nell'involucro
esterno della macchina, devono essere provviste del  dispositivo
di blocco previsto nell'art. 72, qualora debbano essere aperte o
rimosse durante il lavoro e gli organi pericolosi possano essere
inavvertitamente raggiunti dal lavoratore.
 
 
 
140. Imbocco dei tamburi di comando dei fusi. _ L'imbocco
della coppia di tamburi longitudinali di  comando  di  fusi  dei
filatoi e dei ritorcitoi continui  ad  anello  ad  aletta  ed  a
campana, deve essere  protetto,  alle  due  estremita',  mediante
schermo, e, longitudinalmente, con sbarre sulle due fronti della
macchina o con un riparo disposto nella  zona  angolare  formata
dai due cilindri oppure con altro mezzo idoneo.
 
 
 
141. Montaggio delle funicelle sui tamburi di comando dei
fusi.  _  Il  montaggio  sui  tamburi  delle  macchine  indicate
nell'articolo precedente delle funicelle  di  comando  dei  fusi
deve essere fatto a macchina ferma.
  E' tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto,  ferma
restando l'osservanza delle  disposizioni  di  cui  al  predetto
articolo, a condizione che all'operazione sia adibito  personale
esperto fornito di appositi attrezzi, quali anello o  asticciola
con gancio.
 
 
 
142. Filatoi automatici intermittenti. _ I filatoi automatici
intermittenti devono essere provvisti di:
    a) staffe fisse alle ruote del carro distanti non pi  di  6
millimetri dalle rotaie, allo scopo di evitare lo schiacciamento
dei piedi fra la ruota e la rotaia;
    b)   dispositivi,   quali   tamponi   retrattili   o   altri
equivalenti,  atti  ad  evitare  lo  schiacciamento  degli  arti
inferiori tra il carro ed il tampone di arresto, salvo  il  caso
in cui questi siano disposti al disotto del banco  dei  cilindri
alimentatori  ed  in  posizione  tale  per  cui  non   risultino
facilmente accessibili;
    c) custodie complete delle varie pulegge a gola dei  comandi
che non  risultino  gia'  inaccessibili,  atte  a  impedire  ogni
contatto con i punti di avvolgimento delle funi;
    d)  custodia  cilindrica  al  nasello   di   arresto   della
bacchetta, allo scopo di evitare lo  schiacciamento  delle  mani
fra lo stesso nasello e l'albero della controbacchetta.
 
 
 
143. Il lavoratore che ha la responsabilita' del funzionamento
del filatoio automatico intermittente, prima di mettere in  moto
la macchina deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il
carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori.
  E' vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il  carro
mobile e il banco fisso dei  cilindri  alimentatori  durante  il
funzionamento del filatoio. E' altresi' vietato introdursi  nello
stesso  spazio  a  macchina  ferma  senza  l'autorizzazione  del
lavoratore addetto o di altro capo responsabile.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo,  integrate  con  il
richiamo all'obbligo di assicurare la posizione di  fermo  della
macchina prima di introdursi tra il  carro  mobile  e  il  banco
fisso, devono essere rese  note  al  personale  mediante  avviso
esposto presso la macchina.
 
Capo XII - Telai meccanici di tessitura.
 
144. Difesa contro il salto della navetta. _ I telai meccanici
di tessitura devono essere provvisti di apparecchio guidanavetta
applicato alla cassa battente, atto ad  impedire  la  fuoruscita
della navetta dalla sua sede di corsa.
  Quando l'applicazione del quidanavetta  pu  riuscire  dannosa
per il prodotto, come nei  casi  di  fabbricazione  dei  tessuti
molto leggeri e con l'ordito molto debole, o quanto la  velocita'
della navetta e' molto limitata, l'apparecchio  guidanavetta  pu
essere sostituito da reti  intelaiate,  poste  sui  fianchi  del
telaio, atte ad arrestare la navetta in caso di fuoruscita.
 
 
 
145. Apparecchi guidanavetta. _ L'apparecchio guidanavetta di
cui  al  primo  comma  dell'articolo  precedente   deve   essere
applicato:
    a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono  pi
di 80 colpi al minuto primo o aventi una  luce-pettine  maggiore
di m. 1,60, anche se usati per la fabbricazione  di  tessuti  di
altre fibre  o  misti,  ad  eccezione  dei  telai  adibiti  alla
fabbricazione dei tessuti  leggeri  di  fantasia,  per  i  quali
l'applicazione del guidanavetta e' facoltativa;
    b) ai telai da lana che battono pi di 100 colpi  al  minuto
primo o aventi luce-pettine maggiore di m. 2, anche  se  adibiti
alla fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.
 
 
 
146. L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma
dell'articolo 144, deve essere tale che:
    a) se mobile, assuma automaticamente la posizione di  lavoro
(posizione attiva di protezione) non appena il telaio e' messo in
moto;
    b) le due estremita' laterali non distino dalla scatola delle
navette pi di mezza lunghezza di navetta.
  L'efficienza del suddetto apparecchio deve  essere  assicurata
mediante una costante ed accurata manutenzione.
 
 
 
147. Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti da
una unica barra avente un diametro inferiore a:
    a) 12 millimetri se i tratti liberi della  barra  non  hanno
una lunghezza superiore a 75 centimetri;
    b) 14 millimetri se i tratti liberi della  barra  hanno  una
lunghezza compresa tra i 75 centimetri e un metro;
    c) 20 millimetri se i tratti liberi della  barra  hanno  una
lunghezza superiore a un metro.
  Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare, le sue
dimensioni devono essere tali da offrire resistenza  e  rigidita'
corrispondenti.
 
 
 
148. Reti paranavetta. _ Le reti paranavetta, di cui al
secondo comma dell'art. 144, devono avere le seguenti dimensioni
minime:
    a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 120 di luce-pettine;
    b) cm. 40 x 60 per telai con luce-pettine da m. 1,21,  a  m.
1,60;
    c) cm. 70 x 70 per telai con  luce-pettine  superiore  a  m.
1,60.
  Dette reti devono essere disposte il pi vicino possibile alle
due testate del telaio, immediatamente al di sopra della costola
inferiore del pettine e davanti a questo quando si  trovi  nella
sua posizione estrema posteriore.
  Le reti paranavetta possono essere  omesse  alle  testate  dei
telai prospicenti pareti cieche, purch non vi  sia  possibilita'
di passaggio.
 
 
 
149. Trattenuta dei pesi del subbio. _ I pesi delle leve di
pressione del subbio del tessuto ed i pesi del freno del  subbio
dell'ordito  devono  essere  assicurati  con  mezzi  idonei   ad
evitarne la caduta.
 
 
 
150. Montaggio e smontaggio dei subbi. _ Gli impianti di
tessitura devono essere attrezzati con mezzi che  permettano  di
eseguire in modo sicuro il montaggio e  lo  smontaggio  sia  del
subbio del tessuto, che del subbio dell'ordito.
 
 
 
151. Telai per tele e tessuti metallici o di materie diverse.
_ Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai  telai
meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o  di
altre materie.
 
Capo XIII - Macchine diverse.
 
152. Ammorbidatrici e distenditrici.  _  Nelle  ammorbidatrici
per  canapa  e  nelle  distenditrici  per  juta,  l'imbocco  dei
cilindri deve essere protetto lateralmente con ripari fissi alti
m. 1,30 da terra, estesi fino a cm. 70 dall'imbocco stesso.
  Lo scarico delle stesse macchine deve essere protetto  con  un
riparo fisso atto ad impedire che, nel movimento retrogrado,  le
mani del lavoratore possano essere prese dai cilindri.
 
 
 
153. Macchine per la rottura delle mannelle di canapa e juta.
_ Le macchine di rottura  per  strappamento  delle  mannelle  di
canapa e juta, alimentate a mano devono avere la caviglia  fissa
e l'albero a sezione quadrata di avvolgimento disposti a sbalzo,
con gli assi normali al fronte di lavoro.
  Le stesse macchine  devono  avere  un  dispositivo  di  rapido
arresto e di facile azionamento.
 
 
 
154. Macchine cordatrici. _ Le bobine delle macchine
automatiche per la fabbricazione di corde di fibre tessili o  di
corde metalliche, devono essere provviste di coperchio o  cuffia
di protezione che impediscano la fuoruscita delle bobine e siano
muniti del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
  Quando le dimensioni della parte rotante della  macchina  sono
rilevanti, la protezione pu essere costituita da schermi o reti
metalliche di altezza, forma e resistenza atti  ad  impedire  il
contatto dei lavoratori con le parti rotanti e a  trattenere  le
bobine in caso di sfuggita.
 
 
 
155. Macchine per cucire con filo. _ Le macchine a motore per
cucire con filo devono essere provviste, compatibilmente con  le
esigenze tecniche della lavorazione, di una protezione  dell'ago
per evitare lesioni alle dita del lavoratore.
 
 
 
156. Macchine per cucire con graffe. _ Le macchine a motore
per  cucire  con  graffe,  quando  non  siano  ad  alimentazione
automatica, devono essere provviste di un riparo  che  impedisca
alle dita del lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa.
 
 
 
157. Macchine per trafilare fili metallici. _ Le bobine delle
macchine per trafilare fili metallici devono essere provviste di
un dispositivo,  azionabile  direttamente  dal  lavoratore,  che
consenta  l'arresto  immediato  della  macchina   in   caso   di
necessita'.
 
 
 
158. Macchine con cilindro a lame elicoidali. _ Le macchine
con  cilindro  a  lame  elicoidali,  quali  le   rasatrici,   le
depilatrici, le scarnitrici e le  distenditrici,  devono  essere
provviste di cuffia di  protezione  al  di  sopra  del  cilindro
portalame,  la  quale  lasci  scoperto  il  tratto  strettamente
necessario per la lavorazione.
  Quando la  cuffia  non  sia  fissa,  deve  essere  munita  del
dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
 
 
 
159. Trebbiatrici. _ Nelle trebbiatrici sprovviste di
alimentatore  automatico  dei  covoni,  il  vano  d'imbocco  del
battitore deve essere munito di tavolette fermapiedi alte almeno
15 centimetri e di un coperchio cernierato che abbia nella parte
posteriore un  dispositivo  di  arresto  che  limiti  l'ampiezza
necessaria per la normale introduzione del covone.
 
 
 
160. Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta
ove prende posto l'imboccatore, deve  essere  completata  da  un
robusto parapetto provvisto di un  dispositivo  di  blocco,  che
permetta di spostare  la  traversa  orizzontale  nei  limiti  di
altezza, a partire dal fondo,  compresi  fra  un  minimo  di  70
centimetri ed un massimo di 90 centimetri.
 
 
 
161. Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve
essere munito ai bordi di sponde alte almeno 50 centimetri.
  L'accesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a mano
munite di ganci di trattenuta e aventi un montante prolungato di
almeno m. 0,80 oltre il piano stesso.
 
 
 
162. Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate di freni
efficienti e di calzatoie di legno per assicurarne la  stabilita'
durante il lavoro.
 
 
 
163. Il datore di lavoro deve fornire occhiali di protezione
all'operaio imboccatore e ai suoi aiutanti e adatto copricapo  a
tutto il personale addetto alla trebbiatrice.
 
 
 
164. Macchine per imbottigliare liquidi sotto pressione. _ Le
macchine per riempire  bottiglie  di  vetro  con  liquidi  sotto
pressione devono essere provvisti di schermi atti a trattenere i
frammenti di vetro in caso di scoppio della bottiglia.
  Detti schermi devono essere adottati anche per  le  operazioni
di  chiusura  delle  bottiglie  quando  per  queste   operazioni
esistono fondati pericoli di scoppio.
 
 
 
165. Macchine tipografiche a platina e macchine simili. _ Le
macchine tipografiche a platina e le  macchine  simili  che  non
siano munite di alimentatore automatico devono essere  provviste
di un dispositivo atto a deterininare l'arresto automatico della
macchina per semplice urto della  mano  del  lavoratore,  quando
questa venga a trovarsi in posizione di pericolo fra  la  tavola
fissa e il piano mobile, ovvero devono essere  munite  di  altro
idoneo dispositivo di sicurezza di riconosciuta efficacia.
 
 
 
166. Fustelle. _ Le presse fustellatrici che richiedono il
collocamento a mano delle fustelle fra  le  due  piastre  devono
essere attrezzate con fustelle di altezza  non  inferiore  a  50
millimetri munite di bordo sporgente, allo scopo di  consentirne
l'uso senza pericolo per le mani.
  La disposizione di cui  al  primo  comma  non  e'  obbligatoria
quando  l'applicazione   delle   fustelle   sul   materiale   in
lavorazione e' effettuata  a  piastre  di  pressione  spostate  e
quindi in condizioni non pericolose.
 
 
 
167. Compressori. _ I compressori devono essere provvisti di
una valvola di sicurezza tarata  per  la  pressione  massima  di
esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro
di  compressione  al  raggiungimento  della  pressione   massima
d'esercizio.
 
TITOLO V Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento Capo I - Disposizioni di carattere generale.
 
168. Mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto. _ I
mezzi  di  sollevamento  e   di   trasporto   devono   risultare
appropriati per quanto riguarda la sicurezza, alla natura,  alla
forma e al volume dei carichi al cui  sollevamento  e  trasporto
sono destinati, nonch alle condizioni d'impiego con particolare
riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
  Gli stessi mezzi devono essere usati in modo rispondente  alle
loro caratteristiche.
 
 
 
169. Stabilita' del mezzo e del carico. _ Nell'esercizio dei
mezzi di sollevamento e  di  trasporto  si  devono  adottare  le
necessarie misure per assicurare la stabilita' del  mezzo  e  del
suo carico, in relazione al tipo  del  mezzo  stesso,  alla  sua
velocita', alle accelerazioni in fase di avviamento e di  arresto
ed alle caratteristiche del percorso.
 
 
 
170. Operazioni di carico e scarico. _ Le operazioni di
carico e di scarico dei mezzi di  sollevamento  e  di  trasporto
quando non possono essere eseguite a braccia  o  a  mano  devono
essere effettuate con l'ausilio di  attrezzature  o  dispositivi
idonei.
 
 
 
171. Indicazione della portata. _ Sui mezzi di sollevamento,
esclusi quelli a mano, deve essere indicata la  portata  massima
ammissibile.
  Quando tale portata varia col variare delle  condizioni  d'uso
del mezzo, quali l'inclinazione e lunghezza dei bracci  di  leva
delle grue a volata, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi
supplementari e  la  variazione  della  velocita',  l'entita'  del
carico  ammissibile  deve   essere   indicata,   con   esplicito
riferimento alle variazioni delle condizioni  di  uso,  mediante
apposita targa.
  I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento  e  di  trasporto
devono portare in rilievo o incisa la chiara  indicazione  della
loro portata massima ammissibile.
 
 
 
172. Ganci. _ I ganci per apparecchi di sollevamento devono
essere provvisti di  dispositivi,  di  chiusura  dell'imbocco  o
essere conformati,  per  particolare  profilo  della  superficie
interna o limitazione  dell'apertura  di  imbocco,  in  modo  da
impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli  altri
organi di presa.
 
 
 
173. Freno. _ I mezzi di sollevamento e di trasporto devono
essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad  assicurare
il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo
e, quando e' necessario ai fini della sicurezza, a consentire  la
gradualita' dell'arresto.
  Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati  a  mano
per i quali, in relazione alle dimensioni,  struttura,  portata,
velocita'  e  condizioni  di  uso,  la  mancanza  del  freno  non
costituisca causa di pericolo.
 
 
 
174. Arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della
forza motrice. _ Nei casi in cui l'interruzione dell'energia  di
azionamento pu comportare pericoli per le persone, i  mezzi  di
sollevamento  devono  essere  provvisti   di   dispositivi   che
provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico.
  In ogni caso  l'arresto  deve  essere  graduale  onde  evitare
eccessive  sollecitazioni  nonch  il  sorgere  di  oscillazioni
pericolose per la stabilita' del carico.
 
 
 
175. Dispositivi di segnalazione. _ I mezzi di sollevamento e
di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di  pericolo
devono essere provvisti di appropriati  dispositivi  acustici  e
luminosi  di  segnalazione  e   di   avvertimento,   nonch   di
illuminazione del campo di manovra.
 
 
 
176. Organo di avvolgimento delle funi o catene. _ Gli
apparecchi e gli impianti di sollevamento  e  di  trasporto  per
trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di  pulegge  di
frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono
essere muniti di dispositivi che impediscano:
    a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o  la
rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite  ai
fine della sicurezza in relazione  al  tipo  o  alle  condizioni
d'uso  dell'apparecchio  (dispositivo  di   arresto   automatico
corsa);
    b) la fuoruscita delle funi o catene dalle sede dei  tamburi
e delle pulegge durante il normale funzionamento.
  Sono esclusi dalla applicazione della disposizione di cui alla
lettera a) i piccoli apparecchi per i quali  in  relazione  alle
loro dimensioni,  potenza  velocita'  e  condizioni  di  uso,  la
mancanza dei dispositivi di arresto automatico di fine corsa non
costituisca causa di pericolo.
 
 
177. Sedi di avvolgimento delle funi o catene. _ I tamburi e
le pulegge degli apparecchi ed impianti  indicati  nell'articolo
176 devono avere le sedi delle funi e  delle  catene  atte,  per
dimensioni  e  profilo,  a  permettere  il  libero   e   normale
avvolgimento delle stesse funi  o  catene  in  modo  da  evitare
accavallamenti o sollecitazioni anormali.
  Quando  per  particolari  esigenze  vengono  usati  tamburi  o
pulegge in condizioni  diverse  da  quelle  previste  dal  comma
precedente  devono  essere  impiegate  funi  o   catene   aventi
dimensioni e resistenza adeguate alla maggiore sollecitazione  a
cui possono essere sottoposte.
 
 
 
178. Rapporto tra i diametri delle funi e quelle dei tamburi e
delle pulegge di avvolgimento. _ I tamburi e le pulegge  motrici
degli apparecchi ed impianti indicati nell'art. 176 sui quali si
avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni
speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25  volte  il
diametro delle  funi  ed  a  300  volte  il  diametro  dei  fili
elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il  diametro  non
deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.
 
 
179. Coefficienti di sicurezza per funi e catene. _ Le funi
e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento  e
di trazione, salvo quanto previsto al riguardo  dai  regolamenti
speciali, devono avere, in rapporto alla portata e  allo  sforzo
massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza  di  almeno  6
per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per
le catene.
  Le funi e le catene  debbono  essere  sottoposte  a  verifiche
trimestrali.
 
 
180. Attacchi ed estremita' libere delle funi. _ Gli attacchi
delle funi e delle catene devono  essere  eseguiti  in  modo  da
evitare  sollecitazioni  pericolose,  nonch   impigliamenti   o
accavallamenti.
  Le estremita' libere delle funi, sia metalliche,  sia  composte
di fibre, devono essere provviste di  piombatura  o  legatura  o
morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli
e dei fili elementari.
 
 
 
181. Imbracatura dei carichi. _ L'imbracatura dei carichi
deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta
del carico o il suo spostamento  dalla  primitiva  posizione  di
ammarraggio.
 
 
 
182. Posti di manovra. _ I posti di manovra dei mezzi ed
apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:
    a) potersi raggiungere senza pericolo;
    b)  essere  costruiti  o  difesi  in  modo   da   consentire
l'esecuzione  delle  manovre,  i  movimenti  e  la   sosta,   in
condizioni di sicurezza;
    c) permettere la perfetta visibilita' di  tutta  la  zona  di
azione del mezzo.
  Qualorai per particolari condizioni di impianto o di ambiente,
non sia possibile controllare dal posto di manovra tutta la zona
di azione del mezzo, deve  essere  predisposto  un  servizio  di
segnalazioni svolto con lavoratori incaricati.
 
 
 
183. Organi di comando. _ Gli organi di comando dei mezzi di
sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione
tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara
indicazione delle manovre a cui servono.
  Gli stessi organi devono essere conformati o protetti in  modo
da impedire la messa in moto accidentale.
 
 
 
184. Sollevamento e trasporto persone. _ I mezzi di
sollevamento  e  di  trasporto  non  soggetti   a   disposizioni
speciali, qualora vengano adibiti, anche  saltuariamente  o  per
sole  operazioni  di   riparazione   e   di   manutenzione,   al
sollevamento od al trasporto di persone, devono essere provvisti
di efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora questi non siano
applicabili, devono  essere  usati  previa  adozione  di  idonee
misure precauzionali.
 
 
 
185. Avvisi per le modalita' delle manovre. _ Le modalita' di
impiego degli apparecchi di sollevamento e  di  trasporto  ed  i
segnali  prestabiliti  per  l'esecuzione  delle  manovre  devono
essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.
 
Capo II - Gru, argani, paranchi e simili.
 
186.  Passaggi  e  posti  di  lavoro  sottoposti  a  carichi
sospesi.   _   Le   manovre   per   il   sollevamento   ed    il
sollevamento-trasporto dei carichi  devono  essere  disposte  in
modo da  evitare  il  passaggio  dei  carichi  sospesi  sopra  i
lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta  del
carico pu costituire pericolo.
  Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il
sollevamento ed il  sollevamento-trasporto  dei  carichi  devono
essere tempestivamente preannunciate con  apposite  segnalazioni
in  modo  da  consentire,  ove   sia   praticamente   possibile,
l'allontanamento  delle  persone  che  si  trovino  esposte   al
pericolo dell'eventuale caduta del carico.
 
 
 
187. Il campo di azione degli apparecchi di sollevamento e di
sollevamento-trasporto, provvisti di elettromagneti per la presa
del carico, deve essere delimitato con barrire e  ove  ci,  per
ragioni di spazio non sia possibile, devono  essere  adottati  i
provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
 
 
 
188. Piani di scorrimento delle gru a ponte. _ I piani di posa
delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte  utilizzabili  per
l'accesso al carro ponte  e  per  altre  esigenze  di  carattere
straordinario relative all'esercizio delle gru  medesime  devono
essere agevolmente percorribili e provvisti di solido  corrimano
posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani, e ad  una
distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma di
ingombro del carro ponte.
  Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri
oltre la sagoma di ingombro della gru.
 
 
189. Stabilita' e ancoraggio delle gru. _ La stabilita' e
l'ancoraggio delle gru a  torre,  a  portale  e  simili  situate
all'aperto devono essere assicurati con mezzi  adeguati,  tenuto
conto sia  delle  sollecitazioni  derivanti  dalle  manovre  dei
carichi che da quelle derivanti dalla massima presumibile azione
del vento.
 
 
 
190. Arresto di fine corsa delle gru a ponte ed a portale. _
Le gru  a  ponte,  le  gru  a  portale  e  gli  altri  mezzi  di
sollevamento-trasporto,  scorrenti  su  rotaie   devono   essere
provvisti alle estremita' di corsa, sia dei ponti  che  dei  loro
carrelli, di tamponi  di  arresto  o  respingenti  adeguati  per
resistenza ed azione ammortizzante alla velocita' ed  alla  massa
del mezzo mobile ed aventi altezza non  inferiore  ai  6/10  del
diametro delle ruote.
 
 
 
191. Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su
rotaie, oltre ai mezzi di arresto indicati nell'art. 190, devono
essere provvisti di dispositivo agente sull'apparato motore  per
l'arresto automatico del carro alle estremita' della sua corsa.
 
 
 
192. Divieto della discesa libera dei carichi. _ Gli elevatori
azionati a motore devono essere costmiti in modo da funzionare a
motore innestato anche nella discesa.
 
 
193. Difesa delle aperture per il passaggio dei carichi. _
Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono  usati  per  il
sollevamento o la discesa dei carichi tra piani  diversi  di  un
edificio attraverso  aperture  nei  solai  o  nelle  pareti,  le
aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonch il
sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso
devono essere protetti, su  tutti  i  lati,  mediante  parapetti
normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno,  di
arresto al piede.
  I parapetti devono essere disposti  in  modo  da  garantire  i
lavoratori anche contro  i  pericoli  derivanti  da  urti  o  da
eventuale caduta del carico di manovra.
  Gli stessi parapetti devono essere applicati  anche  sui  lati
delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico,  a  meno
che per le caratteristiche dei materiali in manovra ci non  sia
possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto  normale
deve essere applicata una solida barriera mobile,  inasportabile
e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello  o
altro dispositivo. Detta  barriera  deve  essere  tenuta  chiusa
quando non siano eseguite manovre di carico o scarico  al  piano
corrispondente.
 
 
 
194. Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati  a  mano  e
quelli, gia' soggetti a speciali disposizioni  di  legge,  devono
essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne
lo stato di funzionamento  e  di  conservazione  ai  fini  della
sicurezza dei lavoratori.
 
Capo III - Ascensori e montacarichi.
 
195. Campo di applicazione. _  Le  disposizioni  del  presente
Capo  si  applicano  agli  ascensori  e  montacarichi   comunque
azionati non soggetti a disposizioni speciali.
 
 
 
196. Difesa del vano. _ Gli spazi ed i vani nei quali si
muovono le  cabine  o  le  piattaforme  degli  ascensori  e  dei
montacarichi devono essere segregati mediante solide difese  per
tutte le parti che  distano  dagli  organi  mobili  meno  di  70
centimetri.
  Dette difese devono avere  un'altezza  minima  di  m.  1,70  a
partire dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal
ciglio dei gradini ed essere costituite da pareti  cieche  o  da
traforati  metallici,  le  cui  maglie  non   abbiano   ampiezza
superiore ad un centimetro, quando le parti mobili distino  meno
di 4 centimetri, e non superiore a 3 centimetri quando le  parti
mobili distino 4 o pi centimetri.
  Se il contrappeso non e' sistemato nello stesso vano nel  quale
si muove la cabina, il vano o lo spazio in  cui  esso  si  muove
deve essere protetto in conformita' alle disposizioni  dei  commi
precedenti.
 
 
 
197. Accessi al vano. _ Gli accessi al vano degli ascensori e
dei montacarichi devono essere provvisti di porte apribili verso
l'esterno o a scorrimento lungo le pareti, di altezza minima  di
m. 1,80 quando la cabina e' accessibile alle persone, e  comunque
eguale  all'altezza  dell'apertura  del  vano  quando  questa  e'
inferiore a m. 1,80.
  Dette porte devono essere costituite da  pareti  cieche  o  da
griglie o  traforati  metallici  con  maglie  di  larghezza  non
superiore ad un centimetro se la cabina e' sprovvista  di  porta,
non superiore a 3 centimetri  se  la  cabina  e'  munita  di  una
propria porta e la distanza  della  soglia  della  cabina  dalla
porta al vano non e' inferiore a 5 centimetri.
  Sono ammesse porte del tipo flessibile,  purch  tra  le  aste
costituenti le porte stesse non si  abbiano  luci  di  larghezza
superiore a 12 millimetri.
 
 
 
198. Porte di accesso al vano. _ Le porte di accesso al vano
di cui  all'articolo  precedente  devono  essere  munite  di  un
dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando la cabina non si
trova al piano corrispondente, e che non consenta  il  movimento
della cabina se tutte le porte non sono chiuse.
  Il dispositivo di cui al precedente comma non e' richiesto  per
i montacarichi azionati a mano, a condizione che siano  adottate
altre idonee misure di sicurezza.
 
 
 
199. Installazioni particolari. _ Le protezioni ed i
dispositivi di cui agli artt. 196, 197 e 198, non sono richiesti
quando la corsa della cabina o della piattaforma non supera i m.
2  e  l'insieme   dell'impianto   non   presenta   pericoli   di
schiacciamento, di cesoiamento o di caduta nel vano.
 
 
 
200. Pareti e porte della cabina. _ Le cabine degli ascensori
e dei montacarichi per trasporto di cose accompagnate da persone
devono avere pareti di altezza non minore di  m.  1,80  e  porte
apribili verso l'interno od a scorrimento  lungo  le  pareti  di
altezza non minore a m. 1,80.
  Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere
aperture di larghezza non superiore a 10 millimetri.
  Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non
devono presentare fra le aste costituenti le porte  stesse  luci
di larghezza superiore a 12 millimetri.
  Le porte o le chiusure di  cui  ai  comma  precedenti  possono
essere omesse quando il vano entro il quale si muove la cabina o
la piattaforma e' limitato per tutta la corsa da difese continue,
costituite da pareti cieche o da reti o da  traforati  metallici
le  cui  maglie  non  abbiano  una  apertura  superiore   a   un
centimetro,  purch  queste  difese  non  presentino   sporgenze
pericolose e non siano distanti pi di 4 centimetri dalla soglia
della cabina o  della  piattaforma.  In  tal  caso  deve  essere
assicurata la stabilita' del carico.
  Per i montacarichi per il trasporto di sole cose e' sufficiente
che le cabine o piattaforme abbiano chiusure o dispositivi  atti
ad impedire la fuomscita o la sporgenza del carico.
 
 
 
201. Spazi liberi al fondo ed alla sommita' del vano. _ Quando
il vano di corsa degli ascensori e dei  montacarichi  supera  m}
0,25 di sezione deve esistere uno spazio  libero  di  almeno  50
centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso  e  la  parte
pi sporgente sottostante  alla  cabina.  Arresti  fissi  devono
essere predisposti al fine di garantire che, in  ogni  caso,  la
cabina non scenda al di sotto di tale limite.
  Uno spazio libero minimo pure dell'altezza  di  cm.  50,  deve
essere garantito, con mezzi analoghi,  al  di  sopra  del  tetto
della cabina nel suo pi alto livello di corsa.
 
 
 
202. Posizione dei comandi. _ I montacarichi per trasporto di
sole merci devono avere i comandi di manovra  posti  all'esterno
del vano di corsa ed in  posizione  tale  da  non  poter  essere
azionati da persona che si trovi in cabina.
 
 
 
203. Apparecchi paracadute. _ Gli ascensori ed i montacarichi
per trasporto cose accompagnate da persone ed i montacarichi per
trasporto di sole cose con cabina accessibile per le  operazioni
di carico e  scarico,  nonch  i  montacarichi  con  cabina  non
accessibile per le operazioni di  carico  e  scarico  purch  di
portata non inferiore ai 100 chilogrammi, quando la  cabina  sia
sospesa a funi od a catene e quando la corsa  della  stessa  sia
superiore a m. 4, devono  essere  provvisti  di  un  apparecchio
paracadute atto ad impedire la caduta della cabina  in  caso  di
rottura delle funi o delle catene di sospensione.
  Per montacarichi  con  cabina  non  accessibile  l'apparecchio
paracadute non e' richiesto quando, in relazione alle  condizioni
dell'impianto, l'eventuale  caduta  della  cabina  non  presenta
pericoli per le persone.
 
 
 
204. Arresti automatici di fine corsa. _ Gli ascensori e
montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelli azionati a  mano,
devono  essere  provvisti  di  un  dispositivo   per   l'arresto
automatico dell'apparato motore o  del  movimento  agli  estremi
inferiore e superiore della corsa.
 
 
 
205. Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a
motore. _ Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche
il movimento di discesa deve avvenire a motore inserito.
 
 
 
206. Carico e scarico dei montacarichi a gravita'. _ Le cabine
o piattaforme dei montacarichi a gravita'  accessibili  ai  piani
devono  essere  munite  di  dispositivi  che  ne  assicurino  il
bloccaggio durante le operazioni di carico.
 
 
 
207. Regolazione della velocita' dei montacarichi. _ I
montacarichi azionati a mano e quelli a  gravita'  devono  essere
provvisti di un dispositivo di frenatura o  di  regolazione  che
impedisca che la cabina o piattaforma  possa  assumere  velocita'
pericolosa.
 
Capo IV - Elevatori e trasportatori a piani mobili a tazze, a coclea, a nastro e simili.
 
208. Vani di corsa. _ I trasportatori verticali a piani mobili
e quelli a tazza e simili devono essere sistemati entro  vani  o
condotti chiusi, muniti delle sole aperture  necessarie  per  il
carico e lo scarico.
 
 
 
209. Dispositivi di arresto. _ Presso ogni posto di carico e
scarico dei trasportatori verticali a piani mobili  deve  essere
predisposto   un   dispositivo    per    il    rapido    arresto
dell'apparecchio.
 
 
 
210. Arresto per improvvisa mancanza di forza motrice. _ I
trasportatori verticali a piani mobili, quelli a tazza e simili,
ed i trasportatori a nastro e simili aventi tratti del  percorso
in  pendenza,  devono  essere  provvisti   di   un   dispositivo
automatico   per   l'arresto   dell'apparecchio    quando    per
l'interruzione  improvvisa  della   forza   motrice   si   possa
verificare la marcia in senso inverso al normale funzionamento.
 
 
 
211. Condotti dei trasportatori a coclea. _ I condotti dei
trasportatori a coclea devono essere provvisti di copertura e le
loro aperture di carico e scarico  devono  essere  efficacemente
protette.
 
 
 
212. Aperture di carico e scarico dei trasportatori. _ Le
aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in  genere
devono essere protette contro la caduta delle persone  o  contro
il contatto con organi pericolosi in moto.
 
 
 
213. Apertura di carico e percorso dei piani inclinati
(sciolti). _ Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli)
devono essere circondate da parapetti alti almeno un  metro,  ad
eccezione del tratto strettamente necessario per  l'introduzione
del carico, purch il  ciglio  superiore  di  inizio  del  piano
inclinato si trovi ad una altezza di almeno cm. 50 dal piano del
pavimento.
  Gli stessi piani devono essere provvisti  di  difese  laterali
per evitare la fuoruscita del carico in movimento  e  di  difese
frontali terminali per evitare la caduta del carico.
 
 
 
214. Spazio sottostante ai trasportatori. _ Lo spazio
sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere
reso inaccessibile, quando la natura del  materiale  trasportato
ed il tipo del trasportatore  possano  costituire  pericoli  per
caduta di materiali o per rottura degli organi di sospensione, a
meno che non siano adottate altre misure contro detti pericoli.
 
Capo V - Mezzi ed apparecchi di trasporto meccanici.
 
215. Velocita' e percorso. _ La velocita' dei mezzi  meccanici
di trasporto deve essere regolata secondo le caratteristiche del
percorso, la natura del carico e le possibilita' di  arresto  del
mezzo.
  Il percorso nell'interno delle aziende deve essere predisposto
al fine di ridurre i rischi derivanti dal traffico, in relazione
al tipo dei veicoli, allo spazio disponibile  ed  all'ubicazione
delle altre vie di transito e loro attraversamenti.
  Le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo
di blocco.
 
 
 
216. Difese terminali dei binari. _ Al termine delle linee di
trasporto su binari, sia in  pendenza  che  orizzontali,  devono
essere predisposti mezzi o adottate  misure  per  evitare  danni
alle persone derivanti  da  eventuali  fughe  o  fuoruscite  dei
veicoli.
 
 
 
217. Attacco e distacco dei mezzi di trasporto. _ I
dispositivi che collegano fra loro i mezzi di  trasporto  devono
essere costruiti in modo da rendere possibile di effettuare  con
sicurezza le manovre di attacco e di distacco e da garantire  la
stabilita' del collegamento.
  E'  vietato  drocedere  durante  il  moto,  all'attacco  e  al
distacco dei mezzi di trasporto, a meno  che  questi  non  siano
provvisti di dispositivi che rendano la manovra non pericolosa e
che il personale addetto sia esperto.
 
 
 
218. Blocco degli organi di comando dei motori elettrici
azionanti i mezzi di trasporto. _ I mezzi di trasporto  azionati
da motori elettrici devono avere la  maniglia  dell'interruttore
principale asportabile o  bloccabile,  oppure  gli  apparati  di
comando sistemati in cabina o armadio chiudibili a chiave.
  I conducenti di detti mezzi,  alla  cessazione  del  servizio,
devono asportare o  bloccare  la  maniglia  dell'interruttore  o
chiudere a chiave la cabina.
 
 
 
219. Difese nei piani inclinati. _ I piani inclinati con
rotaie devono  essere  provvisti,  all'inizio  del  percorso  in
pendenza alla stazione superiore, di dispositivi  automatici  di
sbarramento per impedire la fuga  di  vagonetti  o  di  convogli
liberi.
  Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso
del piano inclinato, in relazione alle  condizioni  di  impianto
devono essere predisposte nicchie di rifugio per il personale.
  Deve  essere  vietato  alle  persone  di  percorrere  i  piani
inclinati durante il funzionamento, a meno che il  piano  stesso
non comprenda ai lati dei binari, passaggi  aventi  larghezza  e
sistemazioni tali  da  permettere  il  transito  pedonale  senza
pericolo.
 
 
 
220. I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo
di sicurezza atto a provocare il pronto arresto dei  carrelli  o
dei convogli in caso di rottura o di allentamento  degli  organi
di  trazione,  quando  ci  sia  necessario  in  relazione  alla
lunghezza,  alla  pendenza  del  percorso,  alla   velocita'   di
esercizio o ad  altre  particolari  condizioni  di  impianto,  e
comunque  quando  siano  usati,  anche  saltuariamente,  per  il
trasporto delle persone.
  Quando per ragioni  tecniche  connesse  con  le  particolarita'
dell'impianto o del suo esercizio, non sia possibile adottare il
dispositivo di cui al primo comma, gli organi di trazione  e  di
attacco  dei  carrelli  devono  presentare  un  coefficiente  di
sicurezza, almeno uguale a otto; in tal caso e' vietato l'uso dei
piani inclinati per il trasporto delle persone.
  In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure i
dispositivi di sicurezza devono  essere  sottoposti  a  verifica
mensile.
 
 
 
221. Sistemazione dei recipienti dei combustibili sui mezzi di
trasporto. _ I serbatoi del carburante liquido e le bombole  dei
gas  compressi  destinati  all'azionamento  dei  veicoli  devono
essere sistemati in modo sicuro o protetti contro le sorgenti di
calore e contro gli urti.
 
 
 
222. Maniglie per mezzi di trasporto meccanici. _ I mezzi di
trasporto meccanici, se per determinati tratti di percorso  sono
mossi direttamente dai lavoratori  devono  essere  provvisti  di
adatti elementi di presa che rendano la manovra sicura.
 
 
 
223. Scarico mediante ribaltamento dei veicoli. _ I veicoli
nei quali lo scarico si effettua  mediante  ribaltamento  devono
essere provvisti di dispositivi che impediscano il  ribaltamento
accidentale e che consentano di  eseguire  la  manovra  in  modo
sicuro.
 
 
 
224. Barriere e segnalazioni nelle vie di transito. _ Davanti
alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente  ed
immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono
essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e,  quando
ci non sia possibile, adeguate segnalazioni.
 
 
 
225. Illuminazione dei segnali. _ I segnali indicanti
condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti
il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono
essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.
 
 
 
226. Lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di
transito. _ Le vie di transito che, per lavoro di riparazione  o
manutenzione  in  corso  o  per  guasti  intervenuti,  non  sono
percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.
  Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto  di
transito.
 
 
 
227. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o
manutenzione su linee di transito su rotaie  percorse  da  mezzi
meccanici, quando il traffico non e' sospeso o  la  linea  non  e'
sbarrata,  una  o  pi  persone  devono  essere   esclusivamente
incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogli
ai posti di lavoro.
 
 
 
228. Cautele per spostamenti non controllabili. _ Quando uno o
pi veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il  cui  conducente
non pu, direttamente o a mezzo di altra  persona  sistemata  su
uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli  devono  essere
preceduti o  affiancati  da  un  incaricato  che  provveda  alle
necessarie  segnalazioni  per  assicurare   l'incolumita'   delle
persone.
 
 
 
229. Teleferiche. _ E' vietato il trasporto delle persone su
carrelli di teleferiche o di altri sistemi di  funicolari  aeree
costruiti per il trasporto  di  sole  cose,  salvo  che  per  le
operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che
siano adottate  idonee  misure  precauzionali,  quali  l'uso  di
cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi  supplementari  del
carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi
di segnalazione.
 
 
 
230. All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei
vagonetti  alle  stazioni  delle   teleferiche   devono   essere
applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a  trattenere
una persona  in  caso  di  caduta.  Tali  ripari  devono  essere
disposti a non oltre m. 0,50  sotto  il  margine  del  piano  di
manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.
 
 
 
231. Impianti funicolari a lungo percorso. _ Le teleferiche
dai cui posti di manovra non sia possibile controllare tutto  il
percorso devono avere in ogni  stazione  o  posto  di  carico  e
scarico, un dispositivo che consenta la trasmissione dei segnali
per le manovre dalla stazione principale.
 
 
 
232. L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche e
degli impianti simili  deve  essere  effettuata  automaticamente
mediante apparecchio applicato ad apposito carrello.
 
TITOLO VI Impianti ed apparecchi vari Capo I. - Disposizioni di carattere generale.
 
233. Organi di comando  e  di  manovra.  _  Gli  organi  ed  i
dispositivi di comando o di manovra degli impianti ed apparecchi
in genere, come pure i relativi  dispositivi  accessori,  devono
essere disposti in modo che:
    a) riesca sicuro il loro azionamento;
    b) siano accessibili senza pericolo e difficolta';
    c)  il  personale  addetto  possa  controllare  per  visione
diretta il funzionamento dell'impianto o  della  parte  di  esso
comandato, a meno che ci non sia possibile  in  relazione  alle
particolari condizioni dell'impianto, nel qual caso devono  per
adottarsi altre misure di sicurezza.
  Gli stessi organi e dispositivi  devono  essere  bloccabili  e
portare l'indicazione  relativa  al  loro  funzionamento,  quali
chiusura e apertura, direzione della manovra,  comando  graduale
rispetto alle varie posizioni.
 
 
234. Strumenti indicatori. _ Gli strumenti indicatori, quali
manometri, termometri, pirometri, indicatori di  livello  devono
essere collocati e mantenuti in modo  che  le  loro  indicazioni
siano chiaramente visibili al personale addetto  all'impianto  o
all'apparecchio.
 
 
 
235. Aperture di entrata nei recipienti. _ Le tubazioni, le
canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e  simili,
in cui debbano entrare lavoratori per operazioni  di  controllo,
riparazione,  manutenzione  o  per   altri   motivi   dipendenti
dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio,  devono  essere
provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni non inferiori
a cm. 30 per 40 o diametro non inferiore a cm. 40.
 
 
 
236. Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e
simili nei  quali  possono  esservi  gas  e  vapori  tossici  od
asfissianti. _ Prima di disporre  l'entrata  di  lavoratori  nei
luoghi di cui all'art. 235,  chi  sovraintende  ai  lavori  deve
assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi  o
una  temperatura  dannosa  e  deve,  qualora  vi  sia  pericolo,
disporre efficienti lavaggi ventilazione o altre misure idonee.
  Colui  che  sovraintende  deve,  inoltre,  provvedere  a   far
chiudere e bloccare le  valvole  e  gli  altri  dispositivi  dei
condotti di comunicazione col recipiente, e a fare  intercettare
i tratti di tubazione mediante flange cieche o con  altri  mezzi
equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di
isolamento,  un  avviso  con  l'indicazione   del   divieto   di
manovrarli.
  I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi
predetti devono essere assistiti da  altro  lavoratore,  situato
nell'esterno presso l'apertura di accesso.
  Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi
in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti
e' disagevole, i lavoratori che vi entrano devono  essere  muniti
di cintura di sicurezza con corda di adeguata  lunghezza  e,  se
necessario,  di  apparecchi  idonei  a  consentire  la   normale
respirazione.
 
 
 
237. Lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali
possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od  esplosivi.
_ Qualora nei luoghi di cui all'art. 235 non possa escludersi la
presenza  anche  di  gas,  vapori  o  polveri  infiammabili   od
esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo  precedente,
si devono adottare  cautele  atte  ad  evitare  il  pericolo  di
incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme  libere,
di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale  ferroso  e  di
calzature con chiodi. Se necessario l'impiego di lampade, queste
devono essere di sicurezza.
 
 
 
238. Accensione dei focolari e dei forni. _ Prima di accendere
il  fuoco  nei  focolari  delle  caldaie  o  nelle   camere   di
combustione dei forni riscaldati con carburanti liquidi, con oli
o gas combustibili o con  carbone  polverizzato,  il  lavoratore
addetto alla operazione deve:
    a) provvedere ad una efficace ventilazione  del  focolare  o
della camera di combustione e, in ogni caso, ad assicurarsi, con
mezzi idonei, che in essi e nelle loro immediate  vicinanze  non
vi siano vapori, gas o miscele capaci di provocare esplosioni;
    b) accertare che il registro del fumo sia aperto;
    c) accertare che non vi sia spandimento di carburante  o  di
olio nel focolare o  nella  camera  di  combustione  attorno  ai
bruciatori o sul pavimento antistante;
    d) usare, per l'accensione, una torcia o altro mezzo con una
impugnatura sufficientemente lunga per impedire ustioni o  altre
offese da fiamma, salvo il caso che il bruciatore sia munito  di
un dispositivo di accensione.
  Le misure di sicurezza sopra indicate, eventualmente integrate
da altre istruzioni  sulla  condotta  degli  apparecchi,  devono
essere richiamate mediante avviso collocato  in  prossimita'  dei
posti di accensione.
 
 
 
239. Porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili. _
Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili  devono
essere disposte in modo che le manovre di chiusura  ed  apertura
risultino  agevoli  e  sicure.  In   particolare   deve   essere
assicurata la stabilita' della posizione di apertura.
 
 
 
240. Protezione delle pareti esterne a temperatura elevata. _
Le pareti e le parti esterne dei recipienti,  serbatoi,  vasche,
tubazioni, forni  e  porte,  che  possono  assumere  temperature
pericolose per effetto del calore delle materie contenute  o  di
quello  dell'ambiente  interno,  devono   essere   efficacemente
rivestite di materiale termicamente isolante o  protette  contro
il contatto accidentale.
  I lavoratori, se sono esposti al rischio  di  ustioni,  devono
essere provvisti e  fare  uso  di  idonei  mezzi  di  protezione
individuale.
 
Capo II - Impianti, apparecchi e recipienti soggetti a pressione.
 
241. Requisiti di resistenza e di idoneita'. _ Gli  impianti,
le  parti  di  impianto,  gli  apparecchi,  i  recipienti  e  le
tubazioni soggetti a pressione di liquidi, gas o vapori, i quali
siano comunque esclusi  o  esonerati  dalla  applicazione  delle
norme di  sicurezza  previste  dalle  leggi  e  dai  regolamenti
speciali concernenti gli impianti ed  i  recipienti  soggetti  a
pressione, devono possedere i necessari requisiti di  resistenza
e di idoneita' all'uso cui sono destinati.
 
Capo III - Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos.
 
242. Disposizioni  comuni.  _  Le  vasche,  i  serbatoi  ed  i
recipienti aperti con i bordi a li vello o ad altezza  inferiore
a cm. 90 dal pavimento o dalla  piattaforma  di  lavoro  devono,
qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere  difese,
su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di  cm.
90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non e'
richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa
fino a cm. 90 dal pavimento.
  Quando per esigenze della  lavorazione  o  per  condizioni  di
impianto non sia possibile applicare  il  parapetto  di  cui  al
comma precedente, le aperture superiori  dei  recipienti  devono
essere provviste di solide coperture o di altre difese  atte  ad
evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi.
  Per le canalizzazioni nell'interno degli  stabilimenti  e  dei
cantieri e  per  quelle  esterne  limitatamente  ai  tratti  che
servono da piazzali di  lavoro  non  adibiti  ad  operazioni  di
carico e scarico, la difesa di cui al  primo  comma  deve  avere
altezza non minore di un metro.
  Il presente articolo non  si  applica  quando  le  vasche,  le
canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondita'
non superiore a metri uno e non  contengono  liquidi  o  materie
dannose e sempre che siano adottate altre cautele.
 
 
 
243. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una
profondita' di oltre  2  metri  e  che  non  siano  provvisti  di
apertura  di  accesso  al  fondo,  qualora  non  sia   possibile
predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo  dei  suddetti
recipienti  devono  essere  usate  scale  trasportabili,  purch
provviste di ganoi di trattenuta.
 
 
 
244. Disposizioni generali di sicurezza per tubazioni e
canalizzazioni. _ Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative
apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite
e collocate in modo che:
    a) in caso di perdite di  liquidi  o  fughe  di  gas,  o  di
rotture di  elementi  dell'impianto,  non  ne  derivi  danno  ai
lavoratori;
    b) in caso di necessita'  sia  attuabile  il  massimo  e  pi
rapido svuotamento delle loro parti.
  Quando esistono  pi  tubazioni  o  canalizzazioni  contenenti
liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse  e  le
relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche  ad
opportuni intervalli se si tratta di reti estese,  con  distinta
colorazione,  il  cui  significato  deve  essere  reso  noto  ai
lavoratori mediante tabella esplicativa.
 
 
 
245. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando
costituiscono  una  rete  estesa  o  comprendono   ramificazioni
secondarie,  devono  essere  provviste  di  dispositivi,   quali
valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad  effettuare
l'isolamento di determinati tratti in caso di necessita'.
 
 
 
246. Disposizioni speciali per serbatoi tipo silos contenenti
materie capaci di sviluppare gas o vapori infiammabili o nocivi.
_ I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare  gas  o
vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire  la  sicurezza
dei lavoratori, essere provvisti di  appropriati  dispositivi  o
impianti accessori, quali chiusure,  impianti  di  ventilazione,
valvole di esplosione.
 
 
 
247. Recipienti, serbatoi, vasche e canalizzazioni per liquidi
e materie tossiche, corrosive o comunque dannose. _ I serbatoi e
le vasche contenenti liquidi o  materie  tossiche,  corrosive  o
altrimenti   pericolose,   compresa   l'acqua   a    temperatura
ustionante, devono essere provvisti:
    a) di chiusure che per i liquidi e materie  tossiche  devono
essere a tenuta ermetica e  per  gli  altri  liquidi  e  materie
dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano  venire
a contatto con il contenuto;
    b) di tubazioni di scarico di troppo pieno per  impedire  il
rigurgito o traboccamento.
  Qualora per esigenze tecniche  le  disposizioni  di  cui  alla
lettera a) non siano attuabili, devono  adottarsi  altre  idonee
misure di sicurezza.
 
 
 
248. Recipienti per il trasporto di liquidi o materie
infiammabili,  corrosive,  tossiche  e  comunque  dannose.  _  I
recipienti  adibiti  al  trasporto   dei   liquidi   o   materie
infiammabili, corrosive,  tossiche  o  comunque  dannose  devono
essere provvisti:
    a)  di  idonee  chiusure  per  impedire  la  fuoruscita  del
contenuto;
    b) di accessori o  dispositivi  atti  a  rendere  sicure  ed
agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;
    c)  di  accessori  di   presa,   quali   maniglie,   anelli,
impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il  loro  impiego,
in relazione al loro uso particolare;
    d)  di  involucro  protettivo  adeguato  alla   natura   del
contenuto.
 
 
 
249. I recipienti di cui all'art. 248, compresi quelli vuoti
gia'  usati,  devono  essere  conservati  in  posti  appositi   e
separati,  con  l'indicazione  di  pieno  o  vuoto   se   queste
condizioni non sono evidenti.
  Quelli vuoti, non  destinati  ad  essere  reimpiegati  per  le
stesse materie gia' contenute, devono, subito dopo l'uso,  essere
resi  innocui  mediante  appropriati  lavaggi  a  fondo,  oppure
distrutti adottando le necessarie cautele.
  In ogni caso  e'  vietato  usare  recipienti  che  abbiano  gia'
contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas  o
vapori infiammabili, o materie corrosive  o  tossiche,  per  usi
diversi da quelli originari, senza che si sia provveduto ad  una
preventiva  completa  bonifica  del   loro   interno,   con   la
eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei  suoi
residui o prodotti secondari di trasformazione.
 
Capo IV - Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili.
 
250. Lavori di saldatura in condizioni  di  pericolo.  _  E'
vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello
od elettricamente, nelle seguenti condizioni:
    a) su recipienti o tubi chiusi;
    b) su recipienti o tubi aperti  che  contengono  materie  le
quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o
altre reazioni pericolose;
    c) su recipienti o tubi anche aperti che  abbiano  contenuto
materie che  evaporando  o  gassificandosi  sotto  l'azione  del
calore  possono  dar  luogo  a  esplosioni  o   altre   reazioni
pericolose.
  E' altresi' vietato di  eseguire  le  operazioni  di  saldatura
nell'interno dei  locali,  recipienti  o  fosse  che  non  siano
efficacemente ventilati.
  Quando le condizioni di pericolo previste dal primo comma  del
presente  articolo  si  possono  eliminare  con  l'apertura  del
recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e
dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con  altri  mezzi  o
misure, le operazioni  di  saldatura  e  taglio  possono  essere
eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati  allo  stesso
primo comma, purch le misure di sicurezza siano disposte da  un
esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
 
 
 
251. Saldatura ossiacetilenica, ossidrica e simili. _ Nei
luoghi sotterranei e' vietato installare  o  usare  generatori  e
gasometri  di  acetilene  o  costruire  depositi  di  recipienti
contenenti gas combustibili.
 
 
 
252. Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a fiamma
ed i generatori o gasometri di acetilene deve  intercorrere  una
distanza di almeno 10 metri, riducibili a 5 metri, nei  casi  in
cui i generatori o gasometri siano protetti contro le  scintille
e l'irradiamento del calore o usati per lavori all'esterno.
  Non devono eseguirsi  lavorazioni  ed  operazioni  con  fiamme
libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri  di  distanza
dai generatori o gasometri di acetilene.
 
 
 
253. Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas
combustibili di alimentazione nel  cannello  di  saldatura  deve
essere inserita una valvola idraulica  o  altro  dispositivo  di
sicurezza che risponda ai seguenti requisiti:
    a) impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno
o dell'aria nelle tubazioni del gas combustibile;
    b) permetta un sicuro controllo, in ogni  momento,  del  suo
stato di efficienza;
    c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in  caso
di eventuale scoppio per ritorno di fiamma.
 
 
 
254. Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di
lavoro degli apparecchi mobili di  saldatura  al  cannello  deve
essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilita'
dei gassogeni e dei recipienti dei gas compressi o  disciolti  e
ad evitare urti pericolosi.
  I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso  di  impianti
fissi di saldatura, devono  essere  efficacemente  ancorati,  al
fine di evitarne la caduta accidentale.
 
 
 
255. Saldatura elettrica ed operazioni simili. _ Gli
apparecchi per  saldatura  elettrica  e  per  operazioni  simili
devono essere provvisti di interruttore onnipolare sul  circuito
primario di derivazione della corrente elettrica.
 
 
 
256. Quando la saldatura od altra operazione simile non e'
effettuata  con  saldatrice  azionata  da  macchina  rotante  di
conversione,  e'  vietato  effettuare  operazioni  di   saldatura
elettrica con derivazione diretta della corrente  dalla  normale
linea di  distribuzione  senza  l'impiego  di  un  trasformatore
avente l'avvolgimento secondario isolato dal primario.
 
 
 
257. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili
nell'interno   di   recipienti   metallici,    ferma    restando
l'osservanza delle disposizioni  di  cui  all'art.  250,  devono
essere predisposti mezzi isolati e usate pinze  porta  elettrodi
completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso  dai
pericoli  derivanti  da  contatti  accidentali  con   parti   in
tensione.
  Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la
sorveglianza continua di un esperto che  assista  il  lavoratore
dall'esterno del recipiente.
 
 
 
258. Nelle installazioni elettriche per saldatura e taglio dei
metalli devono essere osservate, per ci che non  e'  contemplato
specificatamente nel presente Capo, le disposizioni  del  Titolo
VII.
 
 
 
259. Mezzi di protezione individuali e collettivi. _ I
lavoratori addetti alle  operazioni  di  saldatura  elettrica  e
simili devono essere forniti di guanti isolanti, di  schermi  di
protezione per il viso e, quando sia necessario  ai  fini  della
sicurezza, di pedane o calzature isolanti.
  La zona di operazione ogni qualvolta sia possibile deve essere
protetta con schermi di intercettazione di radiazioni dirette  o
riflesse, quando queste costituiscono  pericolo  per  gli  altri
lavoratori.
 
Capo V - Forni e stufe di essiccamento o di maturazione.
 
260. Pavimenti, piattaforme, passerelle e scale dei  forni.  _
Le parti di pavimento contornanti i forni  di  qualsiasi  specie
devono essere  costituite  di  materiali  incombustibili.  Sono,
tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei  casi
in cui ci, in relazione al tipo di forno ed alle condizioni  di
impianto, non costituisca pericolo.
  Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e  di  manovra
dei forni, nonch le relative scale  e  passerelle  di  accesso,
devono essere costruite con materiali incombustibili.
 
 
 
261. Eccesso di temperatura dei posti di lavoro e di manovra
dei forni. _ I posti di lavoro e di manovra degli operai addetti
ai forni, quando la temperatura pu raggiungere limiti  tali  da
costituire un pericolo, devono essere protetti con mezzi  idonei
contro le irradiazioni di calore. Ove  il  processo  tecnologico
non lo permetta i lavoratori devono essere provvisti di mezzi di
protezione individuale.
 
 
 
262. Bocche e aperture dei forni. _ Le bocche di carico e le
altre aperture esistenti nelle pareti dei forni, quando, per  le
loro   posizioni   e    dimensioni,    costituiscono    pericolo
nell'interno, devono essere provviste di solide difese.
 
 
 
263. Spruzzi ed investimenti di materiali incandescenti. _ I
lavoratori addetti  alle  operazioni  di  colata  e  quelli  che
possono essere  investiti  da  spruzzi  di  metallo  fuso  o  di
materiali incandescenti devono essere protetti  mediante  adatti
schermi o con altri mezzi.
 
 
 
264. Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali
o fosse o spazi comunque delimitati del pavimento devono  essere
predisposte idonee difese o  altre  misure  per  evitare  che  i
lavoratori vengano a contatto con il materiale fuso  nonch  per
permettere il loro rapido allontanamento dalla zona di  pericolo
nel caso di spandimento dello stesso materiale sul pavimento.
 
 
 
265. Stufe di essiccamento o di maturazione. _ Le stufe di
essiccamento o di maturazione,  accessibili  per  le  operazioni
connesse con il loro esercizio, devono essere provviste di porte
apribili anche dall'interno.
 
 
 
266. Le stufe di essiccamento o di maturazione, nelle quali,
in  relazione  al  procedimento  adottato  o  alla  natura   dei
materiali o prodotti in lavorazione,  possono  svilupparsi  gas,
vapori o polveri esplosivi o nocivi, devono essere provviste  di
un efficace impianto o di mezzi per la aspirazione di tali  gas,
vapori o polveri e per il loro convogliamento in un luogo in cui
non possono costituire danno.
 
TITOLO VII Impianti macchine ed apparecchi vari Capo I - Disposizioni di carattere generale.
 
267. Requisiti generali  degli  impianti  elettrici.  _  Gli
impianti elettrici, in tutte le loro parti  costitutive,  devono
essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire  i
pericoli derivanti da contatti accidentali con  gli  elementi  o
tensione ed i rischi di  incendio  e  di  scoppio  derivanti  da
eventuali anormalita' che si verifichino nel loro esercizio.
 
 
 
268. Definizione di . alta / e . bassa / tensione. _ Agli
effetti del presente decreto, un impianto elettrico e' ritenuto a
bassa tensione quando la tensione, del sistema e' uguale o minore
a 400 Volta efficaci per corrente alternata e a  600  Volta  per
corrente continua.
  Quando tali  limiti  sono  superati,  l'impianto  elettrico  e'
ritenuto ad alta tensione.
 
 
269. Indicazione delle caratteristiche delle macchine e degli
apparecchi elettrici. _ Le macchine e gli  apparecchi  elettrici
devono portare l'indicazione della  tensione,  dell'intensita'  e
del tipo di corrente e  delle  altre  eventuali  caratteristiche
costruttive necessarie per l'uso.
 
 
 
270. Isolamento elettrico. _ In ogni impianto elettrico i
conduttori devono presentare, tanto fra  di  loro  quanto  verso
terra, un isolamento adeguato alla tensione dell'impianto.
 
 
 
271. Collegamenti elettrici a terra _ Le parti
metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a  contatto
delle persorie e che per difetto di isolamento o per altre cause
potrebbero trovarsi sotto tensione, devono  essere  collegate  a
terra.
  Il collegamento a  terra  deve  essere  fatto  anche  per  gli
impianti a bassa tensione situati in luoghi normalmente  bagnati
od anche molto umidi o in immediata prossimita' di  grandi  masse
metalliche, quando la tensione supera i 25 Volta verso terra per
corrente alternata  e  i  50  Volta  verso  terra  per  corrente
continua.
  Devono parimenti essere collegate a terra le parti  metalliche
dei ripari posti a protezione  contro  il  contatto  accidentale
delle persone con conduttori od elementi ad  alta  tensione,  od
anche a bassa tensione nei casi previsti nel precedente comma.
 
 
272. Quando il collegamento elettrico a terra non sia
attuabile o non offra, in  relazione  a  particolari  condizioni
ambientali, le necessarie garanzie di efficienza  oppure  quando
non  sia   consigliabile   in   relazione   alla   particolarita'
dell'impianto,  devono  adottarsi  altri  mezzi  o  sistemi   di
protezione di sicura efficacia.
 
 
 
273. Tappeti e pedane isolanti. _ Ferma restando l'osservanza
delle norme relative alla protezione dei  conduttori  contro  il
contatto  accidentale,  all'isolamento  dei  conduttori   e   ai
collegamenti elettrici a terra, qualora sia necessario  ai  fini
della  sicurezza  del  personale,  in  relazione  a  particolari
caratteristiche  dell'impianto  o  ambientali,   i   quadri   di
distribuzione e di manovra e le apparecchiature  e  le  macchine
elettriche accessibili devono  essere  provvisti  di  tappeti  o
pedane che abbiano un isolamento adeguato.
  I tappeti e le pedane isolanti devono avere dimensioni tali da
consentire la sicura esecuzione delle manovre  e  da  evitare  i
ribaltamenti.
 
 
 
274. Linee elettriche aeree esterne. _ Le norme approvate con
R.D. 25 novembre 1940, n. 1969,  per  l'esecuzione  delle  linee
elettriche aeree esterne, e successive  modifiche,  sono  estese
agli impianti posti negli stabilimenti od  aziende  soggette  al
presente decreto.
 
Capo II - Protezione contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione.
 
275. Impiego dei conduttori nudi ad . alta  /  tensione.  _  I
conduttori nudi nei  circuiti  ad  alta  tensione  sono  ammessi
soltanto nelle officine e cabine elettriche, nelle sale di prova
e per le linee esterne.
  I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione  sono  altresi'
ammessi  in  ogni  altro  locale,  purch  siano   completamente
racchiusi,    singolarmente    od    assieme    alle    relative
apparecchiature in cuniculi in armatura, in  armadi  o  custodie
metalliche collegate a terra.
  Sono  altresi'  ammessi  i  conduttori  nudi  per  tensione  di
esercizio sino  a  1000  Volta  per  i  sistemi  di  sbarre  per
elettrolisi, per le linee di contatto per gru a ponte scorrevole
ed impianti simili e per i  raccordi  ferroviari,  purch  siano
adottate  adeguate  ed  efficaci  misure  di  sicurezza;  per  i
raccordi ferroviari sono ammesse tensioni anche superiori.
 
 
 
276. Difese. _ I conduttori e gli elementi nudi dei circuiti
ad alta tensione  devono  essere  protetti  contro  il  contatto
accidentale mediante idonei ripari rigidi di materiale  isolante
non igroscopico, o  metallici  collegati  a  terra,  solidamente
fissati a parti stabili anche se smontabili.
  Detti ripari devono  essere  collocati  ad  una  distanza  dai
coriduttori in tensione di almeno cm. 7 pi  cm.  0,7  per  ogni
migliaia di Volta, con un minimo, in ogni caso, di cm. 15.
 
 
 
277. Per la difesa frontale e laterale i ripari di cui
all'articolo precedente devono essere estesi, verso l'alto, sino
ad almeno m. 2 dal pavimento e, verso il basso sino al pavimento
o sino ad una distanza da questo per cui non sia  possibile,  in
relazione alle condizioni dell'impianto, il contatto accidentale
con i conduttori o con gli elementi in tensione.
  Qualora detti ripari non siano costituiti da schermi a  parete
piena, le maglie o aperture devono avere dimensioni tali da  non
permettere il passaggio della mano.
  Nelle officine  e  cabine  elettriche  la  difesa  frontale  e
laterale dei  conduttori  pu  anche  essere  costituita  da  un
parapetto di altezza non inferiore a m. 1,20 e formato da almeno
due robusti correnti rigidi e  solidamente  fissati  alle  parti
stabili,  posto  ad  una  distanza  in  senso  orizzontale   dai
conduttori non inferiore a m. 0,60 pi cm. 1  ogni  migliaia  di
Volta con un minimo, in ogni caso, di m. 1.
  Il parapetto di cui al presente articolo deve portare bene  in
vista un avviso indicante il divieto  di  accedere  allo  spazio
compreso fra il parapetto ed i conduttori prima di  avere  tolto
la tensione.
 
 
 
278. Quando i conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad
alta tensione corrono  al  di  sopra  del  pavimento  o  di  una
piattaforma di lavoro o di passaggio ad una altezza inferiore  a
m. 3 pi un centimetro ogni migliaia di Volta  di  tensione,  si
devono  applicare  al  di  sotto  di  essi  i  ripari   di   cui
all'articolo precedente costituiti da schermi pieni o con maglie
di piccola dimensione.
 
 
 
279. Le norme di cui agli artt. 276, 277 e 278 relative alla
protezione dei conduttori e degli elementi nudi dei circuiti  ad
alta tensione devono essere osservate  anche  nei  riguardi  dei
cavi e dei conduttori rivestiti con isolanti  in  genere,  fatta
eccezione per quelli provvisti di  armatura  metallica  continua
collegata a terra.
 
 
 
280. Nelle cabine elettriche non presidiate che, ai sensi del
successivo  art.  340,  sono  tenute  chiuse  a  chiave  e  sono
esclusivamente adibite al servizio di distribuzione  di  energia
elettrica, ove non sia possibile adottare le misure di cui  agli
artt. 276 a 279, le distanze e le altezze ivi indicate  potranno
essere congruamente ridotte, semprech la difesa  del  personale
addetto contro il  pericolo  di  contatti  accidentali  con  gli
elementi in tensione sia comunque assicurata.
 
 
 
281. Rivestimento e protezione dei conduttori ed elementi nudi
a bassa tensione. _ In ogni locale che non sia  una  officina  o
cabina elettrica, i conduttori e gli elementi a  bassa  tensione
superiore a 25 Volta verso terra, se a corrente alternata,  e  a
50 Volta verso terra, se  a  corrente  continua,  devono  essere
provvisti  di  rivestimento  isolante  continuo  adeguato   alla
tensione ed appropriato, ai  fini  della  sua  conservazione  ed
efficacia, alle condizioni di temperatura,  umidita'  ed  acidita'
dell'ambiente, oppure essere protetti contro il  contatto  delle
persone ancorch siano  fuori  della  portata  di  mano,  ma  in
posizione accessibile.
  Per le centrali telefoniche il  limite  della  tensione  della
corrente continua di cui al primo comma e' elevato  a  70  Volta,
purch siano adottate idonee misure di sicurezza.  Qualora  tale
contatto non sia  evitabile  per  esigenze  di  lavorazione,  le
persone devono essere convenientemente isolate.
 
 
 
282. I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento
isolante in genere, quando per la loro posizione o per  il  loro
particolare impiego, siano soggetti a danneggiamento  per  causa
meccanica,  devono  essere  protetti  nei  tratti  soggetti   al
danneggiamento.
 
 
 
283. Prescrizioni speciali per i conduttori flessibili. _ I
conduttori  elettrici  flessibili  impiegati   per   derivazioni
provvisorie o  per  l'alimentazione  di  apparecchi  o  macchine
portatili o mobili devono avere  anche  un  idoneo  rivestimento
isolante atto a resistere anche alla usura meccanica.
  Nell'impiego degli stessi conduttori si deve  avere  cura  che
essi non intralcino i passaggi.
 
Capo III - Protezione contro le sovratensioni, i sovraccarichi di corrente e le scariche atmosferiche.
 
284. Protezione contro  le  sovratensioni.  _  Allo  scopo  di
impedire che i conduttori e  gli  apparecchi  a  bassa  tensione
subiscano accidentali sopraelevazioni di tensioni pericolose per
effetto di conduttori, trasformatori  o  apparecchi  a  tensione
superiore,  devono  essere  adottate  idonee  misure,  quali  il
collegamento a terra del neutro, l'applicazione  di  valvole  di
tensione o di altri dispositivi equivalenti.
  Analoghe  misure  di  sicurezza  devono  essere  adottate  per
evitare  contatti  fra  sistemi  di  distribuzione   a   diverse
tensioni.
 
 
 
285. Protezione contro i sovraccarichi. _ I circuiti elettrici
devono  essere  provvisti  di  valvole  fusibili,   interruttori
automatici o simili, atti ad impedire  che  nelle  condutture  e
negli apparecchi elettrici abbiano a  riscontrarsi  correnti  di
intensita' tale da far loro  assumere  temperature  pericolose  o
eccessive.
  Qualora in  relazione  a  particolari  usi  o  caratteristiche
dell'impianto, l'interruzione automatica  della  corrente  possa
determinare condizioni di pericolo,  i  circuiti  devono  essere
protetti contro  i  sovraccarichi  di  corrente  mediante  altri
idonei dispositivi.
 
 
 
286. Gli impianti elettrici devono, in quanto necessario ai
fini della sicurezza ed in quanto tecnicamente possibile, essere
provvisti di idonei dispositivi di protezione contro gli effetti
delle scariche atmosferiche.
 
Capo IV - Apparecchiature elettriche ed attrezzature relative.
 
287. Quadri di distribuzione e di manovra. _ Le disposizioni
relative alla  protezione  contro  il  contatto  accidentale  si
applicano anche ai conduttori ed elementi in tensione nei quadri
di distribuzione e di manovra, compresi quelli  esistenti  nella
parte posteriore dei quadri stessi.
  Pu derogarsi alla disposizione di cui al comma precedente per
i  quadri  a  bassa  tensione  delle  officine  e  delle  cabine
elettriche, salvo nei casi in cui essa sia  ritenuta  necessaria
in relazione a particolari condizioni di  impianto  e  semprech
siano adottate altre idonee misure e cautele.
  Gli organi di comando, i dispositivi e gli  strumenti  montati
sui quadri devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai
quali si riferiscono.
 
 
 
288. Interruttore generale. _ Gli impianti elettrici di
utilizzazione devono essere provvisti,  all'arrivo  di  ciascuna
linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare.
 
 
 
289. Sezionamento delle parti degli impianti elettrici. _
Quando sia necessario sezionare singole parti  di  un  impianto,
per ciascuna delle relative derivazioni deve essere inserito  un
separatore.
 
 
 
290. Interruttore elettrici e simili. _ Gli interruttori
elettrici e simili devono soddisfare alle seguenti condizioni:
    a) raggiungere le posizioni definitive di  aperto  e  chiuso
senza arresto di posizione intermedia;
    b) interrompere  la  corrente  massima  per  la  quale  sono
previsti, senza  dar  luogo  ad  arco  permanente,  n  a  corto
circuito o messa a terra dell'impianto;
    c) operare con azione simultanea su tutti i  conduttori  del
circuito controllato, esclusi gli eventuali conduttori di  messa
a terra ed eventualmente il neutro. E' fatta eccezione  per  gli
interruttori ad apertura cosidetta .fase per fase/  al  servizio
degli impianti di trasmissione e  di  distribuzione  di  energia
elettrica;
    d) essere costruiti o protetti, quando non siano  installati
in centrali o cabine elettriche chiuse e fermo restando quanto e'
disposto dall'ultimo comma dell'art. 287,  in  modo  da  rendere
impossibili contatti  accidentali  con  le  parti  in  tensione,
quando questa e' superiore a 25 Volta verso terra  se  alternata,
ed a 50 Volta verso terra se continua;
    e) essere costruiti ed installati in modo da  assicurare  la
stabilita' della posizione di apertura e chiusura;
    f) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni di
distacco e di inserimento. E'  fatta  eccezione  per  i  piccoli
interruttori e simili sino a 6 Ampe're.
 
 
 
291. Gli interruttori unipolari, sui circuiti a corrente
alternata, sono  ammessi  solo  su  circuiti  bipolari  a  bassa
tensione per impianti  di  illuminazione  installati  in  locali
asciutti e per potenze non superiori a 1000 Watt.
 
 
 
292. Pulsanti. _ I pulsanti di comando degli interruttori
degli impianti elettrici devono essere costruiti  ed  installati
in modo che non sia possibile  l'accidentale  azionamento  degli
stessi.
  Essi devono portare chiaramente le indicazioni di  inserimento
e di distacco.
  Anche per i comandi degli interruttori e  dei  teleruttori,  a
mezzo di pulsanti, deve essere provveduto alla  indicazione  del
distacco e dell'inserimento.
 
 
 
293. Separatori per alta tensione. _ Nei circuiti ad alta
tensione delle  officine  e  cabine  elettriche,  la  continuita'
metallica di tutti i conduttori che fanno capo alla  officina  o
cabina,  esclusi  i  conduttori  di  terra,  deve  poter  essere
interrotta in modo evidente  in  corrispondenza  agli  arrivi  o
partenze dei conduttori stessi mediante l'uso di separatori.
  I separatori devono inoltre essere installati  per  consentire
la messa fuori circuito di macchinario ed apparecchiature.
  In modo particolare gli interruttori  devono  potersi  isolare
mediante separatori posti a monte o a valle, o  da  entrambe  le
parti e visibili da un luogo di facile accesso.
  Per gli interruttori,  muniti  di  dispositivi  di  innesto  e
disinnesto nel circuito, azionabili ad interruttore  disinserito
tali dispositivi tengono luogo del  separatore,  purch  ne  sia
palese l'avvenuta manovra.
 
 
 
294. I separatori devono essere costruiti e disposti in modo
da potersi manovrare agevolmente senza pericolo mediante  adatto
fioretto isolante o comando meccanico.
  I separatori devono essere:
    a) installati, per quanto tecnicamente  possibile,  in  modo
che i coltelli non siano in tensione a separatore aperto;
    b) costruiti ed installati in modo che non possano chiudersi
ed aprirsi casualmente da loro stessi.
  Quando in relazione  alle  caratteristiche  dell'impianto  sia
ritenuto necessario,  i  separatori  devono  essere  di  tipo  a
comando simultaneo per tutte le fasi del circuito.
 
 
 
295. Valvole fusibili. _ Le valvole fusibili devono essere
costruite ed installate in  modo  da  soddisfare  oltre  che  ai
requisiti  indicati   nell'art.   285,   anche   alle   seguenti
condizioni:
    a) permettere, per circuiti ad alta  tensione,  il  ricambio
dei fusibili sotto tensione senza pericolo per i lavoratori;
    b) essere disposte, negli impianti a bassa tensione, a valle
degli interruttori;
    c) essere inserite su tutti i poli o  le  fasi  delle  linee
protette, ad eccezione del conduttore neutro.
 
 
 
296. Interruttori automatici. _ Gli interruttori automatici
inseriti  a  protezione  dei  circuiti  devono  soddisfare  alle
condizioni stabilite dagli artt. 290 e 291.
  In deroga a quanto stabilito al comma  c)  del  predetto  art.
290, gli interruttori automatici devono poter  funzionare  anche
per scatti limitati a singoli conduttori.
 
Capo V - Macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori elettrici.
 
297. Copertura delle parti nude in tensione. _ Le macchine,  i
trasformatori, i condensatori elettrici  e  simili,  a  tensione
superiore a 25 Volta verso terra se a corrente alternata,  ed  a
50 Volta verso terra se a corrente continua, ove non abbiano  le
parti nude in tensione in posizione inaccessibile  o  non  siano
protette a norma degli articoli 276 e 281 devono avere le stesse
parti nude, chiuse nell'involucro esterno  o  protette  mediante
copertura o ripari solidamente fissati.
  Sono  esclusi  dalla  applicazione  della  presente  norma   i
collettori ad enelli  e  le  relative  spazzole  delle  macchine
elettriche.
 
 
 
298. Segregazione delle macchine, dei trasformatori e delle
apparecchiature elettriche a tensione  elevata.  _  Le  macchine
elettriche, i trasformatori, i condensatori e le apparecchiature
elettriche in genere funzionanti a  tensione  superiore  a  1000
Volta, devono essere installati in locali appositi od in recinti
che possono essere anche a ciclo  aperto,  muniti  di  porte  di
accesso chiudibili a chiave, a meno che non si tratti di  motori
accoppiati a macchine operatrici.
  Quando le porte di detti locali immettono in ambienti o luoghi
dove sono o possono transitare persone diverse da quelle addette
alle stesse macchine ed apparecchi, esse devono tenersi chiuse a
chiave.
  Le  pareti  dei  locali  dove  sono  installati  macchine   ed
apparecchi  indicati  nel  presente   articolo   devono   essere
costruite con materiale incombustibile; pu  tuttavia  derogarsi
per le  cabine  elettriche  provvisorie  non  annesse  ad  altri
edifici.
 
 
 
299. La segregazione in locale apposito non e' obbligatoria per
i trasformatori, i reattori ed apparecchi simili a tensione  non
superiore a 15.000 Volta e di potenza non superiore a 1500 Watt,
utilizzati per usi speciali  compresa  l'illuminazione  mediante
tubi a catodo freddo, purch collocati fuori  della  portata  di
mano, chiusi entro armadi o custodie o  protetti  in  conformita'
delle disposizioni del presente Titolo.
 
 
 
300. Pozzetto per raccolta olio dei trasformatori. _ I
trasformatori elettrici in olio contenenti una quantita' di  olio
superiore ai 500 chilogrammi, quando  non  siano  installati  in
cabine isolate, devono essere provvisti di pozzetti o  vasche  o
di altre opere atte ad impedire il dilagare dell'olio infiammato
all'esterno delle cabine o dei recinti.
 
 
 
301. Protezione dei condensatori. _ I condensatori di potenza
superiore a 1 kVA devono essere provvisti di dispositivi atti ad
eliminare  la  carica  residua,   quando   il   condensatore   e'
disinserito; tali  dispositivi  non  sono  richiesti  quando  il
condensatore rimane stabilmente  collegato  elettricamente  alla
macchina rifasata, anche dopo che  il  complesso  e'  disinserito
dalla rete.
 
 
 
302. Accumulatori elettrici. _ Le batterie di accumulatori che
comportano tensioni  nominali  superiori  ai  220  Volta  devono
essere:
    a) disposte in modo che non  sia  possibile  per  lo  stesso
lavoratore un  contatto  accidentale  con  elementi  aventi  una
differenza di potenziale superiore a tale limite;
    b) contornate da una pedana isolante, se fisse.
 
 
 
303. I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione
alla loro cubatura ed alla capacita' e  tipo  delle  batterie  in
essi esistenti, possono presentare pericoli di esplosione  delle
miscele gassose, devono:
    a) essere ben ventilati;
    b) non contenere macchine  di  alcun  genere  n  apparecchi
elettrici o termici;
    c) essere illuminati secondo le disposizioni dell'art. 332;
    d) tenere  esposto,  sulla  porta  di  ingresso,  un  avviso
richiamante il divieto di fumare  e  di  introdurre  lampade  od
altri oggetti a fiamma libera.
 
Capo VI - Impianti di illuminazione elettrica.
 
304.  Limitazione  della  tensione   per   gli   impianti   di
illuminazione  elettrica.  _  E'  vietato  l'uso   di   tensione
superiore a 220  Volta  per  gli  impianti  di  illuminazione  a
incandescenza.
  E' tuttavia consentito l'uso di tensione sino a 380 Volta  per
l'illuminazione all'esterno  dei  fabbricati  e  nelle  officine
elettriche.
  Per gli impianti in serie ed a luminescenza  all'esterno  sono
ammesse tensioni sino a 6000 Volta.
  Tali impianti in serie ed a luminescenza  sono  ammessi  anche
all'interno  purch  i   conduttori   di   alimentazione   siano
adeguatamente isolati e protetti a norma  dell'art.  279  ed  il
ricambio delle lampade sia effettuato  a  circuito  disinserito,
oppure usando apposita apparecchiatura isolata da terra.
 
 
 
305. Lampade e portalampade elettrici. _ Le lampade elettriche
ad  incandescenza  ed  i  relativi  portalampade  devono  essere
costruiti in modo che il montaggio e lo smontaggio delle lampade
possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e,  a  lampade
montate, non vi sia possibilita' di contatto con le dette parti.
 
 
 
306. Le lampade elettriche esistenti o che comunque possono
essere collocate:
    a) in locali bagnati o molto umidi;
    b) presso tubazioni o grandi masse metalliche;
    c) a facile portata di  mano  presso  macchina  e  posti  di
lavoro in genere  devono,  oltre  che  soddisfare  al  requisito
dell'articolo piecedente, avere il  portalampade  con  le  parti
esterne di materiale isolante non igroscopico.
 
 
 
307. Impianti di illuminazione a tubi luminescenti o
fluorescenti.  _  Negli  impianti  di   illuminazione   a   tubi
luminescenti o fluorescenti, i conduttori, compresi i tratti  di
collegamento  fra  i  vari  tubi,  devono  essere  provvisti  di
rivestimento isolante adeguato  alla  tensione  del  circuito  o
collocati fuori della portata di mano.
  I terminali metallici  nudi  sotto  tensione,  o  che  possono
essere messi in tensione devono  assere  completamente  protetti
mediante custodia di materiale isolante.
 
 
 
308. Gli impianti di illuminazione a tubi fluorescenti o
luminescenti  a  catodo  freddo  devono  essere   provvisti   di
interruttore onnipolare sulla linea  primaria  di  alimentazione
del trasformatore.
 
Capo VII - Macchine ed apparecchi elettrici mobili e portatili.
 
309. Derivazione a spina. _ Le derivazioni a spina, compresi i
tratti di conduttori mobili intermedi, devono  essere  costruite
ed utilizzate in  modo  che,  per  nessuna  ragione,  una  spina
(maschio) che non sia  inserita  nella  propria  sede  (femmina)
possa risultare sotto tensione.
 
 
 
310. Le prese per spina devono soddisfare alle seguenti
condizioni:
    a) non sia possibile, senza l'uso di mezzi speciali,  venire
in contatto con le parti in tensione della sede (femmina)  della
presa;
    b) sia evitato il  contatto  accidentale  con  la  parte  in
tensione  della  spina  (maschio)  durante  l'inserzione  e   la
disinserzione.
 
 
 
311. Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e
di apparecchi di potenza superiore ai 1000  Watt  devono  essere
provviste, a monte  della  presa,  di  interruttore,  nonch  di
valvole  onnipolari,   escluso   il   neutro,   per   permettere
l'inserimento  ed  il  disinserimento  della  spina  a  circuito
aperto.
 
 
 
312. Esclusione della corrente ad alta tensione. _ Le macchine
ed  apparecchi  elettrici  mobili  o  portatili  devono   essere
alimentati solo da circuiti a bassa tensione.
  Pu derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i  mezzi
di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle
macchine ed apparecchi  che,  in  relazione  al  loro  specifico
impiego,  debbono  necessariamente  essere  alimentati  ad  alta
tensione.
 
 
 
313. Limitazione della tensione per l'alimentazione. _ Per i
lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre
disposizioni  del  presente  decreto  relativo   agli   utensili
elettrici portatili, e' vietato  l'uso  di  utensili  a  tensione
superiore a 220 Volta verso terra.
  Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi,  e  nei  lavori  a
contatto od entro grandi masse metalliche, e'  vietato  l'uso  di
utensili elettrici portatili a tensione  superiore  a  50  Volta
verso terra.
  Se l'alimentazione degli utensili  nelle  condizioni  previste
dal presente articolo e fornita da una  rete  a  bassa  tensione
attraverso un trasformatore,  questo  deve  avere  avvolgimenti,
primario e secondario, separati ed  isolati  tra  loro,  e  deve
funzionare  col  punto  mediano   dell'avvolgimento   secondario
collegato a terra.
 
 
 
314. Collegamento elettrico a terra. _ Gli utensili elettrici
portatili e le macchine  e  gli  apparecchi  mobili  con  motore
elettrico incorporato, alimentati  a  tensione  superiore  a  25
Volta verso terra se alternata, ed a 50  Volta  verso  terra  se
continua, devono avere l'involucro metallico collegato a  terra.
L'attacco del conduttore di terra  deve  essere  realizzato  con
spinotto ed alveolo supplementari facenti parte della  presa  di
corrente o con altro idoneo sistema di collegamento .
 
 
 
315. Isolamento degli utensili. _ Gli utensili elettrici
portatili e gli apparecchi  elettrici  mobili  devono  avere  un
isolamento supplementare di sicurezza fra le  parti  interne  in
tensione e l'involucro metallico esterno.
 
 
 
316. Interruttori di comando incorporato. _ Gli utensili
elettrici portatili devono  essere  muniti  di  un  interruttore
incorporato nella incastellatura, che consenta di  eseguire  con
facilita' e sicurezza la messa in moto e l'arresto.
 
 
 
317. Lampade elettriche portatili. _ Le lampade elettriche
portatili devono soddisfare ai seguenti requisiti:
    a)   avere   l'impugnatura   di   materiale   isolante   non
igroscopico;
    b) avere le parti in tensione, o che possono essere messe in
tensione in seguito a guasti, completamente protette in modo  da
evitare ogni possibilita' di contatto accidentale;
    c) essere munite di gabbia di  protezione  della  lampadina,
fissata mediante collare esterno alla impugnatura isolante;
    d) garantire il perfetto isolamento delle parti in  tensione
dalle parti metalliche eventualmente fissate all'impugnatura.
 
 
 
318. Le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati o
molto umidi ed entro o a contatto di  grandi  masse  metalliche,
oltre o soddisfare  alle  condizioni  dell'articolo  precedente,
devono essere alimentate a tensione non  superiore  a  25  Volta
verso terra ed essere provviste di un involucro di vetro.
  Se la corrente di alimentazione di  dette  lampade  e'  fornita
attraverso un trasformatore,  questo  deve  avere  avvolgimenti,
primario e secondario, separati ed isolati tra di loro.
 
Capo VIII - Linee di contatto per trazione elettrica.
 
319. Divieto dei sistemi  di  trazione  con  terza  rotaia.  _
Nell'ambito delle aziende e delle attivita' soggette al  presente
decreto sono vietati sistemi di trazione elettrica con presa  da
terza rotaia.
 
 
 
320. Altezza minima delle linee elettriche. _ Le linee di
contatto per trazione  elettrica  nell'ambito  delle  aziende  e
delle attivita' soggette al presente decreto, salvo  disposizioni
pi restrittive delle altre leggi o regolamenti speciali, devono
essere poste ad altezza dal suolo o  dal  piano  del  ferro  non
inferiore ai seguenti limiti:
    a) m. 5 per le linee all'aperto e per  quelle  non  protette
all'interno di edifici, salvo quanto e' disposto dalla successiva
lettera b);
    b) m. 3,50 per le linee nell'interno di edifici,  quando  le
linee siano efficacemente protette contro i contatti accidentali
mediante ripari a canale o  simili  di  materiale  isolante  non
igroscopico o metallici collegati a terra;
    c) m. 2,50 o  m.  3  nell'interno  delle  gallerie  e  negli
adiacenti piazzali a seconda che le linee siano o meno  protette
contro  il  contatto  accidentale  in  conformita'  a  quanto   e'
stabilito dalla precedente lettera b).
 
 
 
321. Sostegni di sospensione dei conduttori. _ I sostegni di
sospensione dei conduttori delle linee di contatto per  trazione
elettrica devono essere disposti in modo ed a distanza tale  tra
di loro e dai loro attacchi alle parti stabili che, in  caso  di
rottura di una sospensione, i conduttori  o  altri  elementi  di
collegamento in tensione non possano abbassarsi a meno di  m.  3
dal pavimento o dal piano del ferro nelle condizioni di impianto
di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, ed a  meno
di m. 2,50 nelle condizioni di impianto di cui alla  lettera  c)
dello stesso articolo.
 
 
 
322. Cautele contro il contatto delle linee aeree con mezzi di
trasporto  ordinari.  _  Allo   scopo   di   impedire   contatti
accidentali dei veicoli ordinari o dei loro carichi con le linee
aeree elettriche di contatto, devono essere adottati appropriati
provvedimenti e cautele, quali l'applicazione  di  barriere,  la
delimitazione di  attraversamenti  protetti  e  di  banchine  di
transito per i mezzi ordinari.
 
 
 
323. Interruzione del circuito di alimentazione. _ I circuiti
elettrici di alimentazione delle linee  aeree  di  contatto  per
trazione  elettrica  devono  essere  provvisti  di  interruttori
automatici  per   massima   corrente,   atti   ad   interrompere
l'alimentazione della linea qualora si stabilisca una  intensita'
di corrente pericolosa.
 
Capo IX - Collegamenti elettrici, a terra.
 
324. Sezione,  connessione  e  protezione  dei  conduttori  di
terra. _ Per  i  collegamenti  elettrici  a  terra  delle  parti
metalliche previsti nell'art. 271 e  negli  altri  articoli  del
presente decreto  devono  essere  usati  conduttori  di  sezione
adeguata alla intensita' della corrente verso  terra  e  comunque
non inferiore a 16 millimetri quadrati, se  di  rame,  ed  a  50
millimetri quadrati, se di ferro o acciaio zincato.
  Possono essere tollerate per i tratti visibili dei  conduttori
di terra in rame, sezioni inferiori  a  16  millimetri  quadrati
purch non inferiori alla sezione dei  conduttori  del  circuito
elettrico, sino ad un  minimo  in  ogni  caso  di  5  millimetri
quadrati.
 
 
 
325. I conduttori di terra devono essere protetti contro il
danneggiamento e il deterioramento.
  Le loro connessioni alle parti metalliche da collegare a terra
ed al dispersore devono essere  eseguite  mediante  saldatura  o
serraggio con bulloni o con altri sistemi egualmente efficienti.
 
 
 
326. Dispersore per la presa di terra. _ Il dispersore per la
presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma,
dimensione e  collocazione,  appropriato  alla  natura  ed  alle
condizioni del terreno, in modo da garantire, per  il  complesso
delle derivazioni a terra una resistenza non superiore a 20  Ohm
per gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volta.  Per
tensioni superiori e per le cabine  ed  officine  elettriche  il
dispersore deve presentare quella minor resistenza di  sicurezza
adeguata  alle  caratteristiche  e  alle   particolarita'   degli
impianti.
  Non sono ammesse come dispersori per le  prese  di  terra,  le
tubazioni di gas,  di  aria  compressa  e  simili.  Sono  invece
ammesse, per impianti a tensione non superiori a 1000 Volta,  le
tubazioni di acqua, purch  facciano  parte  di  reti  estese  e
l'attacco del conduttore di terra sia riportato  o  monte  delle
eventuali derivazioni.
  Ove tale risultato non sia conseguibile, dovra'  farsi  ricorso
ad accorgimenti atti a garantire  le  necessarie  condizioni  di
sicurezza.
 
 
 
327. Prese di terra degli scaricatori. _ Per le prese di terra
degli scaricatori si applicano le disposizioni degli artt. 324 a
326 relative alla comune messa a terra delle masse metalliche.
  Inoltre i conduttori di terra degli scaricatori  devono  avere
la minor lunghezza possibile, percorsi senza brusche svolte,  ed
essere protetti contro il contatto accidentale. La loro  sezione
non deve essere inferiore a 25 millimetri quadrati.
  Devono essere  adottati,  nella  posa  dei  conduttori  e  dei
dispersori, particolari accorgimenti  in  relazione  alle  varie
condizioni  ambientali  e  di  impianto,  per  evitare  danni  e
pericoli derivanti dal passaggio della corrente massima prevista
dal funzionamento degli scaricatori.
 
 
 
328. Verifiche periodiche. _ Gli impianti di messa a terra
devono  essere  verificati  prima  della  messa  in  servizio  e
periodicamente ad intervalli non  superiori  a  due  anni,  allo
scopo di accertarne la stato di efficienza.
  Per le officine e cabine elettriche, le  verifiche  periodiche
di cui al primo comma devono essere eseguite almeno ogni  cinque
anni, tranne nei casi di impianti di messa a  terra  artificiali
per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni.
 
Capo X - Installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli di esplosione o di incendio.
 
329. Divieto di installazioni elettriche. _ Non  sono  ammesse
installazioni elettriche, salvo quanto e'  disposto  negli  artt.
330 e 331, nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione  o  di
incendio in dipendenza:
    a) della presenza o svilluppo di gas o miscele  esplosive  o
infiammabili;
    b) della fabbricazione, manipolazione o deposito di  materie
esplosive.
  Il  presente  articolo  non  si  applica  nei  riguardi  delle
installazioni  elettriche  costituenti   parti   integranti   ed
essenziali dei processi chimici di produzione sempre  che  siano
adottate le necessarie misure di sicurezza.
 
 
330. Installazioni elettriche . antideflagranti / e di tipo
stagno. _  Nei  luoghi  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo
precedente, quando sia necessario, in  relazione  alle  esigenze
del processo di lavorazione o dell'esercizio o delle particolari
condizioni  dell'impianto,  possono  essere  installati   motori
elettrici, purch  questi,  le  relative  apparecchiature  ed  i
relativi conduttori di alimentazione siano, singolarmente e  per
tutto l'insieme della installazione, di tipo  .antideflagrante/,
dichiarati come tali dal costruttore.
 
 
331. Nei luoghi ove vengono eseguite lavorazioni che
sviluppino polveri  comportanti  pericoli  di  esplosione  o  di
incendio, sono ammesse  soltanto  installazioni  elettriche  per
forza motrice di tipo  .antideflagrante/  o  di  tipo  stagno  o
chiuso, tali da impedire l'accensione dei miscugli esplosivi, ed
installazioni per illuminazione  rispondenti  alle  prescrizioni
dell'articolo seguente.
 
 
332. Impianti di illuminazione elettrica di luoghi pericolosi.
_ Nei luoghi indicati negli articoli 329 e  331  l'illuminazione
elettrica pu essere effettuata solo dall'esterno per  mezzo  di
lampade collocate in nicchie munite, verso l'interno  del  luogo
da illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura ermetica.
  Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare  una
conveniente illuminazione elettrica  con  lampade  collocate  in
nicchie chiuse e nei luoghi indicati  nell'art.  331  e'  ammesso
l'impiego di lampade protette da un robusto involucro di vetro a
chiusura ermetica,  comprendente  anche  il  portalampade  e  le
relative connessioni  con  i  conduttori  di  alimentazione.  In
questi   impianti   i   conduttori   elettrici   devono   essere
adeguatamente isolati e protetti con guaine resistenti.
  Gli interruttori per il comando delle lampade e  le  eventuali
valvole fusibili devono essere di  tipo  antideflagrante  per  i
luoghi indicati dal primo comma dell'art. 329 o  anche  di  tipo
stagno o chiuso per i luoghi indicati nell'art. 331.
 
 
 
333. Interruttore generale. _ Le linee che alimentano gli
impianti  elettrici  installati  nei  luoghi  contemplati  negli
articoli 329 e  331  devono  essere  provviste  all'esterno  dei
locali pericolosi o prima dell'entrata nella zona pericolosa, di
interruttori onnipolari.
 
 
 
334. Lavori sulle installazioni elettriche dei luoghi
pericolosi. _ E' vietato togliere le custodie  di  sicurezza  ed
eseguire lavori sulle installazioni elettriche  contemplate  nel
presente Capo, prima di avere aperto gli interruttori onnipolari
esterni di alimentazione del circuito ed  averne  assicurata  la
posizione di apertura con mezzi idonei.
 
 
 
335. Scariche elettrostatiche. _ Nei luoghi contemplati dagli
articoli 329 e 331, qualora vi sia la  possibilita'  di  scariche
elettrostatiche,  si  devono  adottare  le  seguenti  misure  di
sicurezza:
    a) collegamento elettrico a  terra  delle  parti  metalliche
delle pareti, dei tetti, delle incastellature, delle macchine  e
delle trasmissioni:
    b) installazioni di mezzi o dispositivi aventi lo  scopo  di
disperdere le cariche elettrostatiche che  si  possono  produrre
nelle cinghie di cuoio delle  trasmissioni.  Essi  debbono  per
essere tali da non dare luogo alla produzione di scintille;
    c) collegamento elettrico fra di loro,  senza  soluzione  di
continuita' e per tutta l'estensione della  rete  degli  elementi
delle tubazioni metalliche per il trasporto  o  la  circolazione
delle polveri e delle fibre, e collegamento  elettrico  a  terra
dell'intera rete di tubazioni;
    d) collegamento elettrico  delle  strutture  metalliche  dei
serbatoi di liquidi infiammabili con le strutture metalliche dei
mezzi di trasporto degli stessi liquidi, durante  le  operazioni
di carico e scarico, e collegamento elettrico a terra  di  tutto
il sistema, qualora il veicolo sia provvisto di pneumatici.
 
 
 
336. Verifiche. _ Le installazioni elettriche previste dagli
articoli 330 e 332 devono essere sottoposte  a  verifica  almeno
una volta ogni due anni.
 
Capo XI - Schemi dell'impianto.
 
337. Esposizione schema  dell'impianto.  _  Nelle  officine  e
cabine elettriche deve essere permanentemente esposto uno schema
dell'impianto, con chiare indicazioni relative alle  connessioni
ed alle apparecchiature essenziali.
 
 
 
338. Colorazione dei conduttori e indicazione delle loro
tensioni. _ Nei locali nei quali si trovano conduttori  ad  alta
tensione a valori diversi o conduttori sia ad alta che  a  bassa
tensione, essi devono  essere  contraddistinti  con  particolari
colorazioni, il cui significato  (valore  della  tensione)  deve
essere reso evidente mediante apposita tabella.
  Qualora la tensione sia unica, questa deve essere  chiaramente
indicata in prossimita' dei conduttori.
 
 
 
339. Divieto di ingresso e avviso di pericolo. _ Nei luoghi
ove esistano impianti ad alta tensione deve essere indicata  con
apposita targa  la  esistenza  del  pericolo  di  morte  con  il
contrassegno del teschio.
  Sulla porta di ingresso delle  officine  e  cabine  elettriche
deve essere esposto un avviso indicante il divieto  di  ingresso
per le persone non autorizzate.
 
 
 
340. Chiusura delle officine e delle cabine non presidiate.
_ Le porte di accesso alle  officine  e  cabine  elettriche  non
presidiate, oltre ad avere le indicazioni  di  cui  all'articolo
precedente, devono essere tenute chiuse a chiave.
 
 
 
341. Illuminazione sussidiaria. _ Nei locali delle officine o
cabine  elettriche  deve  essere   predisposto   un   mezzo   di
illuminazione sussidiaria indipendente.
  Detto mezzo e i dispositivi  che  lo  azionano  devono  essere
collocati in luoghi prontamente reperibili in caso di bisogno  e
noti al personale.
 
 
 
342. Deposito di materiali nei locali destinati alle macchine
ed apparecchiature  elettriche.  _  E'  vietato  depositare  nei
locali delle officine e cabine elettriche ove esistano  elementi
dell'impianto, materiali, indumenti ed attrezzi  che  non  siano
attinenti all'esercizio dell'impianto stesso.
 
 
 
343. Istruzioni sui soccorsi ai colpiti da corrente elettrica.
_ Nei locali delle  officine  e  delle  cabine  elettriche  deve
essere esposta in modo visibile una tabella  con  le  istruzioni
sui soccorsi da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica.
  Analogo provvedimento deve essere adottato negli  stabilimenti
e luoghi di lavoro in genere dove e' utilizzata corrente ad  alta
tensione o dove la corrente, in relazione al  suo  uso  ed  alle
condizioni locali, pu costituire pericolo.
 
 
 
344. Lavori su parti in tensione. _ E' vietato eseguire lavori
su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando
la tensione e' superiore a 25 Volta verso terra, se alternata, od
a 50 Volta verso terra, se continua.
  Pu derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non  superiori
a 1000 Volta, purch:
    a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in  tensione  sia
dato dal capo responsabile;
    b) siano adottate le necesarie misure atte  a  garantire  la
incolumita' dei lavoratori.
 
 
345. Lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici
ad alta tensione. _  E'  vietato  eseguire  lavori  su  macchine
apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione e nelle  loro
immediate vicinanze, salvo quanto stabilito  nel  secondo  comma
dell'articolo precedente senza avere prima:
    a) tolta la tensione;
    b)  interrotto  visibilmente  il  circuito  nei   punti   di
possibile alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti  i
lavori;
    c) esposto un avviso su  tutti  i  posti  di  manovra  e  di
comando con  l'indicazione  .lavori  in  corso,  non  effettuare
manovre/;
    d) isolata e messa a  terra,  in  tutte  le  fasi  la  parte
dell'impianto sulla quale o nelle cui immediate  vicinanze  sono
eseguiti i lavori.
 
346. Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture
elettrici ad alta tensione sono eseguiti in luoghi dai quali  le
misure di sicurezza previste nei comma  b)  e  c)  dell'articolo
precedente, non sono direttamente controllabili  dai  lavoratori
addettivi, questi, prima di intraprendere i lavori, devono  aver
chiesto e ricevuto  conferma  della  avvenuta  esecuzione  delle
misure di sicurezza sopra indicate.
  In ogni  caso  i  lavori  non  devono  essere  iniziati  se  i
lavoratori addettivi non abbiano ottemperato  alle  disposizioni
di cui al comma d) dello stesso articolo.
  La tensione non deve essere rimessa nei tratti  gia'  sezionati
per la esecuzione dei lavori, se non dopo che i  lavoratori  che
devono eseguire le relative manovre  non  abbiano  ricevuto  dal
capo della squadra che ha eseguito i lavori o da chi  ne  fa  le
veci, avviso che i lavori sono stati ultimati e che  la  tensone
pu essere applicata.
 
 
 
347. Nei lavori in condizioni di particolare pericolo su
macchine, apparecchi o conduttori elettrici  la  cui  esecuzione
sia affidata ad un solo lavoratore, deve essere  presente  anche
un'altra persona.
 
 
 
348. Esecuzione delle manovre o particolari operazioni. _ I
lavoratori addetti all'esercizio di installazioni elettriche,  o
che comunque possono eseguire lavori, operazioni  o  manovre  su
impianti, macchine o apparecchiature elettrici, devono  avere  a
disposizione o essere  individualmente  forniti  di  appropriati
mezzi ed attrezzi, quali fioretti o tenaglie isolanti, pinze con
impugnatura isolata, guanti e calzature isolanti, scale, cinture
e ramponi.
 
 
 
349. I fioretti costruiti con materiale non sufficientemente
isolante  devono  essere  muniti  di  un  isolatore  intermedio,
collocato in posizione tale che il lavoratore possa eseguire  le
manovre senza dover afferrare il fioretto con una o con entrambe
le mani sul tratto oltre l'isolatore opposto alla impugnatura.
  I fioretti di cui sopra  non  devono  essere  appoggiati  alle
pareti, ma appesi ad appositi ganci.
 
 
 
350. Al governo delle officine e cabine elettriche presidiate
devono essere adibiti almeno due lavoratori  ogni  qualvolta  la
presenza di uno solo sia insufficiente o pregiudizievole per  la
sicurezza  personale  in  relazione  alla  ubicazione   speciali
condizioni delle installazioni o alla  particolare  pericolosita'
delle manovre od operazioni di esercizio.
 
TITOLO VIII Materie e prodotti pericolosi o nocivi Capo I - Disposizioni di carattere generale.
 
351. Campo di applicazione. _ Agli effetti dell'applicazione
delle norme del  presente  Titolo,  si  intendono  pericolosi  o
nocivi  i  prodotti   o   materie:   infiammabili,   esplodenti,
corrosivi,  a  temperature  dannose,   asfissianti,   irritanti,
tossici o infettanti, taglienti o pungenti.
 
 
 
352. Affissioni di norme di sicurezza. _ Nell'ingresso di ogni
stabilimento o luogo  dove,  in  relazione  alla  fabbricazione,
manipolazione,  utilizzazione  o  conservazione  di  materie   o
prodotti di cui all'articolo  precedente,  sussistano  specifici
pericoli,  deve  essere  esposto  un  estratto  delle  norme  di
sicurezza  contenute  nel  presente  decreto  e  nelle  leggi  e
regolamenti  speciali  riferentisi  alle  lavorazioni  che  sono
eseguite.
  Nei reparti e presso le macchine e gli  apparecchi  dove  sono
effettuate  operazioni  che  presentano  particolari   pericoli,
devono  essere  espeste  le   disposizioni   e   le   istruzioni
concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.
 
 
 
353. Isolamento delle operazioni. _ Le operazioni che
presentano pericoli di esplosioni, di incendi,  di  sviluppo  di
gas asfissianti  o  tossici  e  di  irradiazioni  nocive  devono
effettuarsi in locali o  luoghi  isolati,  adeguatamente  difesi
contro la propagazione dell'elemento nocivo.
 
 
 
354. Concentrazioni pericolose - Segnalatori automatici. _
Nei locali o luoghi di lavoro, o di passaggio  deve  essere  per
quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto  al  minimo  il
formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas  vapori  o
polveri esplodenti,  infiammabili,  asfissianti  o  tossici;  in
quanto  necessario,  deve  essere  provveduto  ad  una  adeguata
ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.
  Nei locali o luoghi indicati nel primo comma, quando i  vapori
ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo,  devono
essere installati apparecchi indicatori e avvisatori  automatici
atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o  delle
condizioni pericolose. Ove ci non sia possibile, devono  essere
eseguiti frequenti controlli o misurazioni.
 
 
"Art. 355. (Indicazioni per i recipienti). - I recipienti nei quali
sono  conservati  prodotti o materie pericolosi o nocivi devono, allo
scopo  di  rendere  nota  la  natura  e  la  pericolosita'  del  loro
contenuto,  portare  le  indicazioni  e i contrassegni prescritti per
ciascuno di essi dalla normativa che li disciplina."
[art. sostituito da D.Lgs 493/96]
 
356. Scarti e rifiuti. _ Gli scarti di lavorazione e i rifiuti
di  materie  infiammabili,  esplodenti,   corrosive,   tossiche,
infettanti o comunque nocive devono essere raccolti  durante  la
lavorazione ed asportati frequentemente con  mezzi  appropriati,
collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.
 
 
 
357. Pavimenti e pareti. _ I pavimenti e le pareti dei locali
destinati     alla     lavorazione,     alla      manipolazione,
all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili,
esplodenti, corrosive o infettanti, devono essere in  condizioni
tali da consentire una  facile  e  completa  asportazione  delle
materie  pericolose  o   nocive,   che   possano   eventualmente
depositarsi.
 
Capo II - Materie e prodotti infiammabili o esplodenti
                            
 
358.  Riscaldamenti  pericolosi   e   scintille.   _   Nella
fabbricazione, manipolazione, deposito e  trasporto  di  materie
infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia  pericolo  di
esplosione o di incendio  per  la  presenza  di  gas,  vapori  o
polveri, esplosivi o infiammabili, gli  impianti,  le  macchine,
gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non  devono
nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione
di scintille.
  Idonce  misure  contro  i  riscaldamenti   pericolosi   o   la
produzione  di  scintille  devono  adottarsi  nella  scelta   ed
ubicazione  dei  locali  e  dei  posti  di  lavoro  e   relativo
arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti di calore.
  Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento  dei
lavoratori.
 
 
359. Lubrificazione. _ Per la lubrificazione delle macchine o
parti  di  macchine  o  apparecchi  in  contatto   con   materie
esplodenti o infiammabili, devono essere usati  lubrificanti  di
natura tale  che  non  diano  luogo  a  reazioni  pericolose  in
rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie
stesse.
 
 
 
360. Riscaldamento dei locali e difesa contro i raggi solari.
_  Il  riscaldamento  dei  locali  nei  quali  si  compiono   le
operazioni o esistono  i  rischi  indicati  nell'art.  358  deve
essere ottenuto con mezzi e sistemi  tali  da  evitare  che  gli
elementi  generatori   o   trasmittenti   del   calore   possano
raggiungere  temperature  capaci   di   accendere   le   materie
pericolose ivi esistenti.
  Nei casi indicati al  primo  comma  le  finestre  e  le  altre
aperture esistenti negli stessi locali  devono  essere  protette
contro la penetrazione dei raggi solari.
 
 
 
361. Valvole di esplosione nei locali pericolosi. _ Nei locali
di cui all'articolo precedente devono essere  predisposte  nelle
pareti o nei solai adeguate vavole di esplosione atte a limitare
gli effetti esplosivi.
  Dette valvole  possono  essere  anche  costituite  da  normali
finestre o da intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera  ed
apribili  verso  l'esterno  sotto  l'azione  di   una   limitata
pressione.
  In ogni caso le valvole di esplosione devono  essere  disposte
in modo che il loro eventuale funzionamento non  possa  arrecare
danno alle persone.
 
 
 
362. Produzione di diverse qualita' di gas pericolosi. _ Negli
stabilimenti dove si producono differenti  qualita'  di  gas  non
esplosivi n infiammabili di per se stessi, ma  le  cui  miscele
possono dar luogo a reazioni pericolose,  le  installazioni  che
servono alla preparazione di  ciascuna  qualita'  di  gas  devono
essere sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati
fra loro.
  La disposizione di cui al  comma  precedente  non  si  applica
quando i diversi  gas  sono  prodotti  contemporaneamente  dallo
stesso processo, semprech  siano  adottate  idonee  misure  per
evitare la formazione di miscele pericolose.
 
 
 
363. Depositi di diverse qualita' di materie o prodotti
pericolosi. _ Le materie ed i prodotti suscettibili  di  reagire
fra di loro  dando  luogo  alla  formazione  di  gas  o  miscele
esplosive  o  infiammabili   devono   essere   immagazzinati   e
conservati in luoghi o locali  sufficientemente  distanziati  ed
adeguatamente isolati gli uni dagli altri.
 
 
 
364. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri
esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti  in  applicazione
dell'art. 354, quanto se costituenti elementi degli impianti  di
produzione o  di  lavorazione,  devono  rispondere  ai  seguenti
requisiti:
    a) essere provvisti  di  valvole  di  esplosione,  collocate
all'esterno dei locali in posizione tale da non  arrecare  danno
alle persone in caso di funzionamento;
    b) avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed  il
relativo complesso collegato elettricamente a terra;
    c) essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi  per  la
separazione  e   la   raccolta   delle   polveri   esplosive   o
infiammabili;
    d) avere lo scarico in luogo dove  i  gas,  i  vapori  e  le
polveri non possono essere causa di pericolo.
 
 
 
365. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas,
vapori o polveri suscettibili di dar luogo a miscele  esplosive,
devono essere adottati impianti distinti di aspirazione per ogni
qualita' di gas, vapore o polvere, oppure adottate  altre  misure
idonee ad evitare i pericoli di esplosione.
 
Capo III - Materie e prodotti corrosivi o aventi temperature dannose.
 
366. Trasporto ed impiego. _ Il trasporto e l'impiego  delle
materie e dei prodotti corrosivi o  aventi  temperature  dannose
devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da  impedire  che  i
lavoratori ne vengano a diretto contatto.
  Quando esigenze tecniche o di lavorazione  non  consentano  la
attuazione della norma di cui al comma precedente, devono essere
messi  a  disposizione  dei  lavoratori  mezzi  individuali   di
protezione, in conformita' a quanto e' stabilito nel Titolo X.
 
 
 
367. Investimenti da liquidi corrosivi. _ Negli stabilimenti o
luoghi in cui si producono o  si  manipolano  liquidi  corrosivi
devono essere predisposte, a portata  di  mano  dei  lavoratori,
adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti  adatte
soluzioni neutralizzanti.
  Nei casi in cui esista  rischio  di  investimento  da  liquidi
corrosivi, devono essere installati, nei locali di lavorazione o
nelle  immediate  vicinanze,  bagni  o  doccie   con   acqua   a
temperatura adeguata.
 
 
 
368. Spandimenti di liquidi corrosivi. _ In caso di
spandimento di  liquidi  corrosivi,  questi  non  devono  essere
assorbiti con stracci, segatura o con altre  materie  organiche,
ma eliminati con lavaggi di acqua o  neutralizzati  con  materie
idonee.
 
Capo IV - Materie e prodotti asfissianti, irritanti, tossici e
                          infettanti.
 
369. Maschere ed apparecchi respiratori. _ Nei  luoghi  dove
si compiono le operazioni di produzione, impiego,  manipolazione
e trasporto  delle  materie  o  prodotti  tossici,  asfissianti,
irritanti ed infettanti, nonch nei depositi  o  luoghi  in  cui
possono svilupparsi e diffondersi gas, vapori o altre emanazioni
tossiche od asfissianti, deve essere tenuto in  luogo  adatto  e
noto al personale un numero adeguato di maschere respiratorie  o
di altri apparecchi protettori da usarsi in caso di emergenza.
 
 
 
370. Isolamento locali. _ I locali ed i luoghi nei quali sono
eseguite le operazioni indicate nell'articolo precedente  devono
essere normalmente separati  e  isolati  dagli  altri  locali  o
luoghi di lavoro o di passaggio.
 
 
 
371. Pulizia locali ed attrezzature. _ I locali o luoghi nei
quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie  o
i prodotti indicati nell'art. 269, nonch, i tavoli  di  lavoro,
le macchine e le attrezzature  in  genere  impiegati  per  dette
operazioni,  devono  essere  frequentemente   ed   accuratamente
puliti.
 
 
 
372. Accesso ai luoghi con presenza di gas, fumi o vapori
asfissianti o  tossici.  _  Le  disposizioni  e  le  precauzioni
prescritte nell'articolo  236  devono  essere  osservate,  nella
parte applicabile, per l'accesso agli ambienti o luoghi,  specie
sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi,  sottotetti,  nei  quali
esista o sia da temersi la presenza di gas o  vapori  tossici  o
asfissianti.
 
Capo V - Materie o prodotti taglienti o pungenti.
 
373.  Fabbricazione,  manipolazione   o   impiego.   _   Nella
fabbricazione manipolazione o  impiego  di  materie  o  prodotti
taglienti o pungenti quali lamiere sottili, trucioli  metallici,
vetri, aghi, devono essere adottati mezzi, sistemi  meccanici  o
attrezzature, atti ad evitare il contatto diretto  delle  stesse
materie o prodotti con le mani od altre parti scoperte del corpo
o  comunque  a  ridurre  al   minimo   la   pericolosita'   della
manipolazione.
 
TITOLO IX Manutenzione e riparazione Capo unico.
 
374. Edifici, opere, impianti, macchine ed attrezzature. _ Gli
edifici, le opere destinate  ad  ambienti  o  posti  di  lavoro,
compresi  i  servizi  accessori,  devono  essere   costruiti   e
mantenuti in buono stato di stabilita',  di  conservazione  e  di
efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle  necessita'
della sicurezza del lavoro.
  Gli impianti, le macchine, gli  apparecchi,  le  attrezzature,
gli utensili,  gli  strumenti,  compresi  gli  apprestamenti  di
difesa, devono possedere,  in  relazione  alle  necessita'  della
sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza  e  di
idoneita' ed essere mantenuti in buono stato di  conservazione  e
di efficienza.
  Ove per le apparecchiature di cui al  comma  2  e'  fornito  il
libretto di manutenzione occorre  prevedere  l'aggiornamento  di
questo libretto .
 
 
 
375. Lavori di riparazione e manutenzione. _ Per
l'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione  devono
essere adottate misure,  usate  attrezzature  e  disposte  opere
provvisionali, tali da consentire l'effettuazione dei lavori  in
condizioni il pi possibile di sicurezza.
  I lavori di riparazione e manutenzione devono essere  eseguiti
a macchine e ad impianti fermi.
  Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a macchine  e
ad  impianti  fermi  a  causa  delle  esigenze  tecniche   delle
lavorazioni o sussistano necessita'  di  esecuzione  per  evitare
pericoli o maggiori  danni,  devono  essere  adottate  misure  e
cautele supplementari atte a garantire  la  incolumita'  sia  dei
lavoratori addettivi che delle altre persone.
 
 
 
376. Accesso per i lavori di riparazione e manutenzione a
punti  pericolosi.  _  L'accesso  per  i   normali   lavori   di
manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di
impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve  essere  reso
sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati  quali
andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o  altri
idonei dispositivi.
 
TITOLO X Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza Capo I - Disposizioni di carattere generale.
 
377. Mezzi personali di protezione. _ Il  datore  di  lavoro
fermo  restando  quanto  specificatamente  previsto   in   altri
articoli del presente decreto, deve mettere a  disposizione  dei
lavoratori mezzi personali di protezione appropriati  ai  rischi
inerenti alle  lavorazioni  ed  operazioni  effettuate,  qualora
manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.
  I detti mezzi  personali  di  protezione  devono  possedere  i
necessari requisiti di resistenza e di  idoneita'  nonch  essere
mantenuti in buono stato di conservazione.
 
Capo II - Abbigliamento e indumenti di protezione.
 
378. Abbigliamento. _ I  lavoratori  non  devono  usare  sul
luogo di lavoro indumenti  personali  o  abbigliamenti  che,  in
relazione alla natura delle operazioni od  alle  caratteristiche
dell'impianto,  costituiscano   pericolo   per   la   incolumita'
personale.
 
 
 
379. Indumenti di protezione. _ Il datore di lavoro deve,
quando si e' in presenza di lavorazioni, o  di  operazioni  o  di
condizioni ambientali che presentano  pericoli  particolari  non
previsti dalle disposizioni del Capo III  del  presente  Titolo,
mettere  a  disposizione  dei  lavoratori  idonei  indumenti  di
protezione.
 
Capo III - Protezioni particolari.
 
380. Protezione dei capelli. _ Le lavoratrici  che  operano  o
che transitano presso organi in rotazione  presentanti  pericoli
di impigliamento  dei  capelli,  o  presso  fiamme  o  materiali
incandescenti, devono essere provviste di appropriata cuffia  di
protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i  capelli  in
modo completo.
 
 
 
381. Protezione del capo. _ I lavoratori esposti a specifici
pericoli di offesa al capo per caduta di materiali  dall'alto  o
per contatti con  elementi  comunque  pericolosi  devono  essere
provvisti di copricapo appropriato.
  Parimenti  devono  essere  provvisti  di  adatti  copricapo  i
lavoratori che devono permanere, senza altra  protezione,  sotto
l'azione prolungata dei raggi del sole.
 
 
 
382. Protezione degli occhi. _ I lavoratori esposti al
pericolo di offesa agli occhi per proiezioni  di  schegge  o  di
materiali  roventi,  caustici,  corrosivi  o  comunque  dannosi,
devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.
 
 
 
383. Protezione delle mani. _ Nelle lavorazioni che
presentano specifici  pericoli  di  punture,  tagli,  abrasioni,
ustioni, causticazioni alle mani,  i  lavoratori  devono  essere
forniti  di  manopole,  guanti  o  altri  appropriati  mezzi  di
protezione.
 
 
 
384. Protezione dei piedi. _ Per la protezione dei piedi
nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni,
di causticazione, di punture o di schiacciamento,  i  lavoratori
devono essere provvisti di calzature resistenti ed  adatte  alla
particolare natura del rischio.
  Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.
 
 
 
385. Protezione delle altre parti del corpo. _ Qualora sia
necessario proteggere  talune  parti  del  corpo  contro  rischi
particolari, i lavoratori devono  avere  a  disposizione  idonei
mezzi di difesa, quali schermi adeguati,  grembiuli,  pettorali,
gambali o uose.
 
 
 
386. Cinture di sicurezza. _ I lavoratori che sono esposti a
pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono  prestare
la loro opera entro pozzi, cisterne e simili  in  condizioni  di
pericolo,  devono  essere  provvisti  di   adatta   cintura   di
sicurezza.
 
 
 
387. Maschere respiratorie. _ I lavoratori esposti a specifici
rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri  o  fumi  nocivi
devono  avere  a  disposizione  maschere  respiratorie  o  altri
dispositivi idonei, da conservarsi in  luogo  adatto  facilmente
accessibile e noto al personale.
 
Capo IV - Soccorsi d'urgenza.
 
388.  Denuncia  dell'infortunio  e  soccorsi  d'urgenza.  _  I
lavoratori, salvo impedimento per causa di forza  maggiore  sono
tenuti a segnalare subito al proprio  datore  di  lavoro  od  ai
propri capi  gli  infortuni,  comprese  le  lesioni  di  piccola
entita', loro occorsi in occasione di lavoro.
  Il datore di lavoro  deve  disporre  che  per  gli  infortuni,
comprese le lesioni  di  piccola  entita',  siano  immediatamente
prestati all'infortunato i soccorsi d'urgenza.
 
TITOLO XI Norme penali Capo unico.
 
389. Contravvenzioni commesse dai datori  di  lavoro  e  dai
dirigenti. _ I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
    a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda  da  lire
tre milioni a lire otto milioni per la inosservanza delle  norme
di cui agli articoli 27, 73, 115, 120, 121, 132, 133, 159,  160,
188, 193, 276 primo comma, 319 ;
    b) con l'arresto da due a quattro mesi o  con  l'ammenda  da
lire un milione a lire cinque milioni per la inosservanza  delle
norme di cui agli articoli 11, 17, 34, 37, 52, 55, 68,  81,  89,
90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198,  204,
206, 219, 224, 229, 236, 237,  246,  247,  248,  257,  262,  276
secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345,
346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387 ;
    c) con l'arresto sino a tre mesi o  con  l'ammenda  da  lire
cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza di  tutte
le altre norme .
 
 
 
390. Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai
commercianti. _ I costruttori, i commercianti ed i  noleggiatori
di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili,
di apparecchi in genere, nonch gli  installatori  di  impianti,
che non osservano le disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da  lire  un
milione a lire sei milioni .
 
 
 
391. Contravvenzioni commesse dai preposti. _ I preposti
sono puniti:
    a) con l'arresto fino a tre mesi o  con  l'ammenda  da  lire
cinquecentomila a lire due milioni  per  la  inosservanza  delle
norme di cui agli articoli 47 secondo e terzo comma,  345,  346,
ultimo comma, nonch per non avere esercitato ai sensi dell'art.
4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte
di questi delle norme indicate  alla  lettera  a)  dell'articolo
seguente ;
    b) con l'arresto fino a due mesi o  con  l'ammenda  da  lire
trecentomila a  lire  un  milione  per  l'inosservanza  della
norma di cui all'art. 5,  primo  comma,  nonch  per  non  avere
esercitato, ai  sensi  dell'art.  4,  la  dovuta  vigilanza  sui
lavoratori per la osservanza da  parte  di  questi  delle  norme
indicate alla lettera b) dell'articolo seguente.
 
 
392. Contravvenzioni commesse dai lavoratori. _ I lavoratori
sono puniti:
    a) con l'arresto fino ad un mese o  con  l'ammenda  da  lire
trecentomila a lire unmilionecinquecentomila per  l'inosservanza
delle norme di cui agli  articoli  6,  lettere  d)  ed  e),  34,
lettere a) e b), 47, primo comma, 218, secondo comma, 238, 334 e
346, primo e secondo comma ;
    b) con l'arresto fino a quindici giorni o con  l'ammenda  da
lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza  delle
norme di cui agli articoli 6, lettere  a),  b)  e  c),  19,  20,
lettere a), b) e c), 24, 47, ultimo comma, 217, ultimo  comma  e
388 primo comma .
 
TITOLO XII Disposizioni transitorie e finali Capo I - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.
 
393. Costituzione della commissione. _ 1. Presso il  Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale   e'   istituita   una
commissione  consultiva  permanente  per  la  prevenzione  degli
infortuni e per l'igiene  del  lavoro.  Essa  e'  presieduta  dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale o  dal  direttore
generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da  lui
delegato, ed e' composta da:
    a) cinque funzionari  esperti  designati  dal  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale,  di  cui  tre  ispettori  del
lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e  chirurgia
e uno in chimica o fisica;
    b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza del lavoro;
    c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
   "   d) il direttore generale competente del  Ministero  della
sanita'   ed   un  funzionario  per  ciascuno    dei    seguenti
Ministeri:   industria, commercio   ed   artigianato;   interno;
difesa;   trasporti;  risorse agricole alimentari  e  forestali;
ambiente   e   della  Presidenza  del Consiglio dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;".
    e) sei rappresentanti  delle  regioni  e  province  autonome
designati dalla Conferenza Stato-regioni;
    f)  un  rappresentante  dei  seguenti  organismi:   Istituto
nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle  ricerche;  UNI;
CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente"; Istituto italiano di
 medicina  sociale".
    g) "otto"  esperti nominati dal Ministro del lavoro e  della
previdenza  sociale   su   designazione   delle   organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a  livello
nazionale;
   "  h)  otto  esperti  nominati  dal  Ministro  del  lavoro  e
della  previdenza sociale su designazione  delle  organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato  e  della
piccola   e   media  impresa,  maggiormente  rappresentative   a
livello nazionale;".
    i) un esperto nominato  dal  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale   su   designazione   delle   organizzazioni
sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
   "Ai   predetti  componenti,  per le riunioni  o  giornate  di
lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto  del
Presidente  della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive
modificazioni."
  2. Per ogni rappresentante effettivo  e'  designato  un  membro
supplente.
  3. All'inizio di ogni mandato  la  commissione  pu  istituire
comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione
e la funzione.
  4. La commissione pu chiamare a far parte dei comitati di cui
al  comma  3   persone   particolarmente   esperte,   anche   su
designazione delle associazioni professionali, dell'universita' e
degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.
  5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono
disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale.
  6. I componenti della commissione consultiva permanente  ed  i
segretari sono nominati con decreto del Ministro  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale  su  designazione   degli   organismi
competenti e durano in carica tre anni .
 
 
 
394. Compiti della commissione. _ 1. La commissione consultiva
permanente ha il compito di:
    a) esaminare  i  problemi  applicativi  della  normativa  in
materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e  predisporre
una relazione annuale al riguardo;
    b) formulare proposte per lo sviluppo e  il  perfezionamento
della legislazione vigente e per il suo coordinamento con  altre
disposizioni concernenti la  sicurezza  e  la  protezione  della
salute dei lavoratori, nonch per il coordinamento degli  organi
preposti alla vigilanza;
    c)  esaminare  le  problematiche  evidenziate  dai  comitati
regionali sulle misure preventive  e  di  controllo  dei  rischi
adottate nei luoghi di lavoro;
    d) proporre  linee  guida  applicative  della  normativa  di
sicurezza;
    e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente
tecnica  relativi  alla  normativa  CEE  da  attuare  a  livello
nazionale;
    f) esprimere  parere  sulle  richieste  di  deroga  previste
dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
    g) esprimere  parere  sulle  richieste  di  deroga  previste
dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
   " h) esprimere parere sul riconoscimento  della   conformita'
alle vigenti  norme  per la sicurezza e la salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;".
 
    i) esprimere il parere sui ricorsi avverso  le  disposizioni
impartite  dagli  ispettori  del  lavoro  nell'esercizio   della
vigilanza, sulle  attivita'  comportanti  rischi  particolarmente
elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g),
n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le  modalita'
di cui all'art. 402;
    l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o del Ministero della  sanita'  o  delle
regioni, su qualsiasi  questione  relativa  alla  sicurezza  del
lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.
  2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), e' resa
pubblica ed e' trasmessa alle commissioni parlamentari competenti
ed ai presidenti delle regioni.
  3. La commissione, per l'espletamento dei  suoi  compiti,  pu
chiedere  dati  o  promuovere  indagini  e,   su   richiesta   o
autorizzazione del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, effettuare sopralluoghi .
 
Capo II - Deroghe.
 
395. Deroghe di carattere generale.
96....................................................
 
 
 
396. Deroghe particolari. _ Gli Ispettorati del lavoro
competenti  per  territorio  hanno  facolta'  di  concedere  alle
singole  ditte  che  ne  facciano  apposita  richiesta   deroghe
temporanee per l'attuazione di determinate  norme  del  presente
decreto, quando non sia possibile  in  impianti  o  in  macchine
preesistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'applicazione delle  norme  stesse,  per  riconosciute
esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi eccezionali,
e sempre che siano adottate opportune misure  di  prevenzione  o
idonei dispositivi di sicurezza.
 
 
 
397. Tolleranze. _ Negli edifici, ed impianti preesistenti e
nelle macchine e loro parti gia' installate alla data di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto   sono   consentiti   piccoli
scostamenti  rispetto  ai  valori  numerici  minimi  o   massimi
indicati dal decreto stesso, che,  in  relazione  a  particolari
circostanze  di  fatto,  siano  ritenuti  compatibili   con   la
sicurezza.
 
Capo III - Verifiche e controlli.
 
398. Attribuzione dei compiti. _ Il Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale ha facolta', con proprio  decreto,  sentita
la Commissione consultiva permanente di  cui  all'art.  393,  di
affidare   le   verifiche   e   i   controlli   prescritti   per
l'accertamento dello stato di sicurezza  degli  impianti,  delle
installazioni, delle attrezzature e dei dispositivi di cui  agli
articoli 25, 40, 131, 179, 194, 220,  328  e  336  del  presente
decreto, all'Ispettorato del lavoro o all'Ente nazionale per  la
prevenzione  degli  infortuni,   in   relazione,   alla   natura
particolare delle verifiche e dei controlli stessi.
  Qualora  la  natura  delle  verifiche  e  dei   controlli   lo
consentano, il  Ministro  ha  facolta',  sentita  la  Commissione
consultiva permanente sopra indicata, di  disporre  con  proprio
decreto, che i controlli e  le  verifiche  siano  esercitate  da
personale specializzato dipendente o scelto dagli stessi  datori
di lavoro.
  I decreti indicati ai comma precedenti fisseranno  altresi'  le
modalita' per l'esercizio delle verifiche e dei controlli.
 
 
 
399. Documentazione delle verifiche e dei controlli. _ Dei
risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti ai sensi  del
precedente articolo debbono essere redatti verbali  su  fogli  o
libretti conformi a modelli approvati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
  I verbali predetti debbono essere trattenuti sul luogo dove le
verifiche o i controlli sono stati effettuati  e  devono  essere
esibiti ad ogni richiesta degli ispettori del lavoro.
 
 
 
400. Determinazione dei luoghi di lavoro. _ I luoghi di lavoro
per i quali sono prescritte le particolari  norme  di  cui  agli
articoli 329 e 331 del presente decreto saranno determinati  con
decreto del Ministro per il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393
 
Capo IV - Applicazione delle norme.
 
401.  Vigilanza.  _  La  vigilanza   sull'applicazione   del
presente decreto e' affidata al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del
lavoro.
  I fogli di prescrizione  dell'Ispettorato  del  lavoro  devono
essere tenuti sul luogo di lavoro ed esibiti su richiesta  nelle
successive visite di ispezione.
 
 
 
402. Ricorsi. _ Le disposizioni impartite dagli ispettori del
lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive.
  Contro le disposizioni di cui al comma  precedente  e'  ammesso
ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro
il termine di  giorni  30  dalla  data  di  comunicazione  delle
disposizioni medesime.  Il  ricorso  deve  essere  inoltrato  al
Ministero predetto tramite l'Ispettorato del  lavoro  competente
per territorio.
  Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in  cui  la
sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di
cui al comma precedente o  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale.
  E' altresi' ammesso ricorso al Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale entro il termine e con le modalita' di cui  al
secondo  comma  avverso   le   determinazioni   adottate   dagli
Ispettorati del lavoro in materia di deroghe temporanee ai sensi
dell'art. 396.
 
 
 
403. Registro infortuni. _ Le aziende soggette al presente
decreto devono tenere un  registro,  nel  quale  siano  annotati
cronologicamente  tutti  gli  infortuni  occorsi  ai  lavoratori
dipendenti, che comportino un'assenza dal  lavoro  superiore  ai
tre giorni compreso quello dell'evento.
  Su  detto  registro,  che  deve  essere  conforme  al  modello
stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentita la Commissione  di  cui  all'art.  393,  devono
essere  indicati,   oltre   al   nome,   cognome   e   qualifica
professionale  dell'infortunato,  la  causa  e  le   circostanze
dell'infortunio, nonch la data di abbandono e  di  ripresa  del
lavoro.
  Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione  degli
ispettori del lavoro sul luogo di lavoro.
 
 
404. Statistica degli infortuni. _ L'Ispettorato del lavoro
provvede  alla  rilevazione,  elaborazione  e  pubblicazione  di
statistiche  sugli  infortuni  del  lavoro  e   sulle   malattie
professionali,  secondo  i  criteri  che  saranno  fissati   dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  I datori di lavoro sono tenuti a comunicare  agli  Ispettorati
del  lavoro,  nei  termini  e  con  le  modalita'  stabilite  dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli infortuni e
le malattie professionali verificatisi, nonch  a  fornire  dati
sulle ore di lavoro effettuate, sui salari corrisposti  ed  ogni
altro   elemento   necessario   allo   studio    del    fenomeno
infortunistico.
 
Capo V - Disposizioni finali.
 
  405. Coordinamento con le  disposizioni  speciali  vigenti  in
materia. _ Le disposizioni di prevenzione  degli  infortuni  sul
lavoro contenute nelle  vigenti  leggi  e  regolamenti  speciali
restano ferme in quanto  non  incompatibili  con  le  norme  del
presente decreto, o riguardanti settori o materie da questo  non
espressamente disciplinati.
 
 
 
406. Decorrenza. _ Il presente decreto entra in vigore il 1gennaio 1956.
  A decorrere da tale data il R.D 18  giugno  1899,  n.  230,  e'
abrogato.

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